La tempestività del deposito dell’istanza di vendita
di Alessandro Petronzi Scarica in PDFCass., Sez. III sent., 28 luglio 2017, n. 18758
Espropriazione forzata – Esecuzione immobiliare – Deposito istanza di vendita – Termine perentorio – Dies a quo – Dal perfezionamento del pignoramento – Nozione – Principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica – Inapplicabilità (art. 497 cod. proc. civ.)
[1] Il termine per il deposito dell’istanza di vendita previsto dall’art. 497 cod. proc. civ., che decorre dal perfezionamento della notifica del pignoramento e non dalla sua trascrizione, va individuato per entrambe le parti nell’epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
CASO
[1] Nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare incardinata dinanzi al tribunale fiorentino, il debitore aveva eccepito la inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della istanza di vendita (depositata in data 4 maggio 2010, a fronte di una notifica perfezionatasi ai sensi dell’art. 143 c.p.c. con consegna all’ufficiale giudiziario in data 20 gennaio 2010), e dunque oltre il termine stabilito (nella versione ratione temporis applicabile dell’art. 497 cod. proc. civ.) in novanta giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento perfezionatasi ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.
Il Giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la estinzione della procedura, con ordinanza annullata dal Collegio dello stesso Tribunale, in accoglimento di reclamo interposto dal creditore, ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ.
La Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame del debitore, rilevando che il termine per il deposito della istanza di vendita decorreva dalla trascrizione dell’atto di pignoramento e che, pur ipotizzando la sua decorrenza dalla notifica, non era maturato, occorrendo aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica del pignoramento, effettuata con le modalità previste dall’art. 143 cod. proc. civ..
La parte debitrice ricorre per cassazione da un lato ribadendo che contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello il dies a quo del termine per il deposito dell’istanza di vendita decorre dalla data di notifica dell’atto di pignoramento, e non già dalla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari, e dall’altro che la tempestività dell’istanza di vendita va verificata avuto riguardo al principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, e dunque, trattandosi di una ipotesi di notifica ex art. 143 cod. proc. civ., tenendo in considerazione la posizione del creditore notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, pur rettificando la motivazione del giudice del gravame, nella parte in cui aveva erroneamente sostenuto che il termine per il deposito della istanza di vendita decorre dalla trascrizione del pignoramento e non già dalla sua notifica, ha rigettato il ricorso della parte debitrice, identificando quale dies a quo di decorrenza del termine decadenziale previsto dall’art. 497 cod. proc. civ., rispetto al quale verificare la tempestività della istanza di vendita, il momento di perfezionamento della notifica in capo al debitore, e ciò avuto indifferentemente riguardo sia alla posizione del creditore che a quella del debitore.
Infatti, la locuzione utilizzata all’art. 497 cod. proc. civ. che parla di “compimento”, ad avviso del collegio di legittimità, non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, in quanto solo in quel momento si perfezionano per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell’atto e di pendenza dell’esecuzione.
La corte in sostanza esclude la applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
QUESTIONI
[1] La soluzione offerta dalla suprema corte ha il merito di individuare in termini di assoluta certezza il momento da cui decorre il termine perentorio per il deposito dell’istanza di vendita, il cui mancato rispetto produce la pesante sanzione della inefficacia del pignoramento (termine fissato in 45 giorni per le procedure esecutive introdotte successivamente alla novella di cui al d.l. 83/2015; in precedenza 90 giorni).
Si tratta di un arresto giurisprudenziale che recepisce, nonostante la poco cristallina dizione della norma (ove si parla di “compimento”), tra tutte le soluzioni fornite a livello interpretativo, quella che implica la soluzione pratica più tutelante per il creditore, il quale non può essere pregiudicato dai tempi tecnici previsti per il procedimento di notifica, che coinvolge soggetti, quali l’ufficiale giudiziario o l’agente postale, sui quali in concreto il soggetto che richiede la notifica non ha alcun effettivo potere di indirizzo o di sollecito, e dalla cui inattività o inerzia rischierebbe di venire pregiudicato, e che soddisfa l’esigenza di individuare un unico termine di computo.
Il principio è destinato ad esplicare i suoi effetti in tutte quelle ipotesi, oggi assolutamente predominanti nella pratica che registra la netta flessione del paradigma della notifica a mani, in cui la notifica del pignoramento si perfeziona in periodi diversi per ciascuna delle due parti (creditore-notificante / debitore-destinatario della notifica), vale a dire nei casi di notifica a norma degli artt. 140, 143 cod. proc. civ., ovvero a mezzo posta, ove, secondo il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, sancito dalla storica pronuncia della Corte Cost. 14 gennaio 2010 n. 3 con riguardo alla fattispecie notificatoria di cui all’art. 140 cod. proc. civ., e poi via via esteso alle altre ipotesi di notifica, la notifica è destinata a produrre i propri effetti per il richiedente la notifica al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario ovvero all’agente postale; e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ovvero al decorso dei termini previsti da ciascuna delle menzionate norme, cui la legge ricollega comunque il perfezionamento della notifica.
Ricorda la corte, con la sentenza in esame, che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica si applica solo laddove dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell’ufficiale giudiziario), ma non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
Per maggiori approfondimenti in letteratura A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2017, p. 1227 ss.; A. Ghedini, N. Mazzagardi, Il custode e il delegato alla vendita nel processo esecutivo immobiliare, Padova, 2017, pag. 89 ss.