4 Febbraio 2020

L’accettazione delle clausole vessatorie al tempo dell’e-commerce

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

Uno dei temi di maggior interesse per il mondo giuridico, legato allo sviluppo dei cosiddetti contratti dell’e-commerce, concerne l’approvazione delle condizioni generali di contratto mediante il meccanismo del cosiddetto “point & click”, ovvero mediante accettazione delle stesse attraverso la spunta dell’apposita casella predisposta sulla pagina web dalla parte contrattuale “forte”, ovvero del soggetto predisponente tali condizioni.

La questione si è posta in primo luogo in ambito europeo ed è stata oggetto della sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 maggio ’15 nella causa C-322/14, nell’ambito della quale si discuteva dell’accettazione, con le modalità suddette, di una clausola attributiva di competenza esclusiva.

A tal proposito i giudici europei affermavano che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, che costituisce una nuova disposizione rispetto all’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, aggiunta proprio per tener conto dello sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione, la validità di una clausola come quella di cui trattasi, dipende dalla possibilità di registrarla durevolmente.

Appuratosi che nel caso di specie la procedura di accettazione mediante “clic” consentiva di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali prima della conclusione del contratto, si giudicava di essere in presenza di una comunicazione elettronica che permetteva di registrare durevolmente la clausola attributiva della competenza esclusiva, allorché era consentito stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.

La clausola contrattuale veniva pertanto giudicata valida e aderente al regolamento europeo in materia di competenza giurisdizionale.

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