Se la società è cancellata dal registro delle imprese, l’impugnazione della sentenza va notificata ai soci
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 2 marzo 2021, n. 5605
Parole chiave: Società – Di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetti – Estinzione della società – Conseguenze – Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti
Massima: In tema di contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.
Disposizioni applicate: art. 2945 c.c.
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale (“CTR”) competente avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale (“CTP”) aveva accolto il ricorso proposto da una società a responsabilità limitata avverso un avviso di accertamento.
La CTR competente ha confermato la decisione della CTP e qualche mese dopo la sentenza della CTR, la società a responsabilità limitata ha provveduto all’iscrizione nel registro delle imprese della propria cancellazione dal medesimo registro.
Non curandosi dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, notificandolo alla società ormai cancellata.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate notificato alla società successivamente all’estinzione della stessa (per effetto della suddetta sua cancellazione dal registro delle imprese), anziché agli ex soci della società.
***
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte si è – nuovamente – pronunciata sul tema degli effetti processuali della cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese ed in particolare sul tema della notifica dell’impugnazione di una sentenza emessa nell’ambito di un procedimento in cui era coinvolta una società poi cancellata, chiarendo che deve essere effettuata nei confronti dei soci di essa, a pena di inammissibilità.
Va innanzitutto ricordato che il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 ha inteso, in particolare, disciplinare lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali. In questa ottica si iscrive l’art. 2495 c.c. che dispone (i) nel suo primo comma, che “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese” e (ii) nel secondo, che “decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”.
Orbene, già con la sentenza n. 4062 del 22 febbraio 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l’iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta la contestuale estinzione della società. Ciò comporta conseguenze non solo dal punto di vista dei rapporti sostanziali della società cancellata, ma anche dal punto di vista processuale, in quanto la cancellazione della società nel registro delle imprese, determinandone altresì l’estinzione, la priva della capacità di stare in giudizio. Ne consegue che, laddove l’estinzione intervenga in pendenza di giudizio nel quale la società sia parte, si determina un evento interruttivo.
Da ciò deriva che la legittimazione sostanziale e processuale, tanto attiva quanto passiva, si trasferisce a norma dell’art. 110 c.p.c. agli ex soci della società, con la conseguenza che, quando l’evento interruttivo determinato dall’estinzione della società per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese non venga fatto constare nel corso del giudizio o intervenga quando non sia più possibile farlo emergere, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società deve provenire dai soci o essere indirizzata a questi ultimi. Quanto precede perché la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale si sia verificato l’evento estintivo, come del resto già chiarito dalla sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, richiamata nell’ordinanza in esame.
Nel caso di specie, l’evento estintivo tuttavia è occorso quando la sentenza che ha concluso il grado precedente di giudizio era già stata pronunciata e prima della scadenza del termine per l’impugnazione. Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha considerato che la stabilizzazione processuale della società estinta operasse anche in una simile circostanza, ritenendo che l’impugnazione della sentenza avrebbe dovuto essere notificata, a pena di inammissibilità, agli ex soci e non alla società cancellata e ormai estinta.
***
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che avrebbe dovuto essere notificato agli ex soci della società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese e ormai estinta e non a quest’ultima.