Cass. pen. Sez. V, sentenza del 24 aprile 2020 (udienza 6 febbraio 2020), n. 12912. Parole chiave: Società – Amministratore di fatto – Bancarotta fraudolenta Massima: “In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 c.c. non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.” Disposizioni applicate: Art. 2639 c.c. La presente sentenza analizza la sussistenza di profili di responsabilità penale degli amministratori di fatto che abbiano commesso fatti di bancarotta fraudolenta in concomitanza con l’esplicazione dell’attività gestoria … Leggi tutto L’amministratore di fatto di una società può essere ritenuto penalmente responsabile anche in presenza di attività di gestione della medesima società poste in essere dagli amministratori “di diritto”
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