15 Settembre 2020

L’art. 38 comma 3 c.p.c. trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c.

di Franco Stefanelli, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., ud. 11 febbraio 2020, 18 giugno 2020, n. 11866, Pres. Di Cerbo – Est. Carrato.

[1] Procedimento civile – Competenza – Conflitto di competenza – Giudice di appello – Termine per il rilievo dell’incompetenza – Preclusione di cui all’art. 38 comma 3 c.p.c. – Applicabilità al giudizio di impugnazione – Regolamento di competenza (cod. proc. civ., artt. 38, 45, 350, 356)

[1]  La disciplina prevista dall’art. 38 comma 3 c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che tale regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c. ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria – prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria. 

CASO

[1] 1. Con sentenza n. 212 del 20 maggio 2008, il Giudice di Pace di Molfetta accoglieva l’opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss.  l. n. 689 del 1981 proposta da Aulo Agerio e, per l’effetto, revocava una cartella esattoriale, allo stesso notificata, relativa al pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S.

L’opponente aveva dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento presupposti dell’infrazione né di una successiva ordinanza-ingiunzione.

Proposto appello da parte della società incaricata della riscossione, il Tribunale di Trani sezione distaccata di Molfetta, dichiarava, in via pregiudiziale, con sentenza del 27 aprile 2010, la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 6 r.d. n. 1033 del 1931, quale giudice del luogo ove aveva sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato, essendo parte del giudizio anche l’Ufficio territoriale del Governo di Bari.

Nel giudizio tempestivamente riassunto dalla società incaricata della riscossione, Aulo Agerio contestava l’applicabilità del foro erariale, rinunciando successivamente all’eccezione di incompetenza con memoria del 7 maggio 2018.

All’esito, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello, con ordinanza del 13 settembre 2018, emessa in fase di decisione (ovvero successivamente alla trattazione della causa e allo svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioni), rimetteva la causa sul ruolo e, applicato l’art. 47 comma 4 c.p.c., richiedeva d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza affinché fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Trani, in funzione di giudice di secondo grado, ritenendo che in ipotesi di giudizio di appello avverso sentenza del Giudice di pace adottata con riferimento all’opposizione formulata ai sensi dell’art. 22 l. n. 689 del 1981 (“ratione temporis” applicabile), non potesse trovare applicazione la regola del foro erariale bensì il criterio ordinario previsto dall’art. 341 c.p.c.

In particolare, il Collegio riteneva che ai fini della pronuncia sul conflitto di competenza fosse decisivo stabilire se il giudice (di appello) ad quem avesse il potere di sollevare il conflitto direttamente al momento della decisione o se, invece, tale potere si fosse già consumato in difetto di un rilievo tempestivo nella fase di riassunzione (avuto riguardo alla disciplina di cui al citato art. 38 c.p.c.), atteso che la possibilità di regolare la competenza presuppone che la questione sia stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata o rilevata d’ufficio dal giudice.

Osservava inoltre che, discutendosi della competenza territoriale del giudice d’appello ai sensi dell’art. 341 c.p.c., non poteva considerarsi decisivo che l’appellato avesse proposto l’eccezione di incompetenza in fase di riassunzione, poiché questi aveva l’onere di impugnare la decisione ai sensi dell’art. 42 c.p.c., mentre l’eccezione di incompetenza era priva di effetto.

Rilevava, altresì, il Collegio che l’attuale codice di rito non contiene una previsione specificamente diretta a disciplinare il rilievo dell’incompetenza del giudice dell’impugnazione ex art. 341 c.p.c., limitandosi l’art. 38 c.p.c. comma 1, vigente ratione temporis (ora trasfuso nel comma 3 della stessa disposizione normativa per effetto della sua complessiva sostituzione intervenuta con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 2), a statuire che l’incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile sono eccepite dalla parte o rilevate d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.

Aggiungeva, peraltro, che la giurisprudenza prevalente di questa Corte ha ritenuto configurabile con riferimento all’art. 341 c.p.c., una questione di competenza solo quando la parte esperisca lo specifico rimedio previsto dal sistema delle impugnazioni. Quindi, solo nel caso di appello rivolto ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente per legge, si è attribuito all’impugnazione un effetto conservativo (con conseguente translatio iudicii in virtù dell’art. 50 c.p.c.), alla condizione che l’organo adito, benché territorialmente incompetente, sia ugualmente giudicante in secondo grado. Nel caso, invece, di impugnazione proposta davanti allo stesso giudice che abbia emesso la sentenza o davanti ad altro giudice di primo grado, la violazione del criterio della competenza per grado porrebbe un problema di ammissibilità dell’impugnazione.

Il collegio sottolineava, altresì, che, secondo un indirizzo parzialmente difforme (Cass. n. 2709/2005), nei giudizi di appello non verrebbe in nessun caso in considerazione la nozione di competenza di cui al cap. I, titolo I, libro I del codice di rito, poiché l’erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull’impugnazione (anche nel caso di mera incompetenza territoriale) riguarda le condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame. Secondo tale orientamento –  richiamandosi la sentenza delle Sezioni unite n. 23594/2010 ed esclusa l’applicabilità dell’art. 50 e dell’art. 38 c.p.c. – non sussisterebbe alcun limite al potere del giudice di rilevare la violazione dell’art. 341 c.p.c.

Evidenziava, inoltre, il Collegio nell’ordinanza interlocutoria che, invece, con la successiva sentenza delle stesse Sezioni unite n. 18121/2016, questa Corte ha ritenuto che l’art. 341 c.p.c., preveda, comunque, un’ipotesi di competenza intesa come frazione dell’intero esercizio della funzione giurisdizionale e che non vi sarebbe ragione per non ritenere che la rilevabilità del difetto di competenza territoriale sia preclusa anche d’ufficio oltre la prima udienza.

Da qui la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, dovendo ritenersi le questioni prospettate come di massima di particolare importanza.

Il Primo Presidente provvedeva in conformità.

SOLUZIONE

[1] Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la disciplina prevista dall’art. 38 comma 3 c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che tale regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c. ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria – prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.

QUESTIONI

[1] La pronuncia qui annotata delle Sezioni Unite, dopo un ampio, dotto e completo preambolo sull’istituto della “competenza”, sub specie della “competenza funzionale”, del “regolamento di competenza d’ufficio” e sulla “competenza del giudice dell’impugnazione”, ripercorrendone l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, pervengono a fornire risposta al quesito inerente all’applicabilità o meno del regime preclusivo previsto per il giudizio di primo grado anche all’ipotesi in cui venga sollevato in appello conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sull’incontestato presupposto che quest’ultimo rimedio sia esperibile anche in secondo grado.

La motivazione, in primo luogo, fa proprio il principio affermato dalle stesse Sezioni Unite con la  sentenza n. 18121/2016, secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della c.d. translatio iudicii. Ciò implica che, per effetto dell’applicabilità del meccanismo della translatio iudicii anche nel giudizio di secondo grado, possano venirsi a configurare i presupposti per la proposizione, da parte del secondo giudice, del regolamento di competenza d’ufficio ove ritenga sussistente un conflitto di competenza con riferimento ai criteri indicati nell’art. 45 c.p.c.

Per individuare la disciplina processuale cui debba conformarsi il secondo giudice (avanti al quale il giudizio di appello – in dipendenza degli effetti conservativi riconducibili al gravame – può essere riassunto ai sensi dell’art. 50 c.p.c.) per sollevare conflitto di competenza occorre risolvere la questione circa l’applicabilità o meno del disposto di cui all’art. 38 c.p.c. (che, peraltro, non si riferisce specificamente al solo giudizio di primo grado) e, quindi, del regime preclusivo che investe il meccanismo del rilievo della sua incompetenza da parte del giudice di secondo grado al fine di sollevare il regolamento di competenza d’ufficio.

La sentenza qui in commento non rileva argomenti ostativi all’estensione dell’applicabilità del regime processuale di cui all’art. 38 c.p.c., anche al giudizio di appello: pur con i necessari adattamenti implicati dalla distinzione (con riferimento alle peculiarità dei due gradi) tra le varie attività che devono essere svolte nell’udienza di trattazione in primo grado ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e in quella del giudizio di appello in virtù dell’art. 350 c.p.c., non sussistono problemi di incompatibilità per la suddetta applicazione, sia per effetto della portata generale dell’art. 38 c.p.c. (inserito significativamente nel libro I, titolo I, capo I sezione V del codice di procedura civile, dedicato per l’appunto, tra l’altro, al vizio dell’incompetenza, non essendo decisivo il riferimento, nel suo comma 3, all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.) e sia in dipendenza del richiamo generale previsto – come norma di chiusura – nell’art. 359 c.p.c., il quale rimanda, in via generale e con clausola estensiva (per quanto non espressamente disposto), alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale «se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo» (e sulla configurabilità di tale rapporto di compatibilità non sono rinvenibili elementi contrari).

Pertanto, posto che a norma dell’art. 38 c.p.c., che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza forti e deboli, l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione, ne discende, a pena d’inammissibilità, che il regolamento d’ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto nel giudizio di primo grado – nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede, e, nel giudizio di appello, al massimo entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c. (in tal senso, Cass. n. 22107/2018), ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria – prima che il giudice di secondo grado proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.

A favore della soluzione adottata – concludono le Sezioni Unite – militano pure ragioni correlate alla ratio stessa dell’istituto del regolamento di competenza d’ufficio, che risponde anche ad esigenze di economia processuale, mirando ad accelerare la definizione della questione della competenza, perché il giudice che lo richiede, anziché pronunciare, a sua volta, una declinatoria della propria incompetenza, evita ulteriori conflitti, senza trascurare la necessità che sia garantito il rispetto del generale principio della ragionevole durata del processo, che induce ad escludere che tale questione possa rimanere “in sospeso” anche per anni, impedendo una pronuncia sul merito (nel caso di specie, la questione è rimasta in sospeso per ben otto anni).

In base a quanto sopra richiamato e ritenuto, dunque, che la disciplina dell’art. 38 comma 3 c.p.c. trovi applicazione anche nell’ipotesi di conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sollevato in appello, nel caso oggetto del giudizio (in cui l’appello era assoggettato alle norme del codice di rito previste per l’appello ordinario, essendo il giudizio – di opposizione a cartella esattoriale riferito alla l. n. 689 del 1981, art. 22 – iniziato nel 2006, e non, quindi, a quelle del processo del lavoro, ora  applicabili, ai sensi del d.lgs. n. 150/2011, art. 2, per le cause instaurate dopo l’entra in vigore di quest’ultimo testo normativo), poiché il giudice dinanzi al quale era stata riassunta la causa in appello (a seguito del dichiarato difetto di competenza del primo giudice adito in secondo grado) aveva rilevato la (ritenuta) propria incompetenza direttamente in fase di decisione (ovvero dopo l’esaurimento delle attività di trattazione, della fase istruttoria di tipo documentale e dell’udienza di precisazione delle conclusioni), è evidente – osserva il provvedimento in annotazione – che il sollevato conflitto di competenza andasse qualificato come tardivo, donde l’inammissibilità del richiesto regolamento di competenza d’ufficio.

Con la conseguenza che, a seguito dell’intervenuta riassunzione, il secondo giudice (ovvero il Tribunale di Bari, che aveva inammissibilmente, perché tardivo, dato luogo al conflitto di competenza), ritenuto competente dal primo giudice (ossia il Tribunale di Trani Sez. dist. di Molfetta) dinanzi al quale era stato proposto in prima battuta l’appello, doveva trattenere la causa in secondo grado per decidere sul merito del gravame (salva l’eventuale sussistenza di altre ipotesi processuali impedienti), essendosi ormai radicata dinanzi ad esso la competenza.

In conclusione, il richiesto regolamento di competenza d’ufficio è da dichiararsi inammissibile.