30 Ottobre 2018

La struttura del rapporto di lavoro subordinato

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 settembre 2018, n. 22179

Distacco illegittimo di manodopera – rapporto esclusivo con l’utilizzatrice – sussiste

MASSIMA

Per effetto dell’utilizzazione delle prestazioni lavorative l’interponente di fatto “si sostituisce” all’interposto nel rapporto di lavoro e il momento d’inizio di detta utilizzazione coincide così con quello di costituzione del rapporto e segna la contemporanea fine del rapporto tra lavoratore e soggetto interposto. Ne consegue che le dipendenti illegittimamente distaccate possono essere trasferite e assunte dall’impresa utilizzatrice senza alcun consenso. Ciò, a maggior ragione, se il Tribunale ha già dichiarato invalida l’interposizione.

COMMENTO

Nel caso de quo, la Suprema Corte sancisce l’applicabilità, anche con riferimento all’istituto del distacco, di un principio giurisprudenziale già affermato più volte nel corso del tempo con riguardo ad altri fenomeni in cui si verifica una dissociazione tra datore formale del lavoratore ed effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, quali la somministrazione di lavoro, l’appalto e, comunque in tutti quei casi in cui si verifica una interposizione (illegittima) di manodopera. Secondo tale orientamento, in caso di accertamento giudiziale di un fenomeno interpositorio illegittimo, il lavoratore è da considerarsi dipendente del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato le prestazioni sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro e – allo stesso tempo – non più alle dipendenze del soggetto (illecitamente) interposto. Nel caso che occupa, alcune lavoratrici avevano lamentato l’illegittimità del distacco effettuato dal loro datore di lavoro presso un’altra azienda, essendo stato questo disposto – a loro avviso – in assenza dei presupposti previsti dalla suddetta normativa. A seguito dell’accoglimento, da parte della corte territoriale di merito, delle domande delle lavoratrici di costituzione del rapporto in capo alla società distaccataria ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 276/2003, l’originario datore di lavoro aveva quindi comunicato alle lavoratrici la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, proprio in ragione di tale sentenza. Parallelamente, la società distaccataria, dichiarata datore di lavoro, aveva inviato alle lavoratrici una comunicazione indicante le nuove condizioni contrattuali di lavoro che prevedevano, inter alia, che il luogo di lavoro fosse in una città diversa rispetto a quella di residenza delle lavoratrici. Le lavoratrici, avevano dunque impugnato le comunicazioni di “scioglimento” del rapporto di lavoro inviate dall’originario datore, non avendo esse – a loro dire – manifestato alcuna volontà di risolvere il rapporto di lavoro con quest’ultimo e ritenendo, conseguentemente, tali lettere alla stregua di atti di licenziamento emanati in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo. All’esito dei primi due gradi di giudizio, tuttavia, la Corte d’Appello adita aveva rigettato le rivendicazioni delle ricorrenti, precisando che le comunicazioni inviate dal distaccante/originario datore di lavoro fossero il logico corollario delle azioni giudiziarie delle lavoratrici e della sentenza emanata all’esito delle stesse ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 276/2003. Chiamata a pronunciarsi in merito, la Suprema Corte ha sostanzialmente confermato l’inquadramento normativo statuito dal giudice di secondo grado, rigettando quindi tutti i motivi di ricorso delle lavoratrici. Secondo i giudici di legittimità – in tema di dissoluzione delle combinazioni negoziali poste in essere attraverso l’intermediazione vietata e la sostituzione dell’imprenditore beneficiario all’intermediario – secondo il costante orientamento espresso dalla stessa Corte di Cassazione – deve essere esclusa la configurabilità di due diversi datori di lavoro dovendo considerarsi come parte datoriale solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell’impresa nonchè l’organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore, con la conseguenza che chi utilizza dette prestazioni deve adempiere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo nascenti dal rapporto di lavoro. Ciò posto, la Corte ha ulteriormente ribadito che per effetto dell’utilizzazione delle prestazioni lavorative da parte dell’imprenditore interponente, lo stesso di fatto “si sostituisce” all’interposto nel rapporto di lavoro; il momento d’inizio di detta utilizzazione coincide così con quello di costituzione del rapporto e segna la contemporanea fine del rapporto tra lavoratore e soggetto interposto. Conclude la Corte evidenziando che non è difatti possibile ritenere la coesistenza, nel medesimo tempo, di due rapporti di lavoro subordinato, con l’interponente e con l’interposto; coesistenza che assoggetterebbe il prestatore, ai sensi dell’art. 2094 c.c., al potere di direzione di due soggetti distinti, il cui eventuale esercizio contraddittorio costringerebbe di necessità la persona assoggettata a versare nell’illecito. E’ la contraddizione logica, in altre parole, a non consentire la detta coesistenza. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dalle lavoratrici.