La sospensione parziale dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto
di Giacinto Parisi Scarica in PDFTrib. Taranto 4 gennaio 2016
Ingiunzione (procedimento per) – Decreto provvisoriamente esecutivo – Opposizione – Sospensione parziale – Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 649)
[1] È ammissibile la sospensione parziale della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
CASO
[1] A fronte del parziale pagamento della somma portata da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore ingiunto instaurava un giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale al fine di ottenere la revoca del predetto decreto e, contestualmente, proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Taranto, accertato l’effettivo parziale pagamento dell’importo previsto dal decreto ingiuntivo, ha effettuato una rassegna dei rimedi predisposti dall’ordinamento al fine di evitare che il creditore ingiungente goda di una ingiustificata posizione di vantaggio a fronte di un seppur parziale adempimento del debitore ingiunto.
Tra tali rimedi il Tribunale segnala la possibilità di sospendere parzialmente l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 649 c.p.c.: tuttavia, nel caso di specie, tale strumento non è stato reputato idoneo a tutelare adeguatamente il debitore opponente in quanto, in caso di estinzione del giudizio di opposizione, l’ordinanza concessiva della sospensione parziale verrebbe travolta in virtù del disposto di cui all’art. 310 c.p.c. e il decreto acquisterebbe così efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, comma 1 c.p.c. In tale ipotesi, l’interesse dell’opponente a non vedere formata una regiudicata sull’intero rapporto giuridico oggetto del decreto ingiuntivo, prosegue il Tribunale, può essere soddisfatto solo con l’emanazione di una sentenza di merito che, in caso di estinzione del giudizio, limiterà gli effetti della irrevocabilità prodotta sul decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 653, comma 1 c.p.c.
QUESTIONI
[1] L’art. 649 c.p.c., stabilendo che «il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’articolo 642», nulla dispone circa la possibilità che la sospensione pronunciata dal giudice sia solo parziale.
La (poco numerosa) giurisprudenza di merito che si è occupata del tema non ha avuto dubbi nell’ammettere tale possibilità, divergendo solo nella motivazione addotta a sostegno dell’ammissibilità della sospensione parziale ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
Secondo il giudice tarantino, il quale richiama sul punto una precedente pronuncia del medesimo Ufficio Giudiziario (Trib. Taranto, 18 luglio 2014 (ord.), est. Munno, inedita), la sospensione parziale della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pur non essendo esplicitamente prevista dalla legge, è ricavabile da una interpretazione estensiva dell’art. 649 c.p.c.
Inoltre, il medesimo Tribunale ha affermato che mentre la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c. è un atto che crea ex novo un titolo esecutivo e, pertanto, deve essere oggetto di espressa previsione normativa in forza del principio di tassatività e nominatività dei titoli esecutivi, la facoltà di sospensione della provvisoria esecutorietà, non determinando la creazione di un nuovo titolo esecutivo, non è sottoposta ai medesimi principi e, dunque, può essere esercitata dal giudice sulla base dell’esigenza riscontrabile nel caso concreto.
Parzialmente diversa è, invece, la motivazione addotta da altra giurisprudenza di merito a sostegno della sopra citata opzione ermeneutica.
Secondo Trib. Catania, 18 maggio 2004 in www.afa-online.it, la possibilità di sospendere parzialmente l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto sarebbe desumibile (i) sulla base di una interpretazione analogica delle norme che prevedono la possibilità di sospensione parziale dell’efficacia esecutiva delle sentenze (artt. 283 e 431 c.p.c.), nonché (ii) in virtù di un principio per così dire di “simmetria”, sulla considerazione per la quale il giudice può concedere la provvisoria esecutorietà limitatamente ad una parte della somme portate dal decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 648 c.p.c.).
Si segnala, da ultima, una risalente pronuncia che ha ammesso la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente ad un determinato lasso di tempo, in quanto, nel caso di specie, i gravi motivi erano da circoscriversi con certezza esclusivamente ad un dato periodo (cfr. Trib. Bologna 12 giugno 1980 (ord.), Giur. it., 1980, I, 2, 563).