L’Antitrust sull’utilizzo delle carte di credito/debito
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta in diverse occasioni (da ultimo il 26 novembre 2018) per affermare il principio che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali «non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti».
Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD2”), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
In un recente passato, l’applicazione di un supplemento di prezzo per l’utilizzazione delle carte di credito o di debito è stata censurata e sanzionata dall’Antitrust – in quanto violazione dei diritti dei consumatori – in diversi settori: trasporto aereo, vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, vendita on line di servizi di viaggio, servizi di rinnovo di abbonamenti a trasporto pubblico e di agenzia automobilistica.
L’Autorità ha rinnovato l’invito a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che intendano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.
Ove riscontrasse violazioni del predetto divieto, l’Autorità Antitrust si è riservata di attivare i propri poteri sanzionatori, di cui all’art. 27 del Codice del Consumo.