Entro il 16 marzo la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali
di Redazione Scarica in PDFEntro il prossimo 16 marzo i contribuenti devono far fronte al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2018.
Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad esclusione di:
società cooperative;
società di mutua assicurazione,
le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.
Per quanto riguarda invece le società in liquidazione e le società sottoposte a procedure concorsuali la C.M. 108/E/1996 ha precisato che tali soggetti sono comunque tenuti al versamento sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri numerati (come ad esempio il libro giornale e il libro degli inventari) e vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile; sul punto tuttavia si segnalano alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo i quali non sarebbero soggetti all’obbligo di pagamento dalla tassa le società di capitali dichiarate fallite.
Come invece precisato nella R.M. 411461/1990 sono esonerati dal pagamento della tassa i consorzi che non assumo la forma di società consortili.
In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.
L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:
€ 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale ad € 456,90;
€ 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore ad € 516.456,90.
Come detto per la determinazione dell’importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante al 1° gennaio dell’anno; pertanto non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1 gennaio 2018, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2019.
Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato per il primo anno di attività o per gli anni successivi:
il versamento per l’anno di inizio attività deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazioni libri sociali”. Il versamento, inoltre, deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito.
L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24.
Come precisato poi nella R.M. 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell’avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall’Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di omesso versamento, come si evince dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 103, come previsto dall’articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.
E’ possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento. Per il versamento dell’imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo “678T”, il codice ufficio “RCC” e la causale di versamento “SZ”.
Infine si segnala, in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia, che secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari al 30% dell’importo dovuto.
Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“