19 Maggio 2020

L’applicazione non retroattiva del nuovo termine lungo per la revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione

di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto fallimentare – Università degli Studi di Parma Scarica in PDF

Cass., Sez. un., sent., 23 aprile 2020, n. 8091 Pres. Petitti – Rel. Scrima

Impugnazioni civili – Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – Termine lungo – Dimezzamento – Applicazione retroattiva – Esclusione (C.p.c. artt. 360, 375, 391-bis; d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. in l. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis)

[1] Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, così ridotto, in sede di conversione del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola generale di cui all’art. 11 preleggi.

CASO

[1] Avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione aveva decretato l’improcedibilità di un ricorso sottoposto al suo esame per omesso deposito, in spregio a quanto richiesto dall’art. 369, 2° co., n. 2, c.p.c., di copia autentica del provvedimento impugnato con annessa relata di notifica, è stata proposta istanza di revocazione a norma del successivo art. 391-bis, fondata sulla denuncia dell’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., in cui il supremo giudice sarebbe incorso non avvedendosi che la copia prodotta della sentenza di secondo grado dianzi impugnata era, in realtà, provvista tanto dell’attestazione di conformità all’originale che della relazione di notifica.

Assegnata alla Sezione Sesta, e intervenuta proposta, da parte del relatore, di declaratoria dell’inammissibilità del ricorso – per essere stato questo avanzato quando già risultava spirato il termine semestrale, con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, all’uopo concesso dall’art. 391-bis, 1° co., ult.periodo, nella versione novellata dall’art. 1-bis, 1° co., lett. l), d. l. 31 agosto 2016, n. 168, introdotto, tale art. 1-bis, all’atto della conversione del decreto in l. 25 ottobre 2016, n. 197 -, la causa di revocazione è stata rimessa al Primo Presidente al fine di valutarne l’opportunità del deferimento alle Sezioni unite: e questo, a sua volta, allo scopo di dirimere il contrasto che sarebbe insorto nella giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione della disciplina transitoria, di cui all’art. 1-bis, 2° co., d. l. n. 168/2016, correlata alla modifica del suddetto termine di gravame e alle altre innovazioni in tema di giudizio di cassazione che nella stessa occasione hanno visto la luce.

Il Primo Presidente si è conformato a questa richiesta investendo della questione le Sezioni unite, che si sono pronunciate al riguardo con la sentenza che si viene qui, brevemente, a illustrare.

SOLUZIONE

[1] L’esposizione dei contenuti della sentenza esige, ovviamente, che sia previamente definito, nei suoi termini esatti e puntuali, il problema che ne ha costituito l’oggetto.

Nel quadro di un’articolata revisione dei profili formali del giudizio di legittimità, segnata, in particolar modo, dall’elevazione del rito camerale a modulo ordinario di trattazione dei ricorsi sottoposti all’esame della Suprema Corte (arg. ex art. 375, 2° co., c.p.c., nel testo ora vigente), il già menzionato art. 1-bis, 1° co., d. l. n. 168/2016, ha sancito il dimezzamento del termine c.d. lungo per la proposizione del ricorso per revocazione avverso i provvedimenti dalla stessa Corte adottati, portandolo da un anno, come previsto nel testo originario dell’art. 391-bis, a sei mesi, sempre, ovviamente, a far data dalla pubblicazione del provvedimento oppugnando.

Il medesimo art. 1-bis contiene poi, a livello del suo 2° co., una regola di diritto transitorio, a mente della quale «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del…decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio». Ebbene, la questione ermeneutica che, come detto in precedenza, questa regola di diritto transitorio avrebbe generato, attiene all’effettiva estensione del relativo perimetro applicativo, per l’esattezza, se idoneo o meno a ricomprendere anche la rinnovata disciplina del suddetto termine di gravame. Con la conseguenza: a) nel primo caso, che il nuovo termine semestrale interesserebbe tutti i ricorsi per revocazione proposti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, anche se esperiti contro provvedimento pubblicato in momento anteriore (come invero postulato, nel caso di specie, dal giudice designato per la relazione in camera di consiglio sull’istanza di revocazione proposta, là dove, discorrendosi di impugnativa interposta avverso sentenza pubblicata in data 5 luglio 2016 – anteriore, perciò, all’entrata in vigore della novella, risalente al 30 ottobre dello stesso anno -, quegli ebbe ad esprimersi per la tardività del gravame medesimo, ancorché notificato in data 20 giugno 2017, ossia prima della scadenza del termine annuale vigente al momento del deposito della sentenza impugnata); b) nel secondo caso, che a trovare applicazione, in difetto di una disposizione transitoria ad hoc, sarebbe la regola generale di irretroattività della legge di cui all’art. 11, 1° co., preleggi, sì che soggetti alla dimidiazione voluta dalla riforma sarebbero soltanto i termini che abbiano preso avvio dopo la sua entrata in vigore.

Dopo un’amplissima ricognizione sulla precedente produzione giurisprudenziale in materia, che ha messo a fuoco l’insussistenza del contrasto denunciato dalla Sezione Sesta con la sua ordinanza interlocutoria del 29 marzo 2019, n. 8717 (dal momento che non constano pronunce che abbiano ritenuto attagliarsi, il termine semestrale de quo, ad istanze di revocazione promosse contro sentenze depositate in momento antecedente l’entrata in vigore della novella), le Sezioni unite hanno proceduto alla soluzione del quesito loro rimesso, sulla base di un’interpretazione coordinata e non parcellizzata delle due distinte proposizioni di cui si compone il precetto di diritto transitorio dell’art. 1-bis, 2° co., d.l. n. 168/2016, il quale, come già rammentato, stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 1 debbano applicarsi tanto « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del…decreto» come «a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

Risolutiva è stata proprio la considerazione di questa seconda parte della disposizione. E’ evidente, infatti, che, non potendo derivarne la comminatoria dell’inammissibilità, per tardivo esperimento, di ricorsi che, al momento della loro proposizione, risultavano assolutamente tempestivi e, dunque, ammissibili, la stessa, a detta della S.C., non possa che avere riferimento alla disciplina delle fasi processuali successive al ricorso, ossia ai precetti sub a-i) del comma 1, con esclusione di quello, relativo al termine del ricorso (per revocazione), di cui alla lett. l). E se così è, allora, in nome di quell’interpretazione coordinata e armonizzatrice di cui si è detto poc’anzi, lo stesso deve valere anche per la prima parte della disposizione.

Le battute successive del ragionamento sono praticamente a rime obbligate. I) La nuova disciplina del termine lungo per la revocazione delle sentenze di Cassazione non ricade entro l’orbita applicativa della regola di diritto transitorio di cui all’art. 1, 2° co., d.l. n. 168/2016. II) La successione di questa alla previgente disciplina dello stesso termine è allora governata dal principio di diritto intertemporale di cui all’art. 11, 1° co., preleggi a mente del quale «la legge non dispone che per l’avvenire». III) Poiché l’evento fungente da dies a quo per il computo di un termine processuale è elemento della fattispecie di decadenza per inosservanza di detto termine, una legge che modifichi quel termine disponendo soltanto per il futuro si applica solamente nei casi in cui, alla data della sua entrata in vigore, quell’evento ancora non si sia avverato. IV) Identificandosi, nella specie, quell’evento nella pubblicazione della sentenza da revocare, il termine semestrale per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, quale dimezzato, in sede di conversione del d.l. n. 168/2016, dalla l. n. 197/2016, si applica esclusivamente in relazione ai provvedimenti pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge medesima (30 ottobre 2016).

Nella visione della Corte, l’interpretazione proposta appare anche come l’unica costituzionalmente accettabile. A diversamente opinare, difatti, si potrebbe determinare un’inopinata contrazione del termine di gravame su cui la parte faceva affidamento, tale da vulnerarne le effettive possibilità di difesa e di tutela in giudizio delle proprie ragioni.

QUESTIONI

[1] La soluzione offerta dalla Corte, riunita nel suo più autorevole consesso, al quesito rimesso al suo sindacato non presenta significativi elementi di novità od originalità rispetto alla precedente elaborazione giurisprudenziale nello stesso senso orientata, della quale, anzi, recepisce pedissequamente gli svolgimenti argomentativi (tra le numerose pronunce espressamente richiamate in motivazione, cfr., in particolare, Cass., 28 agosto 2018, n. 21280; Cass., 28 gennaio 2019, n. 2302; Cass., 11 marzo 2019, n. 6977). A riguardo dei quali merita, peraltro, dar conto di una non perfetta tenuta sul piano logico e, dunque, di una soltanto relativa capacità di persuasione. Perché, se intento del legislatore fosse stato effettivamente quello di collocare la riformata disciplina del termine ex art. 391-bis, 1° co., c.p.c. all’esterno del raggio d’azione della norma transitoria di cui all’art.1-bis, 2° co., d.l. n. 168/2016, gli sarebbe bastato il riferimento, in quella sede, ai ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore della novella e ancora in attesa della fissazione dell’udienza o adunanza in camera di consiglio: nessuno avrebbe dubitato della soggezione del nuovo termine di revocazione al principio di irretroattività ex art. 11, 1° co., preleggi. La circostanza, invece, che la norma transitoria de qua faccia menzione anche dei ricorsi proposti in data successiva all’entrata in vigore della legge di riforma, lascia intendere o, quantomeno, induce a porsi l’interrogativo se il legislatore non abbia inteso derogare a detto principio proprio con riguardo a quel segmento della riforma che quivi ne occupa.

Resta inteso che, se così realmente fosse, si tratterebbe di disposizione affetta da vizio di incostituzionalità (per le ragioni di cui al prec. §, in fine): giacché, se è pacifico che il principio di irretroattività della legge non gode (eccezion fatta per quella penale) di copertura costituzionale, al tempo stesso, però, le deroghe che ad esso s’intendano eventualmente recare in sede di normazione di diritto transitorio debbono attuarsi nel rispetto del canone di ragionevolezza (cfr., anche per estesi riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale, B. Capponi, L’applicazione nel tempo del diritto processuale civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 453 ss.) e degli altri valori garantiti dalla Costituzione, quali, specificamente trattandosi di norme processuali, i valori che si condensano nella formula del giusto processo (v., per ogni altro, R. Caponi, Tempus regit processum. Un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel tempo, in Riv. dir. proc., 2006, 450).

In sintesi, le conclusioni cui le Sezioni unite sono approdate all’esito del loro ragionamento sono senz’altro meritevoli di approvazione; ma più congruo, forse, sarebbe stato direttamente mobilitare le ragioni, che nella sentenza sono evocate soltanto a margine, dell’interpretazione costituzionalmente orientata, alle quali non potrebbe opporsi, a difesa di un’ipotetica retroattività del termine dimidiato di revocazione, la possibilità di avvalersi dello strumento, dagli esiti non necessariamente scontati, della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.