L’anatocismo giudiziale
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl divieto di pattuizione degli interessi sugli interessi scaduti, stabilito dall’art. 1283 c.c. consente, come regola di carattere generale, la capitalizzazione solo a determinate condizioni, ovvero dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che siano scaduti da almeno sei mesi.
Riguardo all’anatocismo giudiziale, gli interessi anatocistici sono ammissibili solo nella misura in cui sia fatta specifica ed espressa domanda diretta ad ottenerli (Cass., Sez. Un., n. 10156/1998; Cass. n. 5218/2011; Cass. n. 21340/2013; Cass. n. 24160/2014; Cass. n. 8156/2017). Qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito non può ritenere proposta la domanda di interessi anatocistici ogni qualvolta l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda (alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell’ambiguità) non fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass., Sez. Un., n. 10156/1998; Cass. n. 5218/2011; Cass. n. 24160/2014).
Resta altresì escluso che all’assenza di siffatta domanda in primo grado possa rimediarsi mediante la sua formulazione per la prima volta in appello, sia pure limitatamente agli interessi prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli interessi scaduti sino a quel momento (Cass., Sez. Un., n. 670/1975; Cass. n. 9474/2004; Cass. n. 11261/2007; Cass. n. 24160/2014).
Riassumendo: il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato a) che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora (Cass. n. 10434/2002); b) che l’attribuzione degli interessi anatocistici sia stata oggetto di una specifica domanda giudiziale del creditore (Cass. n. 5271/2002 e Cass. n. 15838/2001) o di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi; c) che la mora si sia protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè che si tratta di crediti ultrasemestrali scaduti (Cass. n. 10434/2002; Cass. n. 1964/2002).