La tempestività del deposito telematico nel processo civile riformato
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFCome noto il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto una profonda riforma del rito civile e di alcuni istituti ad esso collegati, come la mediazione e la negoziazione assistita.
L’intervento riformatore ha dato altresì al Legislatore l’occasione di importare all’interno del codice di procedura civile anche le norme espressamente dedicate al deposito telematico, che sono state collocate tra le disposizioni di attuazione dello stesso. Complice anche il generale obbligo di deposito a mezzo PEC previsto dalla novella si può pertanto affermare la trasmissione telematica degli atti è diventata la modalità ordinaria di deposito, talché non ha più senso parlare di PCT come di un’entità o di strumenti staccati dal rito ordinario.
In questo contesto è interessante esaminare il disposto dell’art. 196-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rubricato “perfezionamento del deposito con modalità telematiche”, che prevede quanto segue:
“Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni”.
La norma presenta almeno due profili critici che meritano un attento esame.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia