21 Dicembre 2015

La sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.

di Mara Adorno Scarica in PDF

Trib. Foggia, ord. 11 agosto 2015

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Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione – Provvisoria esecutività  – Sospensione – Ammissibilità

(Cod. proc. civ., artt. 153, 648).

[1] Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 153 e 648 c.p.c., deve essere disposta la sospensione dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in presenza dell’allegazione di fatti nuovi non conosciuti dal debitore e dal giudice al momento della emanazione del provvedimento che dispone la provvisoria esecuzione.

IL CASO
[1] In pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, viene proposta istanza di revoca dell’ordinanza con cui è stata disposta la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c.

Il Tribunale di Foggia, muovendo dall’assunto della non impugnabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione, ne desume anche la sua irrevocabilità ai sensi dell’art. 177, 2° comma, c.p.c.

Intanto, il debitore in sede di opposizione all’esecuzione ottiene la sospensione dell’esecuzione. Il Tribunale, adito in sede di reclamo avverso tale ultima ordinanza, rigetta l’istanza sul presupposto che il fatto estintivo posto a fondamento dell’opposizione all’esecuzione possa essere fatto valere innanzi al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Inoltre, afferma «la possibilità di chiedere al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo una rimessione in termini avuto riguardo alla documentazione afferente la V.I.A. e la revoca del provvedimento che ha concesso la provvisoria esecuzione facendo leva su un’interpretazione, costituzionalmente orientata, del combinato disposto degli artt. 153 e 648 c.p.c.».

LA SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Foggia si allinea alle conclusioni prospettate dal Collegio in sede di reclamo offrendo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 648 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 153, 2° comma, c.p.c.

Nella specie il giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c., ancorché l’opponente non avesse potuto incolpevolmente produrre in giudizio la documentazione – consistente nelle due delibere di annullamento delle precedenti proroghe dei provvedimenti di non assoggettabilità a V.I.A. – sulla base della quale impedire il rilascio della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Sicché, alla stregua di una rigorosa interpretazione degli artt. 648 e 177 c.p.c., l’opponente sarebbe pregiudicato dall’impossibilità di disporre di alcun mezzo di tutela per paralizzare l’azione esecutiva nelle more del giudizio di opposizione al decreto.

Diversamente, il provvedimento in epigrafe ritiene che una interpretazione dell’art. 648 c.p.c. conforme ai principi costituzionali consenta di ammettere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione «in presenza dell’allegazione di fatti nuovi non conosciuti dal debitore e dal giudice al momento dell’emanazione del provvedimento di concessione la provvisoria esecuzione».

LE QUESTIONI
[1] La formulazione dell’art. 648 c.p.c., che definisce «non impugnabile» l’ordinanza con cui il giudice, nel corso del giudizio di opposizione, concede la provvisoria esecuzione del decreto sembra escludere qualsiasi rimedio di tipo impugnatorio. Alla non impugnabilità consegue, inoltre, l’irrevocabilità e la immodificabilità di tale ordinanza ai sensi dell’art. 177, 2° comma, c.p.c. Sul tema, v. A. Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo. Procedimenti sommari e speciali, a cura di S. Chiarloni e C. Consolo, Torino, 2005, I, 453 ss.; S. Sanzo, La esecuzione provvisoria: concessione, sospensione e revoca, in Il procedimento d’ingiunzione, diretto da B. Capponi, Bologna 2009, 410 ss.

La questione della irrevocabilità del provvedimento positivo, sottoposta al vaglio di costituzionalità,  in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è stata disattesa da Corte cost. 8 marzo 1996, n. 65, Foro it., 1996, I, 2338, con nota di G. Scarselli, In difesa dell’art. 648, 1° comma, c.p.c. In senso critico su tale pronuncia, v. R. Conte, Considerazioni sulla revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 e 649 c.p.c., in Riv. dir. proc., 1997, 288 ss.; M. Maienza, La consulta «salva», senza convincere, la non impugnabilità dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c., in Corriere giur., 1996, 628 ss.

 Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza, l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 648 c.p.c. (sia che conceda sia che neghi la provvisoria esecuzione) non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che ha natura interinale ed è inidoneo a pregiudicare la decisione della causa (cfr. Cass. 19 giugno 2014, n. 13942, Foro it., Rep. 2014, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 38; 26 luglio 2004, n. 14051, id., Rep. 2004, voce cit., n. 58).

Si deve anche escludere l’ammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante principalmente la natura non cautelare di tale provvedimento (cfr. Trib. Parma 26 giugno 2006, Giur. it., 2007, 1478,con nota di L. Bianchi, Inammissibilità del reclamo cautelare contro il provvedimento che ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto?; Trib. Milano 14 luglio 2004, Corriere giur., 2005, 687, con nota di A. Villecco Bettelli, Esecutorietà ex art. 648 c.p.c. dell’ingiunzione e vuoti di tutela (del reclamo, della revoca e di altri ancora).

Sulla infondatezza della censura di incostituzionalità relativa alla non reclamabilità del provvedimento ex art. 648 c.p.c. si è pronunciata la Consulta, secondo cui la natura latamente cautelare sia dell’ordinanza in questione sia del tertium  comparationis costituito dall’art. 624 c.p.c. non impone «una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi» (cfr. Corte cost. 20 luglio 2007, n. 307, id., 2007, 1399, con nota di R. Conte, Irreclamabilità (ed irrevocabilità) dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c.: un’altra occasione mancata dalla corte costituzionale).

La soluzione «adeguatrice» accolta dall’ordinanza che qui si annota trova conforto nell’opinione di chi ritiene che attribuire al giudice dell’opposizione il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo concessa ex art. 648 c.p.c. consente di realizzare «un equo contemperamento tra l’esigenza di :

  • evitare che il susseguirsi di due provvedimenti interinali precedenti la sentenza possa comportare un doppio spostamento patrimoniale o anche solo la caducazione degli atti di esecuzione intrapresi in forza del primo, e di
  • consentire una riforma del primo provvedimento qualora si constati che le ragioni che lo avevano giustificato o erano insussistenti o sono successivamente venute meno» (in tal senso, v. A. Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo. Procedimenti sommari e speciali, cit., 455 s.).

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