6 Giugno 2023

L’affidamento del cane quando la coppia si separa

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. II, ordinanza del 24/03/2023, n. 8459

Negata all’ex partner la frequentazione col cane per la carenza di prova dell’instaurazione di un rapporto significativo, vista la breve relazione sentimentale durata solo quattro mesi.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso sempre più frequente di richiesta di affidamento e frequentazione dell’animale così detto “di affezione” quando la coppia si separa.

CASO

All’indomani della fine di una relazione sentimentale, una donna agisce in giudizio contro l’ex per chiedere l’accertamento della proprietà del cane acquistato durante il loro rapporto, l’affidamento dell’animale e il risarcimento dei danni morali e patrimoniali.

Il tribunale di Padova accertava che la proprietà del cane fosse del compagno ma riconosceva alla donna, nell’interesse del cane stesso, il diritto di frequentazione sull’animale.

La sentenza viene appellata, e la Corte territoriale modifica la decisione di primo grado, respingendo tutte le domande della donna, la quale ricorre in Cassazione.

La ricorrente ritiene che i giudici di merito abbiano illegittimamente escluso l’assunzione delle prove orali (interrogatorio e testimonianze) dalle quali sarebbe emersa la comproprietà dell’animale.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della legge 76/2016, per aver la Corte omesso di valutare, senza motivazione, l’esistenza di un rapporto tra le parti qualificabile come coppia di fatto e, di conseguenza, per aver escluso l’esistenza di un legame affettivo stabile con il cane.

Occorre provare il legame significativo tra l’ex partner e il cane per avere diritto a frequentarlo

La Cassazione ha respinto entrambi i motivi di ricorso della donna sostenendo le tesi della Corte d’appello di Venezia.

Quanto alla proprietà dell’animale, è stato dimostrato ampiamente e documentalmente che fosse stato l’ex compagno della ricorrente ad acquistare il cane, a pagare un’assicurazione, e le numerose prestazioni veterinarie.

Quanto alla sussistenza della stabile relazione di coppia che avrebbe condotto al diritto di frequentare il cane, correttamente la Corte di merito, avrebbe accertato che la coppia non costituiva una famiglia di fatto e che in ogni modo, vista la breve durata della relazione di appena quattro mesi senza neppure convivenza, non era stato dimostrato il sorgere di un legame del cane con la ex partner.

QUESTIONI

In assenza di una specifica legge si può parlare di affidamento di un animale?

Nonostante non ci sia una normativa che disciplina la sorte dell’animale quando una coppia di coniugi o di conviventi si separa, molti tribunali si stanno orientando nel senso di pronunciarsi anche sulla regolamentazione dei rapporti degli ex partner con l’animale domestico che fa parte del nucleo familiare.

L’Italia ha ratificato nel 2010 la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, e secondo alcuni tribunali il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, cosicché può essere affermato un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da non considerare al pari di una ‘cosa’ ma come un essere senziente.

È legittima facoltà dei coniugi di regolare la permanenza dell’animale presso l’una o l’altra abitazione e le modalità per il mantenimento dello stesso, ma in caso di disaccordo può intervenire il giudice per decidere a chi affidare l’animale?

Alcuni giudici hanno accolto le domande delle parti nei giudizi di separazione personale dei coniugi, ritenendole ammissibili, e hanno regolamentato, la gestione dell’animale domestico, sia sotto il profilo relazionale, sia sotto il profilo economico.

Il tribunale di Roma, con la sentenza 15 marzo 2016, n. 5322, ha ritenuto di applicare in via analogica la disciplina prevista per i figli minori di una coppia, e ha quindi disposto l’affidamento condiviso del cane, con suddivisione dei tempi di permanenza dell’animale presso ciascuno dei “padroni” e ripartizione degli oneri di accudimento e di mantenimento.

Il tribunale di Sciacca, con provvedimento del 19 febbraio 2019, nell’ambito della separazione personale dei coniugi, rilevata la mancanza di accordo, e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso, ha assegnato il gatto al marito ed il cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie da suddividersi al 50%

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