24 Gennaio 2017

L’accertamento dei partecipanti all’assemblea è elemento essenziale ai fini della validità della delibera e deve risultare dal verbale o da un documento correttamente allegato

di Antonio Morello, Avvocato Scarica in PDF

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 603 del 12 gennaio 2017 contribuisce a fare (definitiva) chiarezza su due aspetti di sicura rilevanza pratica: da un lato, puntualizza a quali condizioni un documento può – in senso proprio e, cioè, nel senso voluto dall’art. 2375, c.c. – essere considerato “allegato” al verbale; dall’altro, ribadisce che l’indicazione dei soggetti presenti in assemblea (e – aggiungiamo – delle relative espressioni di voto) è elemento essenziale ai fini della completezza del verbale e, quindi, della tenuta delle relative deliberazioni.

La vicenda su cui la Corte si è pronunciata trae origine dall’impugnativa di due differenti delibere assembleari (di nomina dell’amministratore e di approvazione del bilancio) in quanto il testo dei  relativi verbali non recava menzione dei partecipanti: a questo rilievo, la società dal canto suo replicava che l’identità dei partecipanti era comunque attestata dai fogli di presenza regolarmente sottoscritti.

La fase di merito vedeva, però, soccombere la società – con conseguente annullamento delle delibere impugnate – essenzialmente sul presupposto che il foglio presenze, per potersi qualificare in senso proprio come “allegato” al verbale, deve essere oggetto di specifica menzione all’interno, appunto, del testo del verbale.

La Cassazione, con la nostra sentenza, convalida questa conclusione in particolare precisando che non vale a sanare simile carenza documentale la circostanza che detto foglio – come accaduto nella vicenda in esame – sia stato effettivamente sottoscritto dall’interessato, da amministratori e sindaci e sia stato effettivamente conservato presso la sede della società a disposizione dei soci interessati a consultarlo.

Per i Supremi Giudici, infatti, “l’art. 2375 c.c., nel richiedere un “allegato”, esige non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo a integrare le dichiarazioni presenti nel verbale (con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate e i dati riferiti ai soci favorevoli, assenti o dissenzienti), ma, altresì, che tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante”.

L’art. 2375, c.c., nel richiedere che “il foglio attestante le presenza sia espressamente richiamato nel testo del verbale, o quantomeno materialmente accluso a questo” segna, pertanto, il definitivo superamento di quell’orientamento giurisprudenziale che ammetteva, nel previgente sistema, che l’elenco dei soci potesse non essere “allegato” al verbale, purché fosse formato dagli organi della società e conservato ai suoi atti.

Nel confermare, così, le censure di ordine strettamente redazionale della Corte distrettuale, i nostri Giudici hanno, poi, rimarcato che l’elenco nominativo dei partecipanti all’adunanza nonché l’identità dei favorevoli, contrari ed astenuti è elemento essenziale ai fini della verbalizzazione perché propedeutico a permettere, da parte degli assenti, “la concreta e immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea“ anche al fine di valutare “se ricorrano le condizioni per impugnare la delibera assunta”.