16 Giugno 2015

L’appello proposto con ricorso anziché con citazione (e viceversa)

di Riccardo Fava Scarica in PDF

Cass., Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1148

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Procedimento civile – Primo grado – Rito ordinario – Forma dell’atto di appello – Citazione – Necessità (C.p.c., art. 342)

Procedimento civile – Impugnazioni – Appello proposto erroneamente con ricorso – Sanatoria – Ammissibilità – Notificazione oltre il termine per impugnare – Tempestività – Esclusione (C.p.c., artt. 156, 159, 327, 342)

[1] Qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata in primo grado con il rito ordinario, l’atto di appello va proposto con citazione, a norma dell’art. 342 c.p.c.

[2] L’appello proposto erroneamente con ricorso è inammissibile se la notificazione del ricorso e del decreto è avvenuta oltre la scadenza del termine per impugnare.

CASO
[1] [2] La parte soccombente in un giudizio in materia di locazione, svolto in primo grado nelle forme del rito ordinario, proponeva appello con ricorso, depositato prima della scadenza del termine lungo per impugnare, ma notificato dopo.
La corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame.
La parte (nuovamente) soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione lamentando che la corte d’appello non aveva tenuto conto del fatto che il tribunale era incorso in errore sul rito applicabile: rito ordinario in luogo del rito locatizio. Proponendo l’appello con ricorso, in conformità al rito speciale applicabile ratione materiae, l’appellante avrebbe quindi legittimamente posto rimedio al vizio.

SOLUZIONE
[1] [2] Secondo la S.C., la corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di ultrattività del rito, in virtù del quale spetta soltanto al giudice il potere di modificazione del rito (di recente, anche Cass., 19 gennaio 2012, n. 774). L’appello doveva quindi proporsi con citazione.
Inoltre, l’errore della scelta dell’atto introduttivo non poteva dirsi sanato (ex art. 156 e 159 c.p.c.) secondo le regole che sovrintendono alla disciplina dell’atto corretto. Infatti, se l’atto prescritto per l’impugnazione è la citazione, ai fini della tempestività dell’impugnazione rileva la notificazione (della citazione, ovvero, del ricorso e del decreto erroneamente proposto); se l’atto corretto è il ricorso, rileva il deposito (del ricorso, ovvero, della citazione già notificata erroneamente proposta). 

QUESTIONI
[1] [2] L’orientamento è consolidato (v., da ultimo, Cass., 11 luglio 2014, n. 15897).
La Corte esclude espressamente che possa valere nel caso di specie l’insegnamento innovativo di Cass., sez. un., 14 aprile 2011, n. 15897 (in Foro it., 2011, I, 1380, con nota di Piombo). Questa pronuncia, in tema di impugnazione di delibera dell’assemblea di condominio ex art. 1137 c.c. (nel testo anteriore alla l. 220/2012), ha affermato la perfetta fungibilità tra atto errato (ricorso) e atto corretto (citazione). In tal caso, la decadenza è impedita già col deposito del ricorso, secondo la disciplina propria dell’atto errato (cfr. art. 434 c.p.c.).
La sez. III si adegua alle recenti pronunce, anch’esse delle sez. un., che hanno escluso l’estensione di questo principio oltre lo specifico caso dell’impugnativa delle delibere di assemblea di condominio: cita, infatti, Cass., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21675 (in Rep. Foro it., 2013, voce «Avvocato», n. 275) in relazione all’opposizione al decreto ingiuntivo in materia di compensi dell’avvocato ai sensi del r.d. 794/1942 (ante d.lgs. 150/2011) proposta erroneamente con ricorso anziché con citazione; Cass., sez. un., 8 ottobre 2013, n. 22848 (in Foro it., 2013, I, 3101) in relazione all’appello avverso la sentenza di estinzione pronunciata ex art. 308 c.p.c., proposta erroneamente con citazione anziché con ricorso ex art. 130 disp. att. c.p.c.; Cass., sez. un., 13 febbraio 2014, n. 3308 (in Foro it., 2014, I, 1114) e Cass., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907, in Riv. dir. proc., 2014, 1199) in relazione all’appello avverso la sentenza resa in un giudizio di opposizione a ordinanza amministrativa (ante d.lgs. 150/2011), proposto erroneamente con ricorso anziché con citazione.
In tema di errore sul rito, cfr. anche l’art. 4 d.lgs. 150/2011.

In dottrina, per un discorso ad ampio raggio, Balena, Le conseguenze dell’errore sul modello formale dell’atto introduttivo (traendo spunto da un obiter dictum delle Sezioni unite), in Giusto proc. civ., 2011, 647 ss. e, più di recente, Lupano, Sull’introduzione del processo secondo un modello formale errato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 121 ss.