L’approvazione dell’estratto conto da parte del correntista
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (comma 1). Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile (comma 2). In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (comma 3).
La contestazione degli estratti conto deve essere specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto corrente; la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non preclude, pertanto, la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cass. n. 6548/2001; Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 23807/2008; Cass., Sez. Un., n. 21597/2013; Cass. n. 21472/2017).
L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. rende infatti incontestabili, qualora non siano impugnati, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca (Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).
La presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l’estratto (o documento equipollente), non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato comunque a conoscenza (ad es., perché acquisito direttamente in banca), a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle necessarie e specifiche contestazioni (così Cass. n. 29415/2020, che richiama i precedenti di Cass. n. 9008/2000 e n. 9427/1990).
La mancata contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito ne comporta dunque l’approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore. Ove, infatti, il debitore principale sia decaduto – a norma dell’art. 1832 c.c. – dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass. n. 2262/1984; Cass. n. 23807/2008).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che essendo l’estratto conto un documento che ha il fine esclusivo di fornire l’informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate, non può contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 24684/2003; Cass. n. 17679/2009); la sua approvazione non può valere a sanare la mancanza della forma scritta del contratto (Cass. n. 9791/1994: nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera; pertanto l’approvazione, ancorché ripetuta di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto; Cass. n. 1287/2002).
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