31 Agosto 2015

La surroga del Concessionario (oggi Agente) della riscossione nel processo esecutivo ordinario e gli effetti dell’estinzione dell’esecuzione speciale

di Daniela Longo Scarica in PDF

Cass., Sez. III civile, sentenza 9 aprile 2015, n. 7109

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Esecuzione ordinaria in genere – Surroga del concessionario della riscossione – Prosecuzione degli atti esecutivi secondo la normativa speciale – Estinzione – Riassunzione dell’esecuzione ordinaria – Decorso del termine – Applicazione dell’art. 627 c.p.c. – Decorrenza dalla comunicazione dell’ordinanza di estinzione – Istanza di revoca – Irrilevanza – Tardività
(Cod. proc. civ., art. 627; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 51)

[1] Ove il concessionario della riscossione abbia esercitato il potere di surroga nella esecuzione ordinaria, è tardiva la riassunzione di quest’ultima effettuata oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione dell’originaria ordinanza di estinzione della esecuzione speciale, in mancanza di impugnazione di tale ordinanza; né tale termine può ritenersi sospeso ai sensi dell’art. 627 c.p.c. dalla proposizione di istanza di revoca dell’ordinanza di estinzione – pur ove accolta – e dalle vicende processuali della impugnazione di tale istanza, potendo conseguire l’effetto sospensivo dell’insorgenza del potere di riassunzione esclusivamente alla proposizione di formale impugnazione.

CASO
[1 ] Della complessa vicenda sottesa alla decisione in esame appare rilevante ripercorrere gli eventi principali riportati dalla pronuncia in epigrafe: pendente una procedura esecutiva ordinaria, il concessionario (oggi agente) della riscossione esercita il potere di surrogarsi al creditore procedente ai sensi dell’art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e in base a tale disciplina incardina una separata procedura c.d. esattoriale. Estinta tale ultima procedura, un creditore spiega intervento nella procedura esecutiva ordinaria, presupponendo una reviviscenza di questa a seguito del venir meno di quella speciale.

Attraverso diversi rimedi, il debitore deduce in primo luogo l’estensione degli effetti dell’estinzione della procedura c.d. esattoriale a quella ordinaria, nella quale il concessionario si era precedentemente surrogato, nonché l’intervenuta estinzione della procedura ordinaria per la sua mancata riassunzione nel termine di sei mesi dalla pronuncia di estinzione della procedura speciale.

SOLUZIONE
[1] Senza in alcun modo prendere posizione sugli effetti che la surroga del concessionario determina sull’originaria procedura esecutiva ordinaria, la Corte, dichiarando inammissibile il ricorso proposto, fa applicazione analogica dell’art. 627 c.p.c. e afferma essere tardiva la riassunzione del processo esecutivo ordinario, qualora effettuata oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione dell’originaria ordinanza di estinzione della esecuzione c.d. esattoriale, in mancanza di impugnazione di tale ordinanza e non potendosi ritenere sospeso il termine ai sensi dell’art. 627 c.p.c. dalla proposizione di istanza di revoca dell’ordinanza di estinzione (peraltro, accolta) e dalle vicende processuali della impugnazione di tale istanza.

QUESTIONI
[1] La Corte affronta il tema del termine per la riassunzione del processo facendo applicazione dell’art. 627 c.p.c. alla luce dei recenti orientamenti della stessa Corte.

In particolare, applicando tale ultima norma «se non altro per analogia», in mancanza di una qualificazione quale fattispecie sospensiva della surroga del concessionario della riscossione ai sensi del citato art. 51, essa condivide e (ri)elabora ulteriormente i principi affermati da Cass. 21 novembre 2011, n. 24447, Riv. esec. forz., 2012, 603, con nota critica di D. Longo, Potere di riassunzione del processo esecutivo e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione esecutiva.

Il Supremo collegio ne fa conseguire che il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorre dalla pronunzia del provvedimento che determina il venir meno della causa di sospensione, anche se solo reso in primo grado, purché non impugnato; «mentre l’istanza di revoca – quand’anche accolta, sia pure con provvedimento poi assoggettato ad impugnazione, non può ritenersi a quei fini formale impugnazione, solo a quest’ultima conseguendo l’effetto sospensivo dell’insorgenza del potere di riassumere».

Va quanto meno rilevato al riguardo che la Cassazione, nel caso di specie, collega all’intervenuta ordinanza estintiva della esecuzione c.d. esattoriale – si ribadisce in mancanza di una qualificazione della fattispecie come sospensiva e in applicazione meramente analogica dell’art. 627 c.p.c. – il dovere non anche il potere di riassumere il processo esecutivo ordinario; precisando che tale dovere potrebbe essere temporaneamente inoperante soltanto a fronte della impugnazione dell’ordinanza estintiva. Sicché, la mancata riassunzione del processo ordinario nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza (non già dalla sua incontrovertibilità) determina l’estinzione della procedura esecutiva ordinaria e la mancata contestazione di tale circostanza conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

In parte diversa era stata, in realtà, la pronuncia della cit. Cass. 24447 del 2011, per la quale la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 33 l. 26 novembre 1990 n. 353, è immediatamente efficace dal momento della pubblicazione, cosicché il potere di riassumere, ai sensi dell’art. 627 c.p.c., il processo esecutivo sospeso sorge con la pubblicazione della sentenza di primo grado, che rigetta l’opposizione all’esecuzione, mentre il riferimento al passaggio in giudicato contenuto in questa disposizione individua soltanto il dies a quo dal quale decorre il termine per la riassunzione a pena di estinzione del processo esecutivo. Sul punto, v. G. Quaranta, Note sulle cognizioni incidentali nell’esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2014, 265 ss.; nonché D. Longo, Potere di riassunzione, cit., 603 ss.

Resta, come detto, sullo sfondo il tema irrisolto della unicità o meno del processo esecutivo ordinario in cui si sia surrogato il concessionario ai sensi dell’art. 51 d.p.r. 602 del 1973 e della connessa ammissibilità di una reviviscenza o riattivazione del primo una volta estinto il secondo.

Sul punto cfr. Cass. 16 aprile 2013, n. 9141, Foro it., Rep. 2013, voce Riscossione delle imposte, n. 154, la quale sembra presupporre la sospensione del processo esecutivo ordinario nella fattispecie in esame. In particolare, la Corte in tal caso statuisce che, quando l’espropriazione immobiliare svoltasi nelle forme del procedimento esecutivo esattoriale, nel quale si è convertito il procedimento ordinario, a seguito della surroga del concessionario al creditore pignorante, perviene al suo epilogo fisiologico (consistente nel garantire non solo al concessionario, ma a tutti i creditori che ne abbiano diritto, la partecipazione alla fase satisfattiva e alla distribuzione della somma ricavata ex art. 88 medesimo d.p.r.) non è più possibile riassumere o proseguire l’originaria procedura esecutiva ordinaria.