La videosorveglianza nel condominio
di Ilaria Ottolina, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Vicenza, sentenza 18 ottobre 2019 – Giudice Dott.ssa Stefania Caparello, in giurisprudenza di merito 8.5.2020.
Riferimenti normativi: art. 1122 ter c.c. – art. 615 bis c.p. – D.Lgs. 196/2003 (recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”) – D.Lgs. 101/2018 – Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) – Provvedimenti Garante Privacy 29/11/2000, 29/04/2004, 08/04/2010 in materia di videosorveglianza – Provvedimento Garante Privacy 18 maggio 2006 in materia di amministrazione di condominio – Vademecum condominio e privacy 10 ottobre 2013 – Linee guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 del 29/01/2020
“… Nella comparazione degli opposti interessi del proprietario (ad assicurare la sorveglianza e quindi la sicurezza del proprio appartamento rispetto al rischio di altrui intrusioni) e di quello dei vicini (a non essere osservati), deve adottarsi una soluzione di equo contemperamento. Ed in particolare la sicurezza della proprietà privata ben può realizzarsi con un sistema di sorveglianza che si limiti ad inquadrare le sole aree in proprietà esclusiva di colui che lo colloca, ed escluda pertanto la ripresa di aree condominiali (in assenza di delibera condominiale) e di aree in altrui proprietà …”
“… in materia di condominio (…) l’art. 1122 ter c.c. stabilisce che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea” con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2, c.c.). Ancora, l’installazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto degli adempimenti indicati dalla legge e, in particolare, dal Garante della Privacy. Al singolo condomino è, invece, consentito installare le telecamere per uso privato nell’ambito delle aree di sua esclusiva proprietà e relative pertinenze …”
CASO
La sentenza del Tribunale di Vicenza, di cui si è scelto di circoscrivere il commento al tema della videosorveglianza condominiale, ha ad oggetto l’azione promossa, da parte di tre fratelli comproprietari pro indiviso di due immobili siti in un condominio, nei confronti di due coniugi, a loro volta proprietari esclusivi di due unità abitative site nel medesimo fabbricato, per avere questi ultimi realizzato alcune innovazioni asseritamente illegittime, fra le quali – appunto – l’installazione di tre videocamere sulle parti comuni.
Più precisamente, senza rimettere la decisione all’assemblea condominiale, i convenuti avevano posizionato una prima telecamera sulla facciata principale del fabbricato, rivolta verso il cancello pedonale, la seconda dopo il portico di passaggio tra il fabbricato e la proprietà degli attori, rivolta verso il giardino sul retro, la terza sul vano scale, in prossimità della porta d’ingresso della loro (dei convenuti) abitazione.
Gli attori chiedevano quindi l’accertamento dell’illegittimità delle opere eseguite dai convenuti, con conseguente ordine di eliminazione delle medesime; resistevano i convenuti asserendone la legittimità, anche sul presupposto della facoltà degli altri condòmini di farne uso.
LA SOLUZIONE
Il Giudice di Vicenza accertava l’illegittimità – e, per l’effetto, ne ordinava l’eliminazione – della videocamera installata sulla facciata principale del fabbricato, rivolta verso il cancello pedonale e di quella situata dopo il portico di passaggio tra il fabbricato e la proprietà degli attori: in buona sostanza, delle videocamere posizionate (e insistenti) sulle parti comuni.
Al contrario, dichiarava legittima la videocamera ubicata nel vano scala, in prossimità della porta d’entrata dell’abitazione dei convenuti, in quanto l’angolazione era tale da escludere riprese di aree condominiali o di proprietà esclusiva degli attori.
QUESTIONI GIURIDICHE
Da quando, ormai venticinque anni or sono, il Parlamento Europeo ha adottato la direttiva n. 95/46/CE (recante “Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”), oggi abrogata dall’art. 94 del Regolamento (UE) 2016/679 (più noto come GDPR); le ricadute giuridiche interessanti la materia condominiale – segnatamente l’amministrazione di condominio – sono state pressoché contestuali[1], se è vero – com’è vero – che già la prima legge Privacy nazionale n. 675/1996 (recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”)[2] definiva (art. 1) “trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati” e “dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione[3], identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
Ciò premesso, è d’altra parte evidente che proprio il tema della videosorveglianza condominiale ha rappresentato fin da subito uno degli ambiti maggiormente investiti dalla normativa in parola, configurando l’immagine (videoregistrata) un dato personale (“informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (“interessato”), direttamente o indirettamente, con particolare riferimento … a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica …”: GDPR, art. 4, co. 1, lett. a), soggetta – in quanto registrata – a trattamento[4].
Per la verità, il principio non è assoluto: come precisato già a partire dalla Legge del 1995 (art. 3) e come ribadito dal successivo Codice Privacy del 2003 (art. 5, co. 3, ora abrogato dall’art. 27 del d.lgs. n. 101/2018), “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 [Danni cagionati per effetto del trattamento: responsabilità ex art. 2050 c.c.] e 31 [Obblighi di sicurezza]”.
Detti principi sopravvivono comunque nell’art. 2, co. 2, lett. c, GDPR, in cui si legge che “Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali … c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, con la precisazione che le recentissime Linee-guida sulla videosorveglianza 3/2019 del 29/01/2020 dell’EDPB (European Data Protection Board), vale a dire del Garante Europeo, hanno fatto propria – come si dirà meglio oltre – la nozione restrittiva dell’ “esenzione domestica”, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
In altre parole, occorre distinguere il caso in cui le telecamere siano installate da parte del condominio, dal caso in cui esse siano invece installate dal singolo condomino. E, come si dirà, la sentenza in commento contiene significativi (benché succinti) riferimenti ad entrambe le fattispecie.
1) Videosorveglianza deliberata dal condominio
Il Tribunale di Vicenza dichiara illegittime le due telecamere posizionate dai convenuti sulle parti comuni del condominio, dal momento che l’installazione non era stata deliberata in assemblea e sancisce il principio secondo cui, nel caso (che non ricorre) in cui la decisione di installare dispositivi di videosorveglianza – beninteso, per controllare le aree comuni – sia preceduta da valida deliberazione assembleare, la fattispecie soggiace agli adempimenti indicati dal Garante della Privacy.
Sotto il primo profilo, sino all’introduzione dell’art. 1122 ter c.c. da parte della L.n. 220/2012, recante “Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni” (approvazione con la maggioranza assembleare di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.), la giurisprudenza era orientata nel senso di negare la possibilità di installare videocamere condominiali, sia nel caso d’iniziativa assunta dal singolo condomino[5], sia nel caso d’iniziativa assembleare[6], in ragione del vuoto normativo circa il quorum necessario per la validità delle votazioni, circa l’eventuale rilevanza dei conduttori e, prima ancora, a causa del difetto di supporto normativo rispetto alla neo-attribuzione, all’organo assembleare, di finalità di tutela dell’incolumità delle persone e delle cose dei condòmini (prerogativa della videosorveglianza).
In effetti, anche i provvedimenti del Garante Privacy del 29/11/2000, del 29/04/2004 e dell’08/04/2010 nulla avevano potuto chiarire sul punto, ciò che determinava la compresenza dei due “separati mondi” della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici[7].
Risolto dunque l’impasse procedurale, assunta valida deliberazione di installare telecamere condominiali sulle parti comuni con le maggioranze dell’art. 1122 ter c.c., l’assemblea si trova quindi dinanzi alla necessità, come sancito anche dalla sentenza in commento, di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa Privacy[8].
Più in dettaglio, sulla scorta del Regolamento (EU) 2016/679 e delle Linee-Guida n. 3/2019 del 29 gennaio 2020 dell’EDPB (ma senza dimenticare il provvedimento del Garante 08/04/2010 e del Vademecum Condominio e Privacy del 10 ottobre 2013[9]), la deliberazione condominiale di installare un impianto di videosorveglianza condominiale soggiace ai seguenti principi generali:
– liceità del trattamento (art. 6 GDPR): il trattamento dei dati può essere lecitamente effettuato se vi sia il consenso dell’interessato o, in alternativa, se ricorra una delle ulteriori condizioni di liceità. Le Linee-Guida dell’EDPB (art. 3) hanno da ultimo individuato tale condizione nell’interesse legittimo del Titolare del trattamento, che è il condominio stesso (art. 6, co. 1, lett. f GDPR). Ancora, dev’essere fornita agli interessati idonea informativa (art. 13, GDPR), collocata nelle vicinanze delle aree sottoposte a riprese (il Garante, nel provvedimento dell’8 aprile 2010, ha specificato che è sufficiente un’informativa “minima”, contenente finalità del trattamento e Titolare del trattamento), dovrà essere designato il Responsabile del trattamento (la nomina più corretta è l’impresa di videosorveglianza), mentre Titolare del trattamento sarà il condominio stesso, nella persona dell’amministratore, se esistente; dovrà essere stabilito un periodo massimo di conservazione delle immagini, in caso di registrazione (possibilmente non superiore alle settantadue ore);
– bilanciamento di interessi: presumendo che la videosorveglianza sia necessaria per proteggere gli interessi legittimi del condominio (a protezione della proprietà e dell’integrità fisica), occorre che tale interesse superi il diritto e le libertà fondamentali dell’interessato (alla riservatezza) (art. 3.1.3. Linee-Guida EDPB);
– principio di finalità (art. 1, co. 3, GDPR): le finalità del trattamento devono essere determinate, esplicite e legittime, scritte e sufficientemente specifiche (l’EDPB raccomanda ai Titolari del trattamento, in linea con il principio di responsabilizzazione o accountability, di tenere prova degli eventi che hanno giustificato il ricorso alla videosorveglianza[10]);
– principio di proporzionalità/minimizzazione (GDPR, art. 6, co.4 e EDPB, art. 5.2): il Titolare deve valutare se non esistano misure alternative, meno invasive ma ugualmente idonee al raggiungimento della finalità;
– principio di necessità: obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici idonei a ridurre al minimo l’utilizzo di dati personali (art. 2, punto b, provvedimento Garante 8 aprile 2010);
– accesso alla registrazione da parte di soggetti terzi: l’art. 4 EDPB precisa che ogni accesso alla registrazione da parte di soggetti terzi necessita di autonoma base giuridica, salvo finalità compatibili con quella originale (per esempio: è il caso dell’avvocato che interviene per azioni risarcitorie contro il danneggiante);
– valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 10 EDPB, art. 35 GDPR, provvedimento Garante 11 ottobre 2018): necessaria quando il monitoraggio sistematico su un’area accessibile al pubblico determini trattamento di dati “su larga scala”. Sussistendo tale presupposto, il Titolare del trattamento dovrà porre in essere, in modo proporzionale, misure di sicurezza adeguate al rischio di violazioni di dati personali (c.d. data breach).
2) Videosorveglianza installata dal singolo condomino
Come anzidetto, il Giudice vicentino stabilisce invece che la telecamera posizionata dai convenuti nel vano scala, in prossimità della porta d’ingresso dell’abitazione dei medesimi, è legittima, fermo restando il limite della ripresa di immagini relative all’area di esclusiva proprietà.
La soluzione è senz’altro condivisibile e rappresenta anche l’ipotesi più semplice per l’interprete: quella in cui il singolo condomino installa una videocamera nella proprietà e abbia l’accortezza di posizionare il dispositivo in modo tale da inquadrare solo l’area di proprietà (e relative pertinenze).
Del resto, la normativa privacy aveva chiarito, sin dagli esordi, che alla videosorveglianza effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, senza trasmissione di dati a terzi e/o diffusione, non si applica il Codice Privacy (e successive integrazioni), salva l’adozione di cautele a tutela dei terzi (responsabilità civile ex art. 2050 c.c. e messa in sicurezza dei dati).
Tuttavia, nell’escludere l’applicazione della normativa privacy, con l’ormai noto provvedimento 8 aprile 2010 (confermato in seguito nel Vademecum 10 ottobre 2013), il Garante aveva anche “avvertito” il privato di limitare l’angolo visuale delle riprese ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio, antistanti l’accesso alla propria abitazione), “… escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa alle aree comuni, ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condòmini … al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.)”[11].
Su questa prescrizione del Garante (avente valore cogente) si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, dirimenti di fattispecie il cui presupposto è quello dell’installazione, da parte del singolo condòmino, di videocamera insistente sulle parti comuni del condominio (ipotesi più ricorrenti, ma non esclusive, sono quelle in cui almeno l’impianto sia installato sulla proprietà esclusiva):
- da un lato, la giurisprudenza (minoritaria) conforme all’interpretazione estensiva della nozione di “domicilio” dell’Autorità Garante, comprensiva anche delle aree comuni e declinata sul principio costituzionale di riservatezza[12];
- dall’altra, la giurisprudenza (maggioritaria), che esclude le parti comuni del condominio dal concetto di domicilio (art. 14 Cost.): “Deve essere rigettata la domanda di tutela cautelare proposta da un condomino nei confronti del vicino di casa, sostenendo che fosse stata installato sul vialetto in comune una telecamera puntata esclusivamente sulla sua proprietà causandogli un notevole disagio ed una lesione del suo diritto alla riservatezza o alla Ciò in quanto deve escludersi che la ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condòmini, direttamente accessibili da chiunque, possa integrare di per sé reato di interferenze illecite nella vita privata”[13].
Pertinente, ad avviso di chi scrive, il richiamo del predetto Giudice campano alla sentenza 16/05/2008 n. 149 della Consulta, la quale “… dopo avere sottolineato che l’art. 14 della Costituzione tutela il domicilio anche come diritto alla riservatezza in ordine a quanto si svolge in quel luogo, … ha osservato che non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. Con la conseguenza che, se l’azione può essere liberamente osservata dai terzi senza dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza”[14].
Alla luce di tutto quanto esposto, pare di poter rilevare che il progressivo ampliamento delle fattispecie implicanti la tutela del diritto alla riservatezza della persona fisica è destinato a comportare – in modo più o meno automatico a seconda della “resistenza” delle Corti nazionali – l’aggiudicazione di nuovi ambiti di competenza, da parte delle Corti Europee (d’altro canto, è evidente il processo di “europeizzazione” dell’intera materia privacy).
In questo senso depongono le Linee-guida sulla videosorveglianza 3/2019 del 29/01/2020 del Garante Europeo, che hanno fatto propria la nozione restrittiva della cosidetta “esenzione domestica”, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea[15] (art. 2.3: “… attività che si svolgono nell’ambito della vita privata o familiare delle persone, il che evidentemente non è il caso del trattamento di dati personali che consiste nella pubblicazione su Internet affinché tali dati siano resi accessibili a un numero indefinito di persone. Inoltre, se un sistema di videosorveglianza, nella misura in cui comporta la registrazione e la conservazione costante di dati e copre anche parzialmente uno spazio pubblico ed è quindi diretto verso l’esterno dell’ambiente privato della persona che tratta i dati in tal modo, non può essere considerato come un’attività puramente “personale o domestica” … Per quanto riguarda i dispositivi video azionati all’interno dei locali di un privato, possono rientrare nell’esenzione domestica. Dipenderà da diversi fattori, che dovranno essere tutti presi in considerazione …”).
Ma depongono in questo senso anche le recentissime Linee-guida 04/2020 del 21 aprile 2020 dell’EDPB sul tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, poste a fondamento, sotto il profilo della protezione dei dati, del “Sistema di allerta Covid-19”, di cui all’art. 6 D.l. 30 aprile 2020 n. 28 (la “famosa” App Immuni, di cui tanto si parla in questi giorni).
Laddove, invero, il Garante Europeo, in nome di una maggior tutela della riservatezza delle persone fisiche, invita gli Stati Membri all’utilizzo di dati “anonimizzati” relativi all’ubicazione – a fronte del Garante Nazionale che, forse più realisticamente, pare piuttosto orientato per la “pseudonimizzazione” dei dati (parere Garante Privacy 29 aprile 2020) -, la cronologia dei provvedimenti non lascia dubbi sulla fonte della normativa in esame e sulla circostanza che possano sussistere margini di opinabilità tra Garante Europeo e Garante Nazionale.
[1] Si veda chiarimento Garante Privacy 19/05/2000, in cui si legge che “I condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l’amministratore ha la concreta gestione. La contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. del codice civile … La legge n. 675/1996 non modifica la normativa relativa al condominio degli edifici rinvenibile dal libro III, titolo VII, capo II del codice civile …”. Successivamente il provvedimento del Garante 18/05/2006 ha perfezionato ulteriormente le implicazioni della normativa rispetto alla materia dell’amministrazione dei condomìni, sino ad arrivare al Vademecum Condominio e Privacy del 10/10/2013.
[2] Abrogata dall’art. 183, d.lgs. n. 196/2003 (meglio noto come Codice Privacy).
[3] Il d.lgs. n. 196/2003 abolirà, opportunamente, il riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni (art. 4, co. 1, lett. b) e tale importante modifica è stata valorizzata dal GDPR, laddove, all’art. 1, sancisce che “Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali … protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali …”, mentre il “Considerando 14” specifica ulteriormente che “Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.
[4] Il concetto in parola era già chiaro nella L.n. 675/1996 (art. 1, co. 2, lett c), in seguito ripreso dal Codice Privacy del 2003, all’art. 4, co. 1, lett. b
[5] Trib. Varese, sez. I, 16/06/2011; Trib. Nola, sez. II, 03/02/2009; Trib. Milano, 06/04/1992.
[6] Trib. Salerno, Ord., 14/12/2010, Giudice Dott. Antonio Scarpa
[7] Trib. Salerno, cit.
[8] Cass. civ., sez. II, Sent. 05/07/2016 n. 13663; Cass. Civ., sez. II, Sent. 02/09/2015 n. 17440; Trib. Vicenza, Sent., 18/10/2019, Giudice Dott.ssa B. Biondo
[9] In tale provvedimento, il Garante equipara il videocitofono alla videosorveglianza, con conseguente applicazione delle stesse regole: se installato dal condominio vi è la ricaduta nella materia privacy; diversamente se installato dal singolo condomino, purché siano utilizzati a fini personali, con raggio di ripresa limitato e senza comunicazione e diffusione delle immagini eventualmente registrate.
[10] Si veda Cass. pen., sez. II, Sent. 03/07/2013 n. 28554, in cui si legge che “… le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p., essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale”.
[11] Com’è stato opportunamente osservato – Trib. Avellino, sez. I, 30/10/2007 – il Garante non ha esteso agli aspetti civilistici le indicazioni relative all’ipotesi di videoripresa effettuata per finalità esclusivamente personali, senza comunicazione o diffusione a terzi.
[12] Trib. Vicenza in commento; Trib. Vicenza, Sent., 18/10/2019, Giudice Dott.ssa B. Biondo. Si pensi, del resto, che la Corte di Giustizia Europea, sez. IV, sent. 11/12/2014 n. 212/13, ha persino ritenuto sottoposto a normativa Privacy il caso del privato che aveva installato un impianto di videoregistrazione (continua) nella propria abitazione, con sorveglianza anche sulla pubblica via.
[13] Trib. Avellino, cit.; conformi: Cass. civ., sez. I, 09/08/2012 n. 14346; Cass. pen., sez V, Sent. 29/10/2008 n. 44701; Cass. civ., sez. II, 03/01/2013 n. 71; Cass. Pen, sez. V, Sent. 21/10/2008 n. 44156
[14] In questo senso, a contrario (e a ragione), “E’ responsabile per violazione della disciplina dettata dal Garante della Privacy e pertanto è tenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, il vicino di casa che abbia installato nella sua abitazione un impianto di videosorveglianza le cui telecamere, poste sui muri perimetrali della propria villetta a schiera, inquadravano però anche l’ingresso e le finestre del bagno e della cucina della villetta a schiera del proprio vicino”: Trib. Catania, sez. III, 31/01/2018.
[15] Corte di Giustizia Europea, sent. 212/13 cit.; Corte di Giustizia Europea, sent. 101/01 del 06/11/2003.