La tutela penale in ambito vitivinicolo: uno sguardo alla riforma e alla sottile (“ma non troppo”) differenza tra la fattispecie dell’art. 515 c.p. e 517 quater c.p.
di Alberto Iadanza, Avvocato Scarica in PDFNoto come ormai il settore agroalimentare ed in particolare quello vitivinicolo abbiano assunto un’importanza fondamentale e centrale nel sistema economico del nostro Paese. La crescita che procede da anni a ritmi impensabili per altri comparti del nostro sistema produttivo ha fatto aumentare l’attenzione del Legislatore anche per approntare una tutela sanzionatoria (amministrativa e penale) che possa dare effettiva e concreta risposta alle richieste dall’Unione Europea di maggior tutela, aspettativa da declinarsi in provvedimenti proporzionati, efficaci e dissuasivi in caso di violazione della normativa.
Nella citata prospettiva, il 21 aprile 2015 è stata istituita una Commissione di studio, poi nominata “Caselli” perché presieduta dal dott. Giancarlo Caselli, finalizzata a redigere una riforma dei reati in materia agroalimentare, a tutela dell’eccellenza del Made in Italy nel settore enogastronomico.
Il Disegno di Legge, rubricato al n. 283, si trova attualmente (aggiornamento del 29.12.2019) presso la Commissione Giustizia del Senato in attesa di esame ed approvazione. Il Testo attuale prevede notevoli modifiche ed integrazioni al codice penale con inserimento di nuovi reati a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, riscrivendo alcune delle fattispecie in tema di contraffazione, aggravando le pene e modificando il codice di procedura penale con la previsione di estendere misure interdittive e pene accessorie (art. 17 del Disegno di Legge) per i reati più gravi e di utilizzare strumenti ablativi tipici di reati di maggior allarme (es. proposta di introdurre il sequestro per proporzione art. 18 del Disegno di Legge).
A tali radicali novelle sembra accompagnarsi una più sistematica lettura del fenomeno produttivo agroalimentare con la previsione di approntare sistemi di organizzazione del controllo aziendale con conseguente necessità di adeguare le imprese, prevedendo alcune particolari accorgimenti quanto alla strutturazione del Modello Organizzativo di Gestione previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001. Una semplice e breve lettura del DDL 283 permetterà quindi di capire quale centralità sia stata assegnata alla materia agroalimentare, testimoniata poi sul campo, dalla crescita dei controlli, dalla sempre maggior specializzazione degli addetti e da una maggiore organicità degli istituti giuridici ad esso applicabili con una strizzata d’occhio alle necessarie implicazioni sotto il profilo dell’organizzazione e controllo aziendale.
A tale riforma delle quale si auspica al più presto un veloce approvazione con un chiaro intento di semplificazione e sistematicizzazione della materia, si accompagnano sul versante interpretativo alcune pronunce che hanno segnato nettamente i confini di applicazione di questa o altra fattispecie incriminatrice.
Tra queste, in particolare, la Suprema Corte, Sezione III, con la Sentenza 8.07.2016 n. 28354 cogliendo spunto da un ricorso in materia cautelare sul presupposto dell’applicazione dell’art. 517 quater c.p. per una supposta vendita di bottiglie di vino, destinate al mercato estero che riportavano in etichetta di contenere particolari uvaggi (corvina, croatina e rondinella) quando questi non erano invece presenti nel vino commercializzato, inducendo quindi in errore il consumatore quanto alla provenienza geografica del vino, si è fermata nel delineare lo spazio applicativo e di tutela offerta dal 517 quater c.p.
Lo si ricorda l’art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” inserito al Libro II, Titolo VIII, Capo II “Dei delitti contro l’industria ed il commercio” punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, e/o chi introduce nello stato, detiene o pone in vendita i medesimi prodotti con le indicazioni e le denominazioni contraffatte.
La Cassazione afferma – nella sentenza richiamata – che l’art. 517 quater c.p. attua una tutela più ampia dei quella dell’art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” in quanto orientata anche alla tutela degli interessi economici dei produttori e non si fonda solo sull’idoneità della condotta ingannevole verso il singolo consumatore. La ratio è quella di difendere l’utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Il bene giuridico protetto va quindi individuato nella tutela della generalità dei consumatori da condotte che manifestano un’ attitudine ingannatoria circa la provenienza di prodotti agroalimentari specifici, perché soggetti ad una disciplina speciale e tutelati per l’ indicazione della loro origine geografica.
Nel caso esaminato, considerato che il produttore, il cui vino era stato sottoposto a sequestro, non aveva riprodotto o imitato una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica, ma aveva unicamente inserito in etichetta uvaggi particolari, poi non utilizzati, la Suprema Corte non ha ritenuto integrato il contestato art. 571 quater c.p. bensì più correttamente il tentativo di frode in commercio ex art. 515 c.p. in ragione della diversa composizione del vino detenuto dall’imputato rispetto a quanto indicato in etichetta.
Con tale conclusione, quindi, la Corte di Cassazione radica l’orientamento secondo il quale la fattispecie di cui all’art. 515 c.p. pone una ampia tutela al fine di evitare inganni al consumatore nell’esercizio di un’attività commerciale, per evitare, lo si direbbe in termini civilistici, la fraudolenta consegna di aliud pro alio, mentre il 517 quater c.p. è istituto specifico per il settore agroalimentare con tutela anticipata anche alla mera condotta di contraffazione e/o alterazione indicazioni geografiche tipiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
Nella prospettiva di una maggior chiarezza applicativa delle fattispecie di reato, la Commissione “Caselli”, lasciando immutata la lettera dell’art. 515 c.p., interviene sul testo dell’art. 517 quater c.p. sia nel titolo “Contraffazione di alimenti a denominazione protetta”, nell’individuazione delle condotte penalmente rilevanti che presuppongono nel testo approvando condotte attive di “introduzione, custodia, spedizione, esportazione , trasporto, detenzione per la vendita, ecc di alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono state contraffatte” sia in punto di pena, con rilevante aumento della pena minima (2 anni) e di quella massima (4 anni di reclusione). Alla fattispecie novellata si aggiungerebbe una nuova fattispecie prevista dall’art. 16 del DDL 283 la così detta “Agropirateria” che troverebbe spazio nel codice di rito all’art. 571 quater n.1 , posto a presidio di condotte di maggior allarme di quelle riportate nelle fattispecie di cui agli artt. 515, 517 e 517 quater c.. perchè caratterizzate dall’allestimento sistematico di mezzi ed attività organizzate per compiere i predetti reati[1].
In ragione di quanto sopra affermato, ed in attesa delle modifiche e dell’approvazione del testo definitivo, si intuisce sin d’ora che la Commissione nell’affermare da un lato la centralità del settore agroalimentare pone l’attenzione su un sistema di tutela generalizzato che involge non solo gli interessi del singolo danneggiato ma lascia ampio spazio agli interessi della collettività per un settore economico di fondamentale importanza per l’economia del nostro paese e in ordine ai quali sempre maggiore è l’interesse della criminalità organizzata.
[1] La costruzione della nuova fattispecie ricalco lo stesso schema utilizzato dal Legislatore per l’art. 260 Dlgs 152/2006 ora art. 452- quaterdecies c.p. .
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