10 Dicembre 2019

La violazione degli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Abstract

Il presente focus intende analizzare i diversi orientamenti creatisi in punto di individuazione dei rimedi giuridici conseguenti la violazione dell’obbligo di informazione a carico degli intermediari finanziari. Nel silenzio della norma, infatti, dottrina e giurisprudenza sono intervenute in modo difforme, riconoscendo a volte l’azione di annullamento per vizio del consenso, altre volte l’azione di nullità, piuttosto che l’azione di risoluzione per inadempimento o la mera richiesta risarcitoria.

Gli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari sono disciplinati dall’art. 21 del d. lgs. 58 del 1998 (c.d. t.u.f.), che al primo comma sancisce che i soggetti abilitati debbano “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”.

Successivamente sono intervenute normative di rango regolamentare che si sono occupate di concretizzare quanto contenuto in linea di principio dall’art. 21 t.u.f.; ci si riferisce, in particolare agli artt. 27 e ss. del regolamento Consob n. 11690/2007.

In particolare l’art. 28 del regolamento Consob del 2007 stabilisce che le informazioni rilasciate dall’intermediario devono essere “corrette”, “chiare” e “non fuorvianti”, nonchè atte a far sì che il cliente “possa ragionevolmente comprendere” la natura e le caratteristiche dello specifico strumento finanziario raccomandato. Il livello di comprensione di cui si parla dipende non solo dalle caratteristiche sopra indicate delle informazioni (correttezza, chiarezza, il non essere fuorvianti e l’essere sufficientemente dettagliate), ma anche – inevitabilmente – dalla capacità di “decifrazione” del singolo destinatario. Con il termine “ragionevole”, quindi, la Consob ha voluto impedire che, a fronte d’informazioni che nella sostanza soddisferebbero i requisiti sopra esaminati, il cliente possa richiamarsi a una propria incapacità di comprensione.

Verificata la sussistenza di un obbligo di informazione legale, ci si chiede quale sia – nel silenzio del legislatore, anche europeo – il rimedio sanzionatorio in caso di sua violazione.

La dottrina italiana ha fin da subito distinto tra rimedi cc.dd. demolitori e rimedi risarcitori. I primi sono volti a far venir meno il contratto d’investimento: ci si riferisce, in particolare, all’azione di nullità, all’azione di annullamento e, infine, all’azione di risoluzione del contratto per inadempimento. I secondi, invece, lasciando in vita il contratto stipulato tra le parti, si limitano a riconoscere un risarcimento del danno subito, riconducibile a responsabilità precontrattuale o contrattuale a seconda che l’obbligo di informazione sia stato violato nella fase delle trattative ovvero nella fase di esecuzione del contratto stesso.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007, le quali hanno escluso l’esperibilità del rimedio della nullità contrattuale, riconoscendo invece la possibilità di agire per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Con le cennate pronunce, infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione dei doveri d’informazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tale violazione avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazione riguardante le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria.

In nessun caso, secondo la Sezioni Unite, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, primo comma c.c., sulla base del fatto che “il ricorso allo strumento di tutela della nullità radicale del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull’intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, in assenza di disposizioni specifiche, di principi generali o di regole sistematiche che lo prevedano, non è giustificato”.

La Corte, distinguendo tra norme di comportamento e norme di validità, ha di fatto escluso che le regole di comportamento (tra le quali viene compreso l’obbligo di informazione in esame) possano essere trattate al pari di quelle di validità. Muovendo dal noto principio di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento, la Corte ha quindi concluso che la violazione dell’obbligo di informazione ex art. 21 t.u.f. non possa comportare l’invalidità del contratto, riconoscendo invece la possibilità di agire al fine di richiedere la risoluzione del contratto di intermediazione.

Tuttavia, nonostante l’arresto delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito successiva ha continuato e continua tutt’ora a pronunciarsi in modo difforme.

Un primo orientamento riconosce l’annullamento del contratto per vizio del consenso, in particolare per errore essenziale e riconoscibile. Tale ricostruzione impone all’investitore di dimostrare che se avesse ricevuto adeguate informazioni al momento della contrattazione, non avrebbe posto in essere l’operazione (cfr. Trib. Bologna, 17.10.2016, Trib. Udine, 29.2.2016, Trib. Perugia, 28.11.2014). La giurisprudenza ravvisa tuttavia una convalida tacita del contratto annullabile in alcuni comportamenti esecutivi degli investitori, come per esempio la circostanza per cui quest’ultimi abbiano provveduto a riscuotere il reddito prodotto dagli strumenti finanziari prima del loro default, o a disinvestire parte degli stessi.

Discostandosi dalle sentenze del 2007 sopra citate, una parte della giurisprudenza applica invece il rimedio della nullità del contratto sulla base del fatto che l’art. 21 T.U.F. (così come la disciplina contenuta all’interno del regolamento Consob) costituirebbe norma imperativa, essendo la stessa dettata a presidio di interessi generali, quale la tutela dell’integrità del mercato finanziario e la protezione del risparmio pubblico a norma dell’art. 47 della Costituzione (cfr. Trib. Bologna, 29.11.2018, App. Torino, 19.4.2017).

Un terzo orientamento individua nella risoluzione del contratto per inadempimento l’unico rimedio esperibile dall’investitore in caso di violazione dell’art. 21 T.U.F. (cfr. App. Bologna, 16.9.2015, Trib. Roma, 24.5.2013, Trib. Genova, 15.3.2005).

In questi termini si è espressa anche la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 18.6.2019, commentata in questo Portale, che ha sul punto richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 15936/2018, secondo la quale “l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati”.

Un quarto orientamento riconosce infine la possibilità di richiedere il solo risarcimento del danno (cfr. Cass. civ. n. 6920/2018). Si tratta di una responsabilità di tipo contrattuale, con ogni conseguenza sul profilo dell’onere probatorio, posto che in capo agli investitori rimane quale unico onere quello di allegare puntualmente il danno riportato (soprattutto per quanto riguarda la quantificazione pecuniaria), che sarà costituito dalla differenza tra il valore di acquisto dello strumento finanziario e quello al momento della domanda ovvero quello precedente in cui il cliente ha avuto consapevolezza della perdita di valore, tenendo conto degli eventuali interessi percepiti e del valore attuale dello strumento (cfr. Cass. civ. n. 1511/2014).

Lo scenario frammentato, qui brevemente descritto, ci suggerisce l’auspicio che intervengano nuovamente, e in maniera più incisiva, le Sezioni Unite le quali, in assenza di un intervento del legislatore, possono dirimere definitivamente ogni contrasto sul punto.