L’annotazione della fattura passiva nei libri contabili dell’imprenditore è idonea a provare l’esistenza del rapporto giuridico sottostante sfavorevole al dichiarante
di Lucia Di Paolantonio, Avvocato Scarica in PDFCass., Sez. Terza, Ord., ud. 12 settembre 2018, 20.12.2018, n. 32935
Prova – fattura – annotazione nei registri fiscali – atto ricognitivo – efficacia confessoria (cod. civ., artt. 2709, 2710 e 2720; d.P.R. n. 633/1972, art. 22)
[1] L’annotazione della fattura passiva nei registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 22, seppur i predetti registri non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ., costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 cod. civ.
CASO
La società G. S.r.l. ha svolto lavori, mai retribuiti, di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la sistemazione di campi da golf in favore di C. Golf Club S.p.A.; sulla base delle fatture e degli estratti autentici dei registri I.V.A. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 166.820,00. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione C. Golf Club S.p.A., opposizione respinta dal Tribunale di Ancona. Avverso la sentenza che definiva la causa di opposizione, l’opponente ha proposto appello, adducendo il mancato rilievo del materiale probatorio offerto ed eccependo la sopravvalutazione dell’efficacia probatoria dell’annotazione nei libri contabili delle fatture di pagamento emesse dall’appellata. La Corte di Appello, ritenendo fondati i motivi di impugnazione, rigettava la pretesa creditoria di G. S.r.l., condannandola alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il creditore soccombente, successivamente, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi di ricorso: [1] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione gli artt. 2709, 2710 e 2720 cod. civ. e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; [2] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver violato gli artt. 2702, 2707 e 2720 cod. civ.; [3] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente imputava alla Corte territoriale l’omesso esame di un capitolo di prova testimoniale, di una dichiarazione sottoscritta dal Direttore della C. Golf Club S.p.A., della relazione del consulente di parte; [4] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver violato le norme regolatrici del rapporto d’opera intervenuto tra le parti ex artt. 2222 cod. civ. e ss.
SOLUZIONE
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuti assorbiti il secondo ed il terzo motivo, dichiarato inammissibile il quarto, ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
QUESTIONI
[1] La pronuncia qui annotata, non discostandosi in linea di principio dai precedenti arresti giurisprudenziali, affronta le conseguenze in termini probatori dell’annotazione delle fatture passive ricevute dall’imprenditore nei propri registri contabili: nel caso oggetto di esame, invero, C. Golf Club S.p.A. aveva registrato nelle proprie scritture contabili la fattura azionata in sede monitoria da G. S.r.l., e solo successivamente l’aveva contestata.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nel confermare che se la fattura commerciale è contestata non costituisce la prova delle prestazioni eseguite, ha precisato che resta necessario valutare anche la posizione tenuta dalla società ingiunta e destinataria del documento fiscale.
Pertanto, secondo gli Ermellini, seppur i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 22 non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ., l’annotazione della fattura effettuata dall’impresa che la riceve costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 cod. civ. (nello stesso senso Cass. n. 20982/2008, Cass. n. 3383/2005).
In conclusione, quindi, atteso che l’atto ricognitivo ha efficacia probatoria piena, la quale opera al pari della confessione in ordine a fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante (Cass. n. 2088/1992), con l’annotazione della fattura passiva nei propri registri fiscali l’imprenditore ammette l’esistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, e ciò in forza del disposto dell’art. 2720.