12 Febbraio 2019

L’assegno divorzile può essere disposto anche se il matrimonio nel frattempo è stato annullato dal Tribunale ecclesiastico

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione ordinanza del 23 gennaio 2019 n. 1882

Assegno divorzile – delibazione sentenza ecclesiastica nullità – giudicato

(art. 5 legge div., art. 2909 c.c., art. 324 c.c.)

MASSIMA

L’accertamento del diritto di percepire l’assegno divorzile non è impedito dalla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio, quando la sentenza non definitiva che ha deciso sullo status, sia già passata in giudicato.

Il titolo giuridico dell’obbligo di corrispondere l’assegno deriva dall’impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi che è già stata valutato ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale.

CASO

In un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il Tribunale di Asti pronunciava sentenza parziale relativa allo status, rimettendo la causa in istruttoria per la soluzione delle questioni patrimoniali.

La pronuncia parziale era impugnata dal marito, il quale lamentava la mancata sospensione del processo, stante la pendenza di quello ecclesiastico relativo alla dichiarazione di nullità del matrimonio.

L’appello veniva respinto dalla Corte d’appello di Torino, così pure il successivo ricorso per Cassazione.

Nel frattempo, il Tribunale di Asti riconosceva alla moglie un assegno divorzile di Euro 1.000,00.

La decisione era confermata dalla Corte d’Appello di Torino, secondo cui:

a) la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario (intervenuta nel corso del giudizio d’appello) non escludeva il diritto all’assegno, essendo in precedenza passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente validità per lo Stato Italiano del vincolo coniugale;

b) l’ammontare dell’assegno determinato dai primi giudici era congruo, in relazione ai redditi dell’obbligato, alla durata del matrimonio e al presunto tenore di vita condotto dalla coppia, al fatto che la moglie si occupasse del figlio autistico. Non era determinante la pregressa attività lavorativa che la moglie aveva svolto nella società della famiglia del marito.

L’ex coniuge ricorre in Cassazione anche contro la sentenza definitiva, per due motivi.

Per primo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 8, comma 2, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, in merito alla relazione tra gli effetti della sentenza passata in giudicato, che ha delibato quella ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, con quelli della sentenza non definitiva passata in giudicato che ha pronunciato solo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla statuire sugli aspetti economici.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

La questione attiene al rapporto tra la sentenza di nullità del matrimonio e quella di divorzio.

Secondo l’orientamento attuale della Cassazione, il giudicato sulla spettanza di un assegno di divorzio resta intoccabile in ipotesi di successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (cfr. anche Cass. Civ. n. 21331/2013).

Inoltre, non sussiste un “primato” della pronuncia di nullità del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, trattandosi di procedimenti autonomi, con finalità e presupposti diversi.

La Corte specifica che nel diritto italiano, il diritto all’assegno divorzile scaturisce, in primo luogo, dall’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione di vita fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica.

Nel caso di specie, la pronuncia contenente l’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi, era passata in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, pertanto la valutazione di spettanza e quantificazione dell’assegno divorzile era ammissibile.

Il secondo motivo di ricorso attiene all’omissione ed esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai redditi percepiti dal marito.

Con l’occasione, la Corte ribadisce l’applicazione in tema di assegno divorzile, del nuovo criterio composito, così come interpretato dopo la sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite.

L’accertamento sull’inadeguatezza dei mezzi o sull’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente, deve basarsi sulle caratteristiche e sulla ripartizione dei ruoli durante il corso della vita matrimoniale, secondo quelle che erano le scelte comuni, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del coniuge richiedente l’assegno.

All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, mirando al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo dato nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

La Corte d’appello di Torino, si è attenuta al nuovo criterio, laddove ha considerato la sussistenza sia del presupposto assistenziale (mancanza di attività lavorativa), che del criterio perequativo, essendo stato considerato l’apporto della moglie al ménage familiare in particolar modo per la cura del figlio autistico delle parti.

QUESTIONI

La sentenza in commento si fonda sui principi enunciati in un’importante sentenza del 23 marzo 2001 n. 4202, con cui la Cassazione mutò il precedente orientamento.

Il dato fondamentale di partenza è che il giudizio di divorzio e il giudizio di nullità canonico hanno presupposti differenti e quindi, anche se è già stata pronunciata sentenza di divorzio ciò non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di invalidità del vincolo.

Quanto, invece, ai capi della sentenza di divorzio che contengono statuizioni di ordine economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta accertato in un giudizio fra le parti un determinato diritto con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione.

I provvedimenti economici accessori al divorzio restano validi anche in presenza della pronuncia di annullamento ab origine del vicolo matrimoniale da parte del giudice ecclesiastico.

Le stesse conclusioni non sono applicabili alla separazione dei coniugi.

Con una recente ordinanza (Cass. Civ. I sez., ordinanza n. 11553 dell’11.05.2018), la Cassazione ha precisato che in caso di giudizio di separazione personale dei coniugi, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, produce la caducazione delle statuizioni di carattere economico contenute nella sentenza di separazione.

Il differente trattamento dipenderebbe dalla diversità dei due istituti della separazione e del divorzio.

Nella separazione non è venuto meno il vincolo matrimoniale, pertanto con la declaratoria di nullità in sede ecclesiastica, “a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) che giustifica l’assegno di mantenimento, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi contenute nella sentenza di separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale dipendono”.