13 Settembre 2016

L’art. 18 Statuto dei Lavoratori tra impiego pubblico e privato

di Ginevra Ammassari Scarica in PDF

Cass., sez. Lav., 9 giugno 2016, n. 11868

Lavoro e previdenza (controversie in tema di) – Licenziamento nel pubblico impiego – Reintegrazione nel posto di lavoro – Applicabilità (L. 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 1; l. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 18).

[1] Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni non si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla l. n. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), sicché, in caso di licenziamento illegittimo, si applica la formulazione della norma anteriore alla modifica.

CASO

[1] Con la pronuncia in oggetto, occasionata dall’impugnazione del licenziamento intimato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti di un proprio dipendente, la Corte di cassazione rigetta il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo e, nell’accogliere il ricorso principale promosso dal Ministero, cassa con rinvio la sentenza di secondo grado resa dalla Corte di Appello di Roma.

Questa, ritenuta l’illegittimità del licenziamento suddetto, dichiara l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, condannando il Ministero a corrispondere al dipendente l’indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista dal 6° comma dell’art. 18 St. Lav., così come modificato dalla l. n. 92/2012.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso entrambe le parti, articolando molteplici motivi di censura.

SOLUZIONE

[1] La Corte, nell’enunciare il principio di diritto ex art. 384, 2° comma, c.p.c., esclude l’applicabilità al pubblico impiego privatizzato delle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012 all’art. 18 St. Lav., riconoscendo, dunque, l’ultravigenza della tutela prevista dall’originaria formulazione di quest’ultimo.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento si impone all’attenzione in quanto affronta la questione, lungamente dibattuta in dottrina in ragione di una formulazione normativa quantomeno ambigua, relativa all’applicabilità al pubblico impiego privatizzato, delle modifiche apportate dalla c.d. riforma Fornero all’art. 18 della l. n. 300/1970.

A sostegno della propria decisione, la Corte, pur riconoscendo la singolarità della norma risultante dal combinato disposto dei co. 7 e 8 dell’art. 1 della l. n. 92/2012, rileva nel rinvio alla successiva opera di armonizzazione demandata al Ministro della Funzione Pubblica un argomento dirimente ai fini della pacifica applicabilità della riforma Fornero al solo settore privato, sino all’intervento normativo suddetto. Detta conclusione, derivante dallo stesso tenore letterale della norma, trova ulteriore conferma alla stregua di numerose argomentazioni di carattere logico-sistematico; tra queste la definizione delle finalità della riforma, nonché l’oggetto della stessa (quale la flessibilità in uscita e in entrata), risultano formulati con esclusivo riferimento alle esigenze delle imprese private; la previsione di molteplici livelli di tutela avverso il licenziamento illegittimo, diversificati in base al vizio connotante quest’ultimo, nonché la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mal si conciliano con il sistema normativo inderogabile disciplinante gli illeciti nel pubblico impiego, il quale, previsto dal d.leg. n. 165/2001, risulta principalmente imperniato sulla figura del licenziamento disciplinare; infine, è necessario che alla suddetta gradazione delle tutele nel pubblico impiego preceda, ad opera del legislatore, un attento bilanciamento dei principi, costituzionalmente garantiti, del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione.

E’ sulla base di tale ragioni che – conclude la Corte – l’operatività del rinvio contenuto nell’art. 51, comma 2, d.leg. n. 165/2001, atto a recepire gli interventi legislativi futuri, è preclusa dai commi 7 e 8 dell’art. 1, l. n. 92/2012, con i quali il legislatore, nell’inserire la riserva di armonizzazione, ha scientemente escluso tale meccanismo, altrimenti automatico, così rendendo detto rinvio fisso.

Si registra, dunque, una netta inversione di tendenza rispetto al processo di omologazione inaugurato negli anni ’90 con la c.d. privatizzazione del pubblico impiego.

Per approfondimenti v., pur senza pretesa di esaustività, F. Carinci, Art. 18 St. lav. Per il pubblico impiego privatizzato cercasi disperatamente in Lav. pubbl. amm., 2012, II, 247; M. Miscione, Il licenziamento e il rito del lavoro nelle pubbliche amministrazioni in Giur. it., 2014, II, 6; M. Barbieri, La nuova disciplina del licenziamento individuale: profili sostanziali e questioni controverse in M. Barbieri – D. Dalfino, Il licenziamento individuale nell’interpretazione della legge Fornero, Bari, 2013, 47; M. De Luca, Riforma della tutela reale contro il licenziamento illegittimo e rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: problemi e prospettive di coordinamento in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 178/2013; A. Boscati, La difficile convivenza tra il nuovo art. 18 e il lavoro pubblico in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 170/2013; A Tampieri, La legge n. 92/2012 e il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in G. Pellacani (a cura di), Riforma del lavoro, Milano, 2012, 27; G. Gentile, I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in M. Cinelli – G. Ferraro – O. Mazzotta (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Torino, 2013, 227; L. Cavallaro,  Pubblico impiego e (nuovo) art. 18 St. lav.: “difficile convivenza” o coesistenza pacifica? in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 176/2013.