Cass. pen., Sezione V, Sentenza depositata il 24 luglio 2020, n. 22486. Parole chiave: Reati tributari– Bancarotta fraudolenta – Ne bis in idem Massima: “È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del ‘bis in idem’ si risolve in un error in procedendo, a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione.” Disposizioni applicate: art. 216 l.f.; artt. 2, 5, 8 e 10 D.Lgs. 74/2000; art. 649 c.p.p. La principale questione di diritto che la sentenza in analisi affronta riguarda il principio del ne bis in idem, poiché la … Leggi tutto L’accertamento della violazione del ne bis in idem tra reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e ipotesi di bancarotta fraudolenta non può prescindere dall’analisi della dimensione empirica delle fattispecie di reato
Copia e incolla questo URL nel tuo sito WordPress per farne l'embed
Copia e incolla questo codice nel tuo sito per farne l'embed