La vendita sottocosto è concorrenza sleale solo se integra abuso di posizione dominante
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2980 – Pres. Scotti – Rel. Nazzicone
Parole chiave: Concorrenza sleale – Vendita sottocosto – Posizione dominante sul mercato – Necessità – Finalità predatorie – Insussistenza
[1] Massima: La vendita sottocosto, quale condotta integrante la cosiddetta concorrenza parassitaria, costituisce illecito solo se viene posta in essere da un’impresa che ricopra una posizione dominante sul mercato e sia praticata con finalità predatorie, avendo, anche solo potenzialmente, l’effetto di rafforzare tale posizione in direzione monopolistica.
Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2598; d.lgs. 114/1998, art. 15; d.P.R. 218/2001, artt. 1, 2 e 3.
CASO
Una società adiva il Tribunale di Milano, lamentando che una sua concorrente aveva commesso atti di concorrenza sleale cosiddetta parassitaria, consistenti nell’imitazione servile del prodotto, nella pratica di prezzi non concorrenziali e nell’offerta di comunicazioni pubblicitarie ingannevoli.
La sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado accertava solo l’ultima delle condotte censurate, escludendo, quanto alle restanti, che vi fosse stata un’usurpazione del progetto e che ricorresse una posizione dominante della controparte sul mercato.
Contro la sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva confermato la pronuncia gravata e respinto l’impugnazione della società attrice, quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, lamentando che, per effetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., non era stata ravvisata la ricorrenza di una fattispecie di vendita sottocosto illecita, inserita in una più ampia strategia di concorrenza parassitaria.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, i giudici di secondo grado avevano correttamente e motivatamente escluso l’integrazione di una fattispecie di concorrenza parassitaria e di vendita sottocosto.
QUESTIONI
[1] La sentenza annotata, intervenendo in una controversia in cui venivano lamentati atti di concorrenza sleale, ha esaminato le condizioni in presenza delle quali può essere ravvisata una fattispecie di cosiddetta concorrenza parassitaria realizzata attraverso il sistema delle vendite sottocosto.
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 2598 c.c., il quale stabilisce che compie atti di concorrenza sleale:
- chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
- chi diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
- chi si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Oltre alle fattispecie di concorrenza sleale tipizzate dal legislatore sub n. 1) e n. 2), l’art. 2598 c.c. contempla, sub n. 3), una clausola generale di correttezza professionale cui gli imprenditori debbono attenersi nello svolgimento della propria attività, onde non arrecare danni ai concorrenti; secondo la giurisprudenza, si tratta di ipotesi non specificamente determinate, che si pongono come alternative e diverse rispetto a quelle contemplate ai numeri precedenti, presentano elementi individuanti autonomi e fanno riferimento all’uso diretto o indiretto di mezzi contrari alla correttezza professionale (Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2008, n. 14793; Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2004, n. 13819).
In tale ambito, la concorrenza cosiddetta parassitaria consiste “in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore” (definizione fornita da una più che consolidata giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25607; Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22118; Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2004, n. 13423).
Tra le ipotesi di concorrenza parassitaria viene fatta rientrare – proprio perché non assimilabile ad alcuna delle altre fattispecie tipiche considerate dall’art. 2598 c.c. – la vendita sottocosto, che, tuttavia, è in linea generale ammissibile, laddove rispetti le condizioni prescritte dalla disciplina del commercio e delle vendite straordinarie (ossia di liquidazione, di fine stagione e promozionali), nel cui ambito trova una specifica regolamentazione: il riferimento è all’art. 15, comma 7, d.lgs. 114/1998, secondo il quale “Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati”, mentre gli artt. 1, 2 e 3 d.P.R. 218/2001 individuano limiti e requisiti specifici.
La Corte di cassazione ha descritto la vendita sottocosto o a prezzi predatori (detta anche dumping) come la vendita di “prodotti sul mercato ad un prezzo particolarmente basso, tale da non apparire (almeno nell’immediato) remunerativo per l’offerente, ma, per ciò stesso, idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato” (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1636), praticata mediante un artificioso abbattimento dei prezzi non giustificato dalle obiettive condizioni di acquisto dei beni.
Ricostruendo il percorso che ha condotto all’emanazione della disciplina delle vendite sottocosto, i giudici di legittimità hanno posto in risalto come la loro illiceità fosse stata ravvisata nel fatto di fuorviare subdolamente e illusoriamente il giudizio del consumatore e di infrangere le regole che presidiano la produttività del sistema e le condizioni obiettive della produzione sulle quali gli operatori economici legittimamente confidano.
La giurisprudenza, tuttavia, ha progressivamente superato tale orientamento, giungendo ad affermare che – considerata la necessità di concretizzare la clausola generale di cui al n. 3) dell’art. 2598 c.c. sulla base di parametri desunti da altre norme o da ulteriori principi generali ricavabili dall’ordinamento – la scelta di un imprenditore in ordine alla politica dei prezzi, purché rispettosa delle regole dettate in materia di commercio, è in via di principio lecita, trattandosi di un comportamento strettamente legato alle valutazioni di rischio, che solo a lui competono, mentre l’utilità sociale cui fa riferimento l’art. 41 Cost., quale limite della libertà d’impresa, va rapportata non già all’interesse di un altro concorrente a non essere messo in difficoltà, ma a quello generale del mercato, inteso come la generalità dei consumatori, ossia a ciò che nuoce o giova al suo buon funzionamento.
In quest’ottica e tenuto conto dei più recenti pronunciamenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la vendita sottocosto (che può anche essere considerata meno aggressiva e più trasparente rispetto ad altre strategie industriali) integra gli estremi della concorrenza sleale sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, n. 3), c.c. solo se venga posta in essere da un’impresa in posizione dominante e con finalità predatorie e si connoti, pertanto, come illecito antitrust (sanzionabile anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 3 l. 287/1990, in quanto si traduca in una violazione del divieto di abuso di posizione dominante), giacché, mentre non può considerarsi, di per sé, sfavorevole ai consumatori e al mercato, provoca un danno nel momento in cui conduce alla soppressione della concorrenza.
Tale principio risulta senz’altro condivisibile, essendo indubbio che l’abbassamento del prezzo costituisce una condotta virtuosa, laddove induca gli altri concorrenti a rendere più economico il processo produttivo per continuare a essere competitivi, mentre integra un illecito quando abbia come scopo ed effetto la loro espulsione dal mercato, con conseguente formazione o consolidamento di una situazione monopolistica, che va a tutto detrimento del regolare funzionamento del mercato.
Alla stregua di tali principi, la Corte di cassazione ha reputato corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la ricorrenza di un illecito concorrenziale, dal momento che non era stato allegato e provato che la controparte rivestisse una posizione dominante sul mercato di interesse (che, anzi, risultava ricoperta dalla stessa società ricorrente) o che la politica dei prezzi praticata avesse avuto, anche solo potenzialmente, l’effetto di rafforzare tale posizione in direzione monopolistica, nella prospettiva di una successiva manipolazione dei prezzi al rialzo.