3 Luglio 2018

L’accettazione di eredità con beneficio d’inventario e le sue conseguenze nel processo esecutivo

di Giulia Bovenzi Scarica in PDF

Esecuzione forzataSuccessione ereditaria – Erede puro e semplice – Accettazione  con beneficio d’inventario – Decadenza dal beneficio – Eccezioni – Onere della prova – Creditori del de cuius (C.c., artt. 458, 459, 470, 474, 484, 485, 487, 489, 490, 499, 505, 507, 508, 2697; c.p.c., artt. 96, 474 ss., 633, 645 )

Cass. civ., Sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477 – Pres. Manna – Rel. Scarpa;

Cass. civ., Sez. II, 12 aprile 2018, n. 9099 – Pres. Manna – Rel. Scarpa.

[1] L’art. 484 c.c., che disciplina l’accettazione col beneficio d’inventario – la quale si fa mediante dichiarazione preceduta o seguita dall’inventario – delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili come suoi elementi costitutivi.

[2] Allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per un debito del “de cuius” non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità che abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla formazione definitiva del titolo.

CASO

[1-2] Una società cooperativa, sulla base di decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Sondrio, intimava due distinti atti di precetto alla debitrice, quale avente causa del marito, per effetto di successione legittima. L’intimata proponeva avverso di essi distinte opposizioni, deducendo di non essere debitrice della somma ingiuntale, in quanto aveva accettato l’eredità del marito con beneficio di inventario, e che i beni erano stati rilasciati ai creditori.

Con una prima decisione, il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere e condannava la creditrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in quanto quest’ultima non aveva provveduto ad intraprendere l’esecuzione minacciata, determinando l’inefficacia del relativo precetto. Proposto appello, il giudice di secondo grado rigettava il gravame osservando che, sebbene alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo l’intimata avesse già dichiarato di accettare l’eredità del marito, alla scadenza del termine per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. non era stata ultimata la redazione d’inventario, circostanza che avrebbe legittimato l’intimata a far valere la limitazione di responsabilità scaturente dal beneficio in questione in sede di opposizione a precetto. Avverso la decisione la soccombente in secondo grado proponeva ricorso in Cassazione.

Del pari, all’esito del giudizio di opposizione proposto avverso il secondo precetto, il giudice di primo grado dichiarava la nullità del precetto e condannava la creditrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto il termine per proporre opposizione era già scaduto prima del perfezionamento dell’inventario nonché dell’avvenuto rilascio dei beni ereditari. La Corte di appello successivamente adita accoglieva il gravame limitatamente alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che l’appellante si fosse limitata a sostenere in giudizio ragioni poi ritenute infondate, ma condivideva il ragionamento del Tribunale relativamente alla nullità del precetto e del successivo pignoramento. Anche avverso detta decisione veniva dalla soccombente proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte, in via pregiudiziale, ha ritenuto di non disporre la riunione dei ricorsi, entrambi discussi nella medesima udienza, stante la parziale difformità delle vicende e delle progressioni procedimentali inerenti alle due diverse controversie.

In particolare, rispetto alla prima vicenda, gli Ermellini hanno ritenuto sussistente la violazione dell’art. 96 c.p.c., osservando come il giudice dell’opposizione debba comunque valutare, alla stregua della mala fede o dell’ordinaria diligenza, la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione; pertanto, hanno rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse poi intrapreso l’esecuzione minacciata, con conseguente perdita di efficacia del precetto e mancata conoscenza dell’infondatezza delle pretese avanzate.

Per ciò che attiene la restante parte delle pronunce in esame, essendovi una totale corrispondenza nei motivi di ricorso, la risposta offerta dalla S.C. è in entrambe le decisioni assolutamente identica: se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per un debito del de cuius non siano ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità che abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla formazione definitiva del titolo.

QUESTIONI

[1] Come è noto, l’accettazione dell’eredità può distinguersi in accettazione pura e semplice, ove si assiste alla confusione del patrimonio personale dell’erede con quello ereditario, o con beneficio di inventario, ove i due predetti patrimoni rimangono distinti. Rispetto a quest’ultima, l’art. 484 c.c., tuttavia, non precisa il momento in cui il chiamato, che accetti l’eredità con beneficio di inventario, diventa erede con la limitazione di responsabilità intra vires hereditatis (A. RAVAZZONI, Beneficio di inventario, in Enc. giur., IV, Roma, 1988; G. CATTANEO, Inventario, in Dig. civ., X, Torino, 1993, 155 ss.). Ciò significa che la legge fissa il momento giuridico da cui decorrono, retroattivamente, gli effetti dell’accettazione in genere, ossia l’apertura della successione, ma non quello a partire dal quale operi il beneficio. L’alternativa è tra il momento in cui è formalizzata la dichiarazione di accettazione con beneficio e il momento in cui tale dichiarazione e l’inventario siano stati entrambi effettuati, indipendentemente dal loro ordine cronologico. Ancor prima si è discusso se l’accettazione di eredità e la dichiarazione di voler beneficiare della responsabilità intra vires hereditatis siano due atti distinti e possano, conseguentemente, compiersi in momenti differenti. Secondo la tesi minoritaria c.d. processualistica essi sarebbero due negozi separati e comporterebbero effetti giuridici differenti, in quanto all’accettazione conseguirebbe solo l’acquisto dell’eredità, mentre la dichiarazione di beneficio determinerebbe la limitazione di responsabilità (C. VOCINO, Inventario (beneficio di) (diritto civile), in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1963, 15 ss). Pur essendo questa una posizione ormai del tutto isolata, anche tra coloro che ritengono l’acquisto dell’eredità e la responsabilità limitata effetti di un unico negozio non vi è, tuttavia, univocità di veduta rispetto all’individuazione del momento di perfezionamento del beneficio. Secondo l’orientamento tradizionale (G. GROSSO – G. BURDESE, Le successioni. Parte generale, in Tratt. Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, 162; L. FERRI, Successioni in generale. Libro secondo, Delle successioni, in Comm. Scialoja e Branca, artt. 456-511, Bologna-Roma, 1997, 3 a ed., 334; Cass., 26.7.1971, n. 2490; Cass., 22.1.1977, n. 329; Cass., 20.5.1980, n. 3308; Cass., 10.12.1984, n. 6478; Cass., 27.2.1995, n. 2276; Cass., 2.3.1987, n. 2198; Cass., 10.11.1993, n. 11084; Cass., 1.4.1995, n. 3842) l’accettazione, con l’invocazione espressa del beneficio d’inventario, sarebbe sufficiente a determinare le limitazione di responsabilità e ad evitare la confusione di patrimoni tra il de cuius e l’erede, indipendentemente dalla redazione dell’inventario. Ciò significa che il chiamato diverrebbe automaticamente erede beneficiato, a meno che l’inventario non venga redatto entro i termini stabiliti dalla legge, nel qual caso si dovrebbe parlare di erede puro e semplice, con effetti che retroagirebbero all’apertura della successione. Secondo questa impostazione, la mancata redazione dell’inventario dovrebbe essere assimilata, per analogia, alle ipotesi previste dall’art. 505 c.c. (mancata osservanza delle norme sulla liquidazione o dei termini ivi stabiliti), ovvero a quei comportamenti la cui omissione o violazione determinano la decadenza dal beneficio; norma, quest’ultima, che, assieme a quelle che regolano l’eredità beneficiata in generale, fungerebbe da tutela per i creditori ereditari e per i legatari (Cass., 22.1.1977, n. 329). Abbracciando questa impostazione, la mancata redazione dell’inventario ai fini della decadenza dal beneficio dovrebbe essere provata dai creditori del defunto – mentre all’erede spetterebbe solo di provare l’avvenuta dichiarazione con l’espressa invocazione del beneficio stesso-; la stessa potrebbe essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dagli eventuali legatari, ex art. 505, ult. co., c.c., non anche dai coeredi o dai creditori personali dell’erede (G. AZZARITI, Dichiarazione di accettazione con beneficio e mancata redazione di inventario, e in Giur. it., 1978, I, 1., 882).

L’orientamento che, successivamente, si è diffuso in dottrina (P. LOREFICE, L’accettazione con beneficio di inventario, in Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, I, 272) e nella giurisprudenza di merito (App. Roma, 9.7.1962, in Rep. Foro it., 1962, Successione legittima o testamentaria, n. 36; Trib. Firenze, 10.1.1958, in Giur. toscana, 1958, 522) ha, di contro, ritenuto che per aversi accettazione con beneficio d’inventario non è sufficiente la mera dichiarazione, essendo necessaria anche la redazione dell’inventario; non si avrebbe in questo caso un negozio giuridico complesso, piuttosto una fattispecie a formazione progressiva, per la quale i due momenti – dichiarazione e inventario – potrebbero essere simultanei o susseguirsi temporalmente. Una soluzione, questa, che ha fatto ingresso anche nelle pronunce della Suprema Corte (Cass., 24.7.2000, n. 9648; Cass., 29.9.2004, n. 19598; Cass., 15.7.2003, n. 11030; Cass., 11.7.1988, n. 4561; Cass., 30.10.1991, n. 11634), le quali argomentano proprio partendo dalle previsioni normative poste alla base del primo orientamento: gli artt. 493 e 494 c.c., nonché l’art. 505 c.c., in tema di decadenza dal beneficio, non contemplano espressamente l’ipotesi di mancata redazione dell’inventario, la quale non può essere assimilata in via analogica quale causa implicita; allo stesso modo, gli artt. 485 e 487 c.c. si limitano ad affermare che il chiamato, che non compia nei termini l’inventario, ‘‘è considerato erede puro e semplice”; infine, l’art. 489 c.c. si riferisce alla mancata osservanza delle norme sull’eredità beneficiata e riguarda solo i soggetti che hanno perso lo stato di incapacità, ma con riferimento alla fase di liquidazione dei beni ereditari, successiva a quella di redazione dell’inventario. Proprio la mancanza di un ordine cronologico tra accettazione e inventario costituirebbe un elemento a favore dell’idea di fattispecie a formazione progressiva, laddove l’unica conseguenza dell’accettazione consisterebbe nel definitivo conseguimento della qualità di erede, ma soltanto dopo il decorso dei termini per redigere l’inventario, considerato “un elemento costitutivo del relativo beneficio” (Cass., 15.7.2003, n. 11030). Da qui, si è detto, l’accettante non consegue la qualità di erede e rimane chiamato, sino alla redazione dell’inventario, mentre sul piano probatorio spetterà all’erede stesso provare che questa sia avvenuta, qualora voglia opporre la limitazione di responsabilità nei confronti dei creditori (Cass., 06.08.2015, n. 16514). Tale posizione è stata, di recente, sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità, laddove la Corte asserisce di considerare la redazione dell’inventario quale elemento perfezionativo del beneficio, tanto che, in caso di soggetti incapaci, per i quali non è possibile prevedere una accettazione pura e semplice, la conseguenza della mancata redazione dell’inventario sarebbe la non acquisizione dello status di erede (Cass., 12.4.2017, n. 9514).

[2] A fronte delle considerazioni fin qui svolte, è possibile trarre conseguenza rispetto al rapporto tra accettazione con beneficio d’inventario ed esecuzione forzata sulla massa ereditaria. Una prima rilevante posizione assunta dalla Suprema Corte in tal senso ha chiarito come la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è pur sempre dichiarazione di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato, l’erede beneficiato è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant’è che l’eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell’intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass., 26.7.2012, n. 13206). Da qui, la costante interpretazione secondo cui tale eccezione deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale; va da sé che, ove tale eccezione non venga fatta valere nel processo di cognizione o non sia il giudice d’ufficio a rilevare tale fatto, la qualità di erede beneficiato e la correlata limitazione di responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva, coprendo il giudicato tanto il dedotto quanto il deducibile (Cass., 25.11.1988, n. 6345; Cass., 15.04.1992, n. 4633; Cass., 16.04.2013; Cass., 7.05.2013, n. 10531). Tuttavia, è bene considerare il principio generale secondo cui, in caso di titolo esecutivo giudiziale – come può essere un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo perché non opposto -, questo andrà a coprire i soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla sua formazione, non potendo essere messo in discussione dal giudice dell’esecuzione o da quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività. Pertanto, dinanzi ad un titolo esecutivo di tal genere, il giudice dell’esecuzione non potrà effettuare alcun controllo intrinseco sullo stesso per eventualmente invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che potevano dedursi nel giudizio in cui il titolo si è formato; il giudicante potrà, al massimo, verificare che persista la sua validità ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass., 21.04.2004, n. 7637; Cass., 14.02.2013, n. 3667). Tutto ciò ha aperto la strada al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nelle sentenze gemelle in esame.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto successorio: questioni attuali e controverse