L’attuazione dell’interdetto possessorio e le inerenti contestazioni vanno proposte al giudice che ha emesso il provvedimento
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 19 settembre 2022, n. 27392 – Pres. De Stefano – Rel. Valle
Possesso – Azioni possessorie – Procedimento possessorio – Provvedimenti immediati – Esecuzione forzata ex artt. 612 e seguenti c.p.c. – Inapplicabilità – Conseguenze – Contestazioni sull’attuazione – Opposizione ex art. 615 c.p.c. – Inammissibilità – Procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. – Applicabilità
L’interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito del procedimento possessorio, non è suscettibile di esecuzione forzata, ma solo di attuazione, ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile sia l’intimazione del precetto, sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione relativa alla fase di attuazione al giudice che ha emanato il provvedimento.
CASO
Una società, dopo avere ottenuto la pronuncia un interdetto possessorio avente per oggetto la demolizione di muri a secco ai sensi dell’art. 703 c.p.c., notificava ai comproprietari degli stessi un preavviso di accesso per l’esecuzione dell’obbligo di fare, avverso il quale era proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Il Tribunale di Ragusa, a definizione dell’opposizione, dichiarava la cessazione della materia del contendere per improcedibilità del processo esecutivo e, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, condannava la società al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti.
L’adita Corte d’appello di Catania, tuttavia, riformava la sentenza e condannava gli originari opponenti a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio.
La pronuncia così resa era, quindi, gravata con ricorso per cassazione, mediante il quale veniva contestata la conclusione in ordine alla soccombenza virtuale sull’opposizione originariamente proposta alla quale era pervenuto il giudice d’appello.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l’attuazione coattiva dei provvedimenti di reintegra nel possesso va eseguita nelle forme previste dall’art. 669-duodecies c.p.c., non essendo consentito fare ricorso agli strumenti propri dell’esecuzione forzata; di conseguenza, ogni contestazione relativa alle iniziative assunte dal beneficiario dell’interdetto dev’essere proposta nello stesso giudizio possessorio e non con l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, spettando al giudice del merito possessorio disporre l’eventuale revoca, modifica o integrazione del provvedimento contestato.
QUESTIONI
[1] In una vicenda in cui veniva in rilievo la regolamentazione delle spese di lite relative a un giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dai destinatari di un interdetto possessorio, che si erano visti notificare dal beneficiario dello stesso un preavviso di accesso per l’esecuzione dell’obbligo di fare, la Corte di cassazione coglie l’occasione per ricostruire le modalità con le quali vanno attuati i provvedimenti resi nella fase cautelare del procedimento possessorio, ai sensi dell’art. 703 c.p.c.
Aderendo ai principi enunciati al riguardo dalla giurisprudenza, la sentenza che si annota evidenzia che l’attuazione forzosa del provvedimento di reintegrazione nel possesso, da reputarsi assimilabile a una misura cautelare anticipatoria avente per oggetto un obbligo di fare, va conseguita esclusivamente ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c. e, quindi, con forme diverse dall’esecuzione (com’è a dirsi, del resto, per tutti i provvedimenti cautelari, tant’è vero che, quando si ha riguardo a essi, si parla propriamente di attuazione e non di esecuzione).
La norma richiamata, da un lato, fa salve le disposizioni specificamente dettate dagli artt. 677, 678 e 679 c.p.c. per l’attuazione dei sequestri (giudiziario e conservativo) e, dall’altro lato, rinvia alle forme dell’espropriazione forzata – in quanto compatibili – per l’attuazione delle misure cautelari aventi per oggetto somme di denaro, mentre demanda al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo sull’attuazione di quelli che riguardano obblighi di consegna, di rilascio, di fare o di non fare, nonché la determinazione delle modalità con le quali la stessa deve avvenire, anche a fronte di eventuali difficoltà o contestazioni che dovessero insorgere. L’ultimo periodo dell’art. 669-duodecies c.p.c. stabilisce, infine, che ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
I provvedimenti interinali di reintegrazione, pur avendo il carattere dell’esecutività, non danno luogo a esecuzione forzata, dal momento che, attraverso di essi, non si realizza un’alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di realizzazione forzosa, che si svolge per iniziativa officiosa dell’ufficio giudiziario.
La concreta realizzazione del comando impartito dal provvedimento possessorio, quindi, si deve svolgere nell’ambito dello stesso giudizio e con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso, onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che ne hanno determinato l’adozione, a seguito di valutazione a lui riservata.
Così, l’attuazione non deve seguire le formalità prescritte per l’ordinario svolgimento di un processo di esecuzione, a partire dalla notifica del precetto, quale atto preparatorio e preliminare rispetto al processo esecutivo, che ha inizio con il pignoramento (nell’espropriazione forzata), con la notifica del preavviso di rilascio (nell’esecuzione per consegna o rilascio) e con il ricorso al giudice dell’esecuzione per la determinazione delle modalità con le quali dev’essere eseguita coattivamente una sentenza di condanna per la violazione di un obbligo di fare o di non fare: di conseguenza, quando, com’era avvenuto nella fattispecie concreta esaminata, esso venga nondimeno notificato, le relative spese non sono ripetibili.
In altre parole, la realizzazione forzosa del comando contenuto nel provvedimento d’urgenza reso in ambito possessorio dà luogo a un’ulteriore fase del procedimento in cui è stato emesso, che, per esigenze di concentrazione e di effettività della peculiare tutela cautelare che rispondono a un principio di ordine pubblico processuale, è devoluta alla competenza inderogabile dello stesso giudice che quel provvedimento ha emesso.
Per i medesimi motivi, la legittimità dell’attuazione forzosa del provvedimento possessorio può essere contestata solo nell’ambito dello stesso giudizio possessorio, ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., non già con l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (che presuppongono l’introduzione di un processo esecutivo, che, per quanto osservato, non è configurabile in relazione all’attuazione di un provvedimento avente natura cautelare): le deduzioni svolte da chi subisce l’iniziativa del beneficiario dell’interdetto possessorio assumono la natura di eccezioni, che, inserendosi nel giudizio di merito, sono idonee a sollecitare l’esercizio dei poteri di revoca, modifica o integrazione del provvedimento spettanti al giudice che lo dirige (il quale, al limite, avrà facoltà di qualificare il ricorso in opposizione – all’esecuzione o agli atti esecutivi – come semplice istanza a lui rivolta, qualora, peraltro, ne ricorrano tutti i presupposti).
A diversa conclusione può giungersi solo quando oggetto di realizzazione forzosa del comando giudiziale sia la sentenza di merito, che abbia confermato (in realtà, assorbendolo) il provvedimento di reintegrazione interinale e condannato il convenuto a un obbligo di fare, di non fare o di rilasciare: in questa ipotesi, l’esecuzione forzata è ammessa in forma ordinaria in base alla sentenza (e non all’interdetto) resa all’esito di un giudizio di cognizione piena, che, in quanto tale, costituisce un titolo esecutivo a ogni effetto, da azionare nelle relative forme.
In verità, in qualche remoto precedente, è stato affermato che la soluzione in base alla quale, così come l’attuazione del provvedimento cautelare deve avvenire sotto il controllo del giudice che lo ha adottato, compete a lui anche l’esame delle contestazioni sulla sua attuabilità e sulla sua concreta attuazione, postula che il giudizio di merito sulla domanda possessoria sia pendente, sicché, in caso contrario, residuerebbe lo spazio per la proposizione di un’opposizione esecutiva (così, per esempio, Cass. civ., sez. III, 4 maggio 1993, n. 5152).
A ogni modo, non può ammettersi che l’attuazione forzosa nelle forme libere contemplate dall’art. 669-duodecies c.p.c. costituisca una modalità cui la parte creditrice può rinunciare a sua discrezione, optando per il modello ordinario dell’esecuzione forzata e sottraendo la tutela cautelare e interinale al giudice che ha emesso il provvedimento, in capo al quale il legislatore l’ha concentrata in via necessaria e non disponibile.
La Corte di cassazione, pertanto, ha affermato che l’interdetto possessorio non si esegue, ma si attua e, pertanto, non è mai suscettibile di esecuzione (a differenza della sentenza di condanna resa all’esito della successiva fase di merito), ma soltanto di attuazione ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c.; di conseguenza, sono inammissibili sia l’attività del beneficiario del provvedimento volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l’esecuzione e consistente nell’intimazione di un precetto, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest’ultimo, in violazione della competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emanato l’interdetto possessorio, a questi (ovvero a quello della successiva fase di merito) dovendosi rivolgere il destinatario della notifica del precetto per contestare il diritto di conseguire l’attuazione del provvedimento interdittale.
Risultava, dunque, corretta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio nei quali era andata articolandosi l’opposizione all’esecuzione dagli stessi introdotta, giacché, in applicazione dei principi innanzi illustrati, la stessa non poteva nemmeno essere proposta, giustificandosi – in questo modo – la valutazione di soccombenza virtuale operata dalla Corte d’appello di Catania.
D’altro canto, la giurisprudenza di merito ha recentemente affermato che l’inammissibilità dell’esecuzione forzata promossa ai sensi dell’art. 612 c.p.c. per l’attuazione di un’ordinanza possessoria, in quanto questa compete allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., rende non indispensabile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta per tale motivo dall’esecutato (Trib. Napoli, 21 marzo 2022).
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