L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale non può presumersi prestazione di “speciale difficoltà” scriminante ai sensi dell’art. 2236 c.c.

Cassazione Civile, sezione I, 4 maggio 2018, n° 10752 Parole chiave: responsabilità dell’attestatore – attestazione – asseverazione della contabilità – art. 2236 c.c. – piano di concordato. Massima: “L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale ex art. 161, comma 3°, l. fall., non è di per sé prestazione di speciale difficoltà. Per poter operare la scriminante soggettiva di cui all’art. 2236 c.c., per cui il professionista incorrerebbe in responsabilità civile solo per dolo o colpa grave, sull’attestatore grava l’onere di provare gli specifici problemi tecnici che hanno reso la prestazione di speciale difficoltà”. Disposizioni applicate: art. 2236 c.c. – art. 1176 c.c. – art. 161, comma 3°, l. fall.. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione … Leggi tutto L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale non può presumersi prestazione di “speciale difficoltà” scriminante ai sensi dell’art. 2236 c.c.