L’«appendice scritta» ha natura discrezionale: la richiesta delle parti non vincola il giudice a concedere i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
di Davide Turroni Scarica in PDFTrib. Reggio Emilia, 5 marzo 2015, n. 383
Procedimento civile – Memorie successive alla prima udienza – Concessione su istanza di parte – Discrezionalità
(C.p.c. artt. 183; Att. C.p.c. art. 80 bis)
[1] La richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. non è vincolante per il giudice, che valuterà discrezionalmente se assegnarli in base alla loro effettiva utilità per la decisione della causa e nel rispetto del diritto di difesa delle parti.
CASO
[1 ] In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale respinge la richiesta delle parti di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e decide direttamente la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
SOLUZIONE
[1] Il Tribunale muove dalla premessa che l’art. 183, comma 6, c.p.c. non si presta a una lettura univoca. L’incipit «se richiesto», su cui si modula la concessione del termine, può astrattamente intendersi nel senso che il giudice assegna i termini «se richiesto dalla parte»; ma potrebbe pure interpretarsi nel senso, riferito allo stato oggettivo della causa, che il giudice concede i termini «se richiesto dallo stato della causa». La seconda lettura – ad avviso del Tribunale – va allora preferita sia perché più coerente col dato letterale e sistematico sia perché garantisce una gestione più efficiente e rapida del processo. Argomenti formali e sistematici il Tribunale reggiano li ricava dall’art. 80 bis att. c.p.c. (che consente al giudice di rimettere la causa in decisione anche alla prima udienza); dal raffronto con il previgente art. 184, comma 1, c.p.c. (che a differenza dell’attuale art. 183, comma 6, c.p.c. voleva i termini concessi «su istanza di parte»); dal nuovo art. 183 bis c.p.c., che, affidando il passaggio al rito sommario a una valutazione discrezionale compiuta dal giudice già nella prima udienza, implica pure la discrezionalità nell’autorizzare «l’appendice scritta» chiesta dalle parti. La soluzione indicata – precisa la sentenza – non è d’altronde in contrasto con l’esigenza di garantire alle parti il diritto di difesa: per quanto discrezionale, la valutazione del giudice esige una «prognosi di rilevanza» degli elementi (di carattere assertivo o probatorio) che le parti potrebbero offrire con le memorie in questione.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata – per come si profila nella attuale formulazione dell’art. 183 c.p.c., introdotta con la novella del 2005 – è da tempo discussa e la sentenza in rassegna si inserisce nel dibattito con dovizia di argomenti.
Nel senso sostenuto dal Tribunale reggiano v. già le linee-guida del Tribunale di Genova, in Foro it., 2007, V, 119; più di recente Trib. Verona, 5 novembre 2012. Apparentemente di segno contrario Cass., 24 febbraio 2011, n. 4497, che però – come opportunamente osserva la sentenza annotata – è riferita al regime previgente, quindi alla diversa previsione del «vecchio» art. 184, comma 1, c.p.c.
Questa tesi riscuote pochi consensi nella dottrina (fra i sostenitori v. Chiarloni, in Chiarloni – a cura di – Le recenti riforme del processo civile, I, Bologna, 2007, 173 ss.; Carratta, La nuova fase preparatoria del processo cdi cognizione: corsi e ricorsi di una storia infinita, in Giur. it., 2005, 2235) per lo più orientata a escludere un potere discrezionale del giudice nella concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; essenzialmente perché – a prescindere dagli argomenti formali, nessuno dei quali ci sembra davvero decisivo a favore dell’una o dell’altra soluzione – considera l’eventuale reiezione dell’istanza alla stregua di una inammissibile decadenza di matrice giurisprudenziale (per riferimenti v. Gamba, Domande senza risposta, Padova, 2008, 308 ss.; Muroni, sub art. 183, 316 s., in Comoglio et al., Commentario del codice di procedura civile, III, 1, Milanofiori Assago, 2012).
Il rischio segnalato dalla dottrina maggioritaria è reale, perché un rifiuto indiscriminato ad ammettere le memorie richieste dalla parte sarebbe lesivo del diritto di difesa delle parti. Tuttavia la lesione paventata, oltre a non consistere tecnicamente in una decadenza, nemmeno può dirsi «immanente» al diniego dei termini. Ad esempio la questione pregiudiziale di rito relativa a un vizio palese (ad es. difetta manifestamente la giurisdizione) prescinde dal contributo che realisticamente possono dare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – ricordando poi che queste memorie non veicolano qualsiasi difesa ma hanno contenuti tipici. E quando pure avessero una qualche utilità, nulla impedirebbe alla parte di affrontare la questione (se non già nella prima udienza) nella fase decisoria: proprio perché la mancata concessione dei termini non equivale a una decadenza, il giudice – melius re perpensa – può sempre rimettere la causa in istruttoria autorizzando il deposito delle memorie a suo tempo negato.
Se poi si estende l’osservazione ad altri modelli processuali, il fenomeno considerato risulta piuttosto frequente: in molti casi le attività «assertive» o «probatorie» non sono confinate entro termini di decadenza (così le istanze istruttorie nel procedimento sommario: v. art. 702 bis e ter c.p.c.; o il complesso delle attività di parte nei procedimenti in camera di consiglio); il che non impedisce al giudice di vietarne l’ingresso dopo la fase introduttiva, se le stima inutili alla definizione della causa – né la loro ammissione può sempre considerarsi «formalità essenziale al contraddittorio».
Infine gli operatori potranno constatare che, nello stato in cui versa la giustizia civile, il giudice è solitamente restio ad accelerare l’iter per giungere subito a decisione (semmai si riscontra il problema opposto): si può quindi confidare che, nei rari casi in cui ciò accade, il giudice abbia studiato attentamente il fascicolo e valutato con particolare attenzione l’utilità di una «appendice scritta» alla prima udienza.