La sola frequentazione sentimentale dell’ex coniuge con un nuovo partner seppur stabile non comporta la perdita dell’assegno divorzile
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sezione I ordinanza n. 16051 del 10/6/2024
Revoca assegno divorzile – presupposti – onere probatorio
(Art. 5 legge n. 898/1970)
Massima: “Ai fini della revoca dell’assegno divorzile all’ex coniuge che intraprende una nuova relazione, in assenza di coabitazione, deve essere rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita del beneficiario con il nuovo partner, dal quale derivano reciproche contribuzioni economiche”.
CASO
Nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, la richiesta del marito di far revocare l’assegno divorzile all’ex coniuge a causa della sua stabile relazione con un altro uomo, viene respinta.
Il ricorrente aveva dimostrato nel corso del giudizio che per tre anni l’ex coniuge aveva convissuto con un altro uomo, che trascorreva spesso i giorni e le notti a casa sua, aveva le chiavi di casa, i suoi effetti personali negli armadi, e consumava i pasti con la famiglia. Il tutto era stato confermato dalla testimonianza della stessa figlia della coppia e dal di lei fidanzato.
Secondo la Corte d’appello, pur avendo il ricorrente dato la prova che l’ex moglie frequentava stabilmente un altro uomo, mancavano le caratteristiche di una convivenza caratterizzata da un comune progetto di vita e dall’assunzione di obblighi economici e assistenziali idonei far venire meno il diritto all’assegno divorzile. Detto assegno aveva peraltro natura dichiaratamente compensativa, tenuto conto dell’impegno sostenuto dalla donna nei confronti del marito e dei figli per oltre venti anni.
L’uomo ricorre in Cassazione ritenendo che la relazione pluriennale della donna con un altro uomo, con presenza della persona nelle occasioni ufficiali, di svago, e di vacanza e l’instaurarsi di un rapporto con i figli della coppia, anche in assenza di coabitazione, possieda quelle caratteristiche di progetto di vita comune, che consentono di considerare rescissa ogni connessione con la precedente fase di vita matrimoniale con conseguente perdita dell’assegno divorzile.
SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE
La differenza tra relazione sentimentale e stabile convivenza di fatto.
La Corte suprema ha aderito all’interpretazione dei giudici di merito ritenendo mancanti gli elementi per affermare che il legame sentimentale si sia evoluto in una vera e propria famiglia di fatto caratterizzata dall’assunzione di impegni di natura economica ed assistenziale.
Sulla base delle prove esaminate, il cui libero apprezzamento dei giudici non può essere sindacato in sede di legittimità, è stata correttamente esclusa la convivenza, pur riconoscendo la stabilità della frequentazione.
Solo in presenza di una coabitazione stabile può presumersi l’esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove (Cass. Civ. n. 6009/2017).
In assenza di coabitazione deve essere rigorosamente provata dalla parte che nega il diritto all’assegno, l’esistenza di un nuovo progetto di vita del coniuge beneficiario con il nuovo partner, e il mutuo sostegno economico (Cass. Civ. n. 3645/2023).
La valenza della funzione compensativa dell’assegno divorzile ai fini della revoca.
Ai fini della revoca dell’assegno divorzile per intervenuti fatti nuovi che modificano l’assetto già stabilito in sede di divorzio, devono essere considerati molteplici elementi. I giudici hanno respinto la richiesta del marito non solo per aver accertato non sussistente un miglioramento delle condizioni economiche dell’ex moglie derivante dalla nuova relazione, ma anche sulla base della funzione prevalentemente compensativa dell’assegno divorzile, nel caso specifico per l’impegno sostenuto dalla donna nel corso della vita matrimoniale.
Ciò ha come conseguenza, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che anche in presenza di nuova convivenza, e non di semplice “frequentazione” o relazione sentimentale, non ci sarebbero automaticamente i presupposti per la revoca dell’assegno. Sul punto è intervenuta la Corte suprema con una sentenza resa a e sezioni unite precisando che l’assegno divorzile può essere rimodulato in funzione della sola componente compensativa (Cass. Civ. S.U. n. 32198/2021).
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