17 Ottobre 2023

La verità biologica contro gli interessi del figlio riconosciuto nell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile sez. I, ordinanza del 10/10/2023 n.28317

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

(art. 263 c.c.)

Massima: “Nell’azione promossa da terzi interessati, soggetti diversi dal figlio o genitore, con cui si contesta per difetto di veridicità il riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del giudizio, il giudice deve compiere un bilanciamento il concreto tra interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione.

La valutazione non può essere astratta o legata ad automatismi, né può comportare, il sacrificio dell’uno in nome dell’altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso, tra cui il diritto all’identità personale, e i legami affettivi e personali interni alla famiglia”.

CASO

Due sorelle intentano una causa per impugnare, per difetto di veridicità, la dichiarazione con la quale, il loro padre aveva riconosciuto un figlio naturale.

Si costituisce il figlio riconosciuto già maggiorenne, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore portatrice dell’interesse al riconoscimento del rapporto di filiazione del padre con il nonno e la sua famiglia, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei confronti delle sorelle e del padre stesso, autore del presunto riconoscimento falso.

Nel giudizio il padre dichiarava di aver effettuato il riconoscimento in buona fede ritenendo di essere lui il genitore biologico, mentre la madre non poteva essere sentita in quanto già deceduta.

Gli esami di immunoematologia confermavano la totale incompatibilità genetica fra padre e figlio, e il tribunale di Reggio Emilia dichiarava che il riconoscimento effettuato non rispondeva alla verità biologica.

Il figlio agisce per la riforma della sentenza, ma anche la Corte di appello di Bologna conferma la decisione dei giudici di primo grado.

Si arriva in Cassazione dove il ricorrente sostiene la violazione ed errata applicazione dell’art. 263 c.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe completamente omesso il bilanciamento dei contrapposti interessi del favor veritatis (l’interesse per la verità) difeso dalle sorelle, e della stabilità dello stato di figlio già acquisito, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

SOLUZIONE

 La verità biologica non è un valore assoluto e preponderante

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo e rinviato alla Corte Bolognese per la ripetizione del giudizio alla luce dei principi espressi nell’ordinanza.

I giudici hanno richiamato l’importante sentenza interpretativa della Corte Costituzionale (sent. n. 127/2020) in cui si è osservato che “pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell’ordinamento per la conformità dello stato alla realtà della procreazione, va escluso che l’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con altri valori”.

La giurisprudenza ha abbandonato il favore per la verità del rapporto nel tempo proprio per tutelare anche altri tipi di interessi di pari rango, in particolare quello del figlio minore alla certezza e stabilità dei rapporti acquisiti.

La Corte cita in proposito il distacco che esiste tra identità genetica e identità legale che sta alla base proprio della disciplina dell’adozione, quale espressione di un principio di responsabilità di chi sceglie di essere genitore, facendo nascere il legittimo affidamento sulla continuità della relazione.

I principi possono applicarsi in senso ampliativo al figlio maggiorenne.

In tal caso lo scopo non sarà quello di tutelare lo sviluppo psico-fisico del minore, ma quello di mantenere lo stato di filiazione acquisito a distanza di tempo dalla nascita o dal riconoscimento.

La Cassazione ha emanato quindi un principio di diritto secondo cui nell’azione promossa da terzi interessati, soggetti diversi dal figlio o genitore, in cui si contesta per difetto di veridicità il riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne, il giudice deve compiere un bilanciamento il concreto tra interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione.

La valutazione non può dunque essere astratta o basata su automatismi, né può comportare, il sacrificio dell’uno in nome dell’altro, ma deve tenere conto di tutte le variabili del caso, tra cui il diritto all’identità personale, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia.

QUESTIONI

Recentemente la Cassazione aveva già affrontato un caso analogo ribadendo i criteri interpretativi della norma (Cass. Civ. sez. I, 02/02/2022 n. 3252).

Si trattava dell’azione ex art. 263 c.c. esperita dalla moglie attuale di colui che aveva effettuato il riconoscimento del figlio ormai ultraquarantenne, pur sapendo che non era suo figlio. La Corte ha cassato la decisione di merito che non aveva operato il bilanciamento tra i contrapposti interessi.

Si è fatto notare, inoltre, che nell’evoluzione normativa del concetto di famiglia, si da rilievo giuridico anche alla genitorialità sociale, se non coincidente con quella biologica, e la giurisprudenza di legittimità ritiene che “il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa” (Cass. Civ. n. 162/2014)”.

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