L’attribuzione al Tribunale per i minorenni della competenza sulle controversie di cui all’art. 317 bis, c.c. non viola la Costituzione
di Antonio Mondini Scarica in PDFCorte cost. 24 settembre 2015, n. 194
Procedimento civile – Tribunale per i Minorenni – Competenza in materia di controversie relative ai rapporti con gli ascendenti – Competenza inderogabile – Questione di costituzionalità per eccesso di delega, irragionevolezza, violazione del principio di concentrazione processuale – Infondatezza (Cost., artt. 3, 76,77, 111; disp. att. cod. civ., art. 38, c. 1°, come modificato dall’art. 96, 1° comma, lett. c), d. leg. 28 dicembre 2013, n. 154).
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, 1° comma, disp. att. c.c., come modificato dall’art. 96, 1° comma, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154), sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 della Costituzione.
IL CASO
I nonni paterni di una bambina si rivolgono al Tribunale per i Minorenni di Bologna, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., chiedendo tutela per il loro diritto, osteggiato dalla nuora, di mantenere rapporti significativi con la nipote.
Il Tribunale dubita della legittimità, rispetto agli artt. 76, 77, 3 e 111 Cost., dell’art. 38, 1° comma, disp. att. c.c. (come modificato dall’art. 96, comma 1°, lettera c) del d.leg. 28 dicembre 2013, n. 154), nella parte in cui include le controversie contemplate dall’art. 317 bis c.c. fra i procedimenti devoluti alla competenza del tribunale per i minorenni: la norma mancherebbe della copertura della delega posto che questa era limitata al riconoscimento della legittimazione processuale in capo agli ascendenti (art. 2, comma 1°, lett. p) della l. n. 219/2012) senza alcun riferimento però alla competenza, già regolata in via generale ed in modo dissonante rispetto a tale nuova previsione, dallo stesso art. 38; sarebbe poi irragionevole e contrario al parametro dell’art. 111 (peraltro evocato senza espressa motivazione) che i procedimenti ex art. 317 bis, c.p.c., ricondotti dal legislatore nella cornice dell’art. 333 c.c., siano trattati sempre dal tribunale minorile mentre tutti gli altri procedimenti ex art. 333 c.c., in pendenza di giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316, sono attratti alla competenza del giudice ordinario.
LA SOLUZIONE
La Corte costituzionale dichiara la questione infondata: con l’art. 2, comma 2°, l. 219/2012, il governo era stato delegato ad apportare modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile, e quindi anche all’art. 38 (tra l’altro già direttamente modificato dall’art. 3 della legge delega), in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, tra cui quello (contenuto nell’art. 2, comma 1°, lett. p) di riconoscimento della legittimazione degli ascendenti a far valere il loro diritto a mantenere rapporti con i nipoti, e la individuazione del giudice di fronte al quale far valere la riconosciuta legittimazione costituisce un legittimo sviluppo e completamento della delega; l’inderogabilità del radicamento presso il tribunale per i minorenni dei procedimenti ex art. 317 bis non si pone irragionevolmente in contrasto con la possibilità che i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. -che di regola sono di competenza dello stesso tribunale- siano attribuiti, “per attrazione”, alle cure del tribunale ordinario posto che l’attrazione ha luogo se i due procedimenti vertono “tra le stesse parti” ossia genitori e figli e mira ad assicurare la concentrazione processuale necessaria a che possano essere adottate le misure più opportune per l’interesse dei figli, pregiudicato in presenza di una controversia tra genitori laddove i procedimenti ex art. 317 bis riguardano una parte diversa, gli ascendenti, e un interesse suscettivo di compromissione anche del tutto indipendentemente dalla crisi familiare.
LE QUESTIONI
Il riparto di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario in tema di provvedimenti relativi ai figli presenta vari profili di incertezza a causa della non piana formulazione dell’art. 38 bis, disp. att. c.c. (A. Mondini, Il riparto di competenze nell’ambito dei procedimenti relativi ai figli, in Il nuovo diritto di famiglia, vol. 1, Milano, 2015, 425 ss.; M. Velletti, Le modifiche alla ripartizione di competenza dei tribunali (art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall’art. 3 della l. n. 219/2012), in La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, 953 ss.). In questo quadro, sul quale la Consulta dovrà ancora pronunciarsi in riferimento ai dubbi sollevati dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza 5 giugno 2014 (in www.questionegiustizia.it) e in attesa delle riforme sul cui incedere nell’iter legislativo non si hanno notizie, si inserisce la questione della competenza del Tribunale minorile riguardo ai provvedimenti contemplati dall’art. 317 bis (su tali provvedimenti, G. Ballarani- P. Sirena, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in Filiazione, Commento al decreto attuativo, a cura di M. Bianca, Milano, 2014, 141 ss). I dubbi ora dissolti dalla Consulta erano stati prospettati anche da una parte della dottrina (F. Danovi, Diritti dei nonni e competenza del giudice minorile, in Diritto di famiglia e delle persone, 2014, 1033 ss., nonché, quanto all’ eccesso di delega G. Buffone, I rapporti con gli ascendenti: il nuovo art. 317-bis c.c., in Il Civilista, speciale Le novità del “decreto filiazione”, 2014, 66 ss.; nel senso della infondatezza, invece, G. Frezza, Qualche dubbio sull’ammissibilità e sulla fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 38, 1 co., disp. att. c.c., in Diritto di famiglia e delle persone, 2014, 1320 ss.).