17 Gennaio 2023

La tutela consumeristica dell’acquirente di un’automobile usata

di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, ord. 3 ottobre 2022, n. 28583 – Pres. Orilia, Rel. Besso Marcheis

Parole chiave: Contratti dei consumatori – vendita di beni di consumo – bene usato – difetto di conformità – rimedi – risoluzione del contratto.

Massima: “Il distacco parziale manifestatosi nella verniciatura di un’auto è difetto che impedisce il normale utilizzo dell’autovettura, che per quanto usata deve essere conforme alle caratteristiche dovute del prodotto (accolta, nella specie, la richiesta di risoluzione del contratto di compravendita di una autovettura usata con conseguente restituzione della somma versata quale prezzo di acquisto)”.

Disposizioni applicate:

Artt. 128, comma 3°, 129, 130 cod. cons. (vecchio testo)

CASO

L’acquirente di un’automobile usata venduta da una s.r.l. si rivolge al Giudice di pace per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo lamentando il distacco parziale della verniciatura del mezzo. La pronuncia di rigetto del giudice adito viene riformata dal Tribunale, che conseguentemente dichiara la risoluzione della compravendita e condanna la società venditrice a restituire all’attore il prezzo versato per l’acquisto dell’auto.

Avverso tale pronuncia la società venditrice propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, dei quali interessa in questa sede esaminare il secondo, incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 129 cod. cons. (vecchio testo), con riferimento alla insussistenza del diritto del consumatore alla risoluzione del contratto stante la conformità del bene consegnato rispetto a quello venduto. Secondo la ricorrente, la corretta applicazione della disciplina in parola avrebbe dovuto condurre ad affermare la conformità del bene venduto dalla stessa, trattandosi di un autoveicolo usato che con il passare del tempo aveva sì mostrato segni di deterioramento della verniciatura, ma si era comunque rivelato perfettamente idoneo all’uso ed era stato, inoltre, correttamente descritto dal venditore nonché consegnato all’acquirente nelle medesime condizioni in cui era stato descritto.

SOLUZIONE

Il ricorso viene respinto dalla Suprema Corte osservando che il Tribunale, con accertamento in fatto ad esso riservato e sufficientemente motivato sulla scorta della C.T.U. espletata nel corso del primo grado del giudizio, aveva rilevato che il distacco parziale manifestatosi nella verniciatura fosse difetto che impediva il normale utilizzo dell’autovettura, che per quanto usata doveva essere conforme alle caratteristiche dovute del prodotto secondo quanto previsto dal vecchio testo dell’art. 129 cod. cons., applicabile ratione temporis al caso di specie.

Sebbene tale aspetto non venga esaminato dal provvedimento in parola, occorre comunque ricordare che, per consentire l’esercizio del rimedio della risoluzione, il difetto di conformità del bene acquistato dal consumatore deve essere di non lieve entità ai sensi del vecchio testo dell’art. 130, comma 1°, cod. cons. e della nuova formulazione dell’art. 135-bis, comma 5°, cod. cons. (sulla riforma della disciplina in esame, v. infra).

QUESTIONI

Per quanto non vengano espressamente richiamate dalla pronuncia in commento, quest’ultima offre l’occasione per svolgere alcune riflessioni sulle disposizioni dedicate ai beni usati nell’ambito della disciplina della vendita di beni di consumo introdotta nell’ordinamento in attuazione della dir. 1999/44/CE.

Il riferimento va innanzitutto al vecchio testo dell’art. 128, comma 3°, cod. cons., il quale disponeva che rientrano nel campo d’applicazione della disciplina di tutela dell’acquirente di beni di consumo anche i beni usati, «tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo degli stessi» e «limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa». Tale disciplina è stata peraltro ripresa dal nuovo art. 128, comma 5°, cod. cons., introdotto dalla riforma della disciplina della vendita consumeristica operata dal d. lgs. 4 novembre 2021, n. 170 per recepire, all’interno del nostro ordinamento, la nuova disciplina della vendita di beni tra professionisti e consumatori di cui alla dir. 2019/771/UE del 20 maggio 2019.

L’infelice formulazione della disposizione in esame ha dato luogo a diverse interpretazioni.

Secondo taluno, la norma sarebbe pleonastica – ma da questo punto di vista, quindi, anche “innocua” – alla luce della vecchia formulazione dell’art. 129, comma 3°, cod. cons., il quale escludeva la responsabilità del venditore per quei difetti che il compratore non poteva ignorare con l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto: rientrerebbero infatti in questa categoria, secondo questa prospettiva ermeneutica, i difetti di un bene usato conseguenti all’utilizzo normale dello stesso e valutati alla luce del tempo per il quale la cosa è stata utilizzata (A. Zaccaria – G. De Cristofaro, La vendita di beni di consumo. Commento agli artt. 1519 bis – 1519 nonies del Codice Civile, Padova, 2002, p. 23; A. Ciatti, L’ambito di applicazione, in Le garanzie nella vendita dei beni di consumo, a cura di M. Bin e A. Luminoso, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2003, p. 133). In senso contrario, tuttavia, si può replicare che non necessariamente i difetti derivanti dall’uso normale di un bene usato sono riconoscibili alla stregua dell’ordinaria diligenza, non potendosi invero escludere che sia invece necessaria una diligenza superiore, per esempio legata al possesso di particolari competenze tecniche (M. di Pietropaolo, Art. 1519-bis. Commento al comma 3, in Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo, a cura di L. Garofalo, V. Mannino, E. Moscati, P.M. Vecchi, Padova, 2003, p. 111). Con la riforma di cui si è detto sopra, peraltro, il criterio di esclusione della responsabilità del venditore finora considerato è stato abbandonato in favore di una più rigorosa disposizione, contenuta nell’art. 130, comma 4°, cod. cons., alla stregua della quale «non vi è difetto di conformità […] se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita».

D’altro canto, va anche considerato che la disciplina in esame dev’essere interpretata in modo non incompatibile con la direttiva, la quale non prevede alcuna limitazione della responsabilità del venditore come conseguenza del carattere usato del bene di consumo compravenduto. In questa prospettiva, tende allora a prevalere l’idea che considera la disposizione sui beni usati una mera specificazione del concetto di conformità al contratto con riguardo ai beni in parola, più precisamente nel senso che il bene usato sarà da considerare conforme al contratto «se il suo stato corrisponde, in termini di qualità e di funzionalità, a quello normalmente presente in un bene avente la durata d’uso dichiarata o risultante al momento della vendita» (così C.M. Bianca, Commento all’art. 128 – VI, in La vendita dei beni di consumo. Artt. 128-135, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2006, p. 48; in termini analoghi v., inoltre, M. di Pietropaolo, op. cit., p. 111; G. De Cristofaro, La vendita di beni di consumo, in I contratti dei consumatori, a cura di E. Gabrielli e E. Minervini, II, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2005, p. 988; S. Cherti, La vendita di beni di consumo, in Diritti e tutele dei consumatori, a cura di G. Recinto, L. Mezzasoma, S. Cherti, Napoli, 2014, p. 169).

In questo quadro, per «uso normale» della cosa si deve allora intendere un godimento di fatto – con esclusione, quindi, degli atti di disposizione giuridica (C.M. Bianca, op. cit., p. 48) – conforme a quello cui vengono abitualmente adibiti beni dello stesso tipo (G. De Cristofaro, op. cit., p. 989), considerato in particolare sotto il profilo dell’intensità dell’uso (M. di Pietropaolo, op. cit., p. 113). L’uso pregresso del bene, al quale fare riferimento ai fini dell’applicazione della norma, potrebbe peraltro essere descritto, in maniera più o meno precisa, all’interno del contratto: in questo caso, si avrà senz’altro difetto di conformità qualora tale uso sia meno lungo e/o meno intenso di quanto è in realtà avvenuto (M. di Pietropaolo, op. cit., p. 114) nonché, a maggior ragione, quando il bene usato sia stato venduto come nuovo (C.M. Bianca, op. cit., p. 50).

Devono, in ogni caso, ritenersi esclusi dalla nozione di «bene usato» rilevante ai sensi della disciplina in esame: i beni di antiquariato, che in virtù del loro pregio culturale vengono acquistati senza che assuma rilievo il profilo dell’utilizzo pregresso e sono destinati a circolare non tra i consumatori bensì in uno specifico ambito di mercato amatoriale; i beni artistici e i preziosi, il cui valore non viene inciso negativamente dall’utilizzo pregresso; i beni nuovi costruiti con l’impiego di materiali usati sulla base di un contratto d’appalto o d’opera (C.M. Bianca, op. cit., p. 49 s.).

Merita di essere poi ricordato che, nella scia di quanto prevedeva la vecchia formulazione dell’art. 134, comma 2°, cod. cons., il nuovo art. 133, comma 4°, cod. cons. attribuisce alle parti, in tema di beni usati, la facoltà di accordarsi per un termine di durata della garanzia e di prescrizione dei diritti del consumatore più breve di quello valevole per tutti gli altri beni, purché non inferiore ad un anno. Va peraltro sottolineato che, discostandosi dalla dir. 1999/44/CE, la dir. 2019/771/UE riferisce la facoltà delle parti di ridurre i termini previsti dalla legge non soltanto al termine di durata della garanzia, ma pure al termine di prescrizione dei diritti del consumatore, che la precedente direttiva invece non consentiva di accorciare. Rifacendosi quasi pedissequamente al testo del nuovo provvedimento europeo, il legislatore italiano ha pertanto recepito siffatta estensione della facoltà delle parti di accordarsi sui termini, probabilmente senza avvedersi che in questo modo è stata, però, introdotta nel sistema una vistosa eccezione all’inderogabilità della disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 2936 c.c. (sul punto v., amplius, M. Faccioli, Durata della responsabilità del venditore, prescrizione dei diritti del compratore e onere della prova nella nuova disciplina italiana della vendita di beni ai consumatori (d.lgs. n. 170/2021), in Jus Civile, 2022, p. 50 s.).

Va da ultimo evidenziato che l’applicazione della disciplina consumeristica ai beni usati presenta alcune particolarità anche dal punto di vista dei rimedi esperibili: non sembra infatti attuabile il rimedio della sostituzione, a causa della difficoltà di reperire un bene perfettamente corrispondente al bene usato; ed appare altresì difficoltosa l’applicazione del rimedio della riparazione del bene venduto come usato, soprattutto quando la non conformità al contratto consiste nell’essere il bene più usato di quanto dichiarato o fatto apparire dal venditore (G. Capilli, Garanzie e rimedi nelle vendite ai consumatori, in I contratti del consumatore, a cura di G. Capilli, Torino, 2021, p. 186). Sotto questo punto di vista appaiono, quindi, più consoni alla vendita di beni usati i rimedi della risoluzione del contratto, al quale si è dato in effetti ingresso nel caso di specie, o della riduzione del prezzo (su quest’ultimo, v. Trib. Roma 16 luglio 2019, n. 14945).

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Risarcimento del danno da contraffazione di privative industriali e concorrenza sleale