La start up innovativa e il beneficio dell’esenzione dall’applicazione delle procedure concorsuali
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiMarcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati Scarica in PDFCorte di Appello di Bologna, I Sez. Civile, sentenza n. 2686 pubblicata il 24 ottobre 2018
Parole chiave: società di capitali – start-up innovativa – fallimento – dichiarazione di fallimento – procedure concorsuali – beneficio dell’esenzione dalle procedure concorsuali – cancellazione – estinzione
Massima: “è pacificamente applicabile la modifica del termine introdotta con il D.L. 50/2017 convertito dalla L. 26/2017 con il quale veniva ampliato l’ambito di applicazione temporale dell’esenzione dalle procedure concorsuali da quattro a cinque anni dalla data di costituzione della società, con la sola esclusione alle start up innovative già costituite alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della L. 221/2012). Inoltre, la perdita del beneficio è collegata non alla cancellazione tout court, bensì alla cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative con decorrenza dall’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese”.
Disposizioni applicate: artt. 10 e 18 L.F., artt. 25 e 31 D.L. n. 179/2012 (convertito con modifiche dalla L. 221/2012) e art. 57 L. 26/2017 (di conversione del D.L. 50/2017);
Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Bologna, si è espressa sul tema della fallibilità o meno delle start-up innovative.
Le start-up innovative rappresentano nel tessuto imprenditoriale italiano, un tassello di strategica importanza tanto da indurre il Legislatore a dedicare loro una specifica disciplina al di fuori del codice civile, costituita dal D.L. n. 179/2012, successivamente convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che le distingue dalle altre società, anche con riferimento alle procedure concorsuali.
Per poter beneficiare di tale disciplina, le società di capitali, devono possedere determinati requisiti sostanziali previsti all’art. 25 del D.L. n. 179/2012 e il requisito formale dell’iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
In particolare, le start-up possono assumere la forma di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, purché le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Inoltre, per essere qualificate come start-up è necessario il rispetto dei requisiti generali, di ordine strutturale e organizzativo, in relazione alla costituzione ed alla vita dell’ente societario; tra i quali, a titolo esemplificativo, il non essere state costituite da più di sessanta mesi ed avere come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
La ratio di tale nuova tipologia societaria è rinvenibile nell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, il quale evidenzia come lo scopo perseguito dal Legislatore sia stato quello di favorire “la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile” nonché contribuire “allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero”.
Di qui, la disciplina “di favore”, con ampie deroghe ai principi endo-societari anche con riferimento alla gestione della crisi di impresa, con l’obiettivo, da un lato, di diminuire i tempi della liquidazione giudiziale delle start up innovative in crisi con un procedimento semplificato rispetto agli istituti disciplinati dalla Legge Fallimentare e, dall’altro, di consentire allo stesso “startupper” di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale, anche considerando l’elevato rischio economico assunto dai soggetti che decidono di intraprendere un’attività economica ad alto livello di innovazione.
Nel caso di specie, il Collegio Giudicante era stato chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto dalla società Alfa S.r.l., ai sensi dell’art. 18 della Legge Fallimentare – finalizzato alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale fallimentare.
La reclamante osservava infatti di essere stata ininterrottamente iscritta in qualità di start-up innovativa nell’apposita sezione del registro delle imprese sino alla cancellazione, e che pertanto non avrebbe potuto essere assoggettata a fallimento.
Il Collegio adito da subito rileva la fondatezza del reclamo, in quanto, come era possibile evincere dalla visura camerale la società era stata costituita solamente in data 6 agosto 2013 e dal febbraio 2014 sino alla data di cancellazione (dicembre 2017) era stata iscritta nella sezione speciale del Registro dedicato alle start-up innovative.
Infatti, ricorda la Corte “secondo il testo originario dell’articolo 31 del D.L. n. 179/2012 la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (ossia le procedure da sovra-indebitamento) … e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione […]”. L’esenzione, quindi, ai sensi della disciplina del 2012 era stata riconosciuta dal Legislatore per un periodo massimo pari a quattro anni durante il quale sarebbero state applicate solamente le norme in materia di composizione della crisi da sovra-indebitamento.
L’originario beneficio di quattro anni, giova ricordarlo, è stato tuttavia successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017 (convertito dalla L. 26/2017) il quale ha esteso da quattro a cinque anni la esenzione dalle procedure, salvo per le start up già costituite alla data del 19 dicembre 2012 (le quali restano invece soggette al limite quadriennale).
Coerentemente alla citata modifica, prosegue la Corte d’Appello, “Nel caso di specie, dunque, alla società costituitasi successivamente alla data del 19.12.2012, andava applicato il termine di esenzione dalle procedure concorsuali di cinque anni e non di quattro, e quindi al momento della cancellazione in data 27.12.2017, si rientrava nell’ambito del quinquennio”.
Conformemente ai principi generali in tema di onere probatorio la Corte osserva inoltre come “la reclamante ha allegato sin dal procedimento di prime cure la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di start-up innovativa, mai contestati”.
Alla luce di ciò, afferma la Corte territoriale, la società “non avrebbe potuto essere assoggettata a fallimento”: conseguentemente, ha accolto il ricorso, revocando la dichiarazione di fallimento.