La segnalazione ‘a sofferenza’ presso la Centrale rischi Bankitalia
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCome noto, ai fini dell’appostazione a sofferenza di un nominativo presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, l’intermediario è tenuto ad una delicata valutazione, che trae spunto dal protratto inadempimento del cliente, ma richiede di ponderare la complessiva situazione patrimoniale del debitore, la quale deve risultare caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile – sebbene non coincidente – con la condizione di insolvenza richiesta per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale (Cass. nn. 7958/2009, 12626/2010, 2309/2013, 15609/2014, 26361/2014, 1725/2015, 2913/2016).
In sostanza, ai fini della segnalazione, rileva una nozione “levior” rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria e di grave e non transitoria difficoltà economica (senza fare necessariamente riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità) (Cass. n. 12626/2010).
Ciò che rileva è dunque la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento (Cass. n. 26361/2014), se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del titolo del credito vantato dalla banca (Cass. n. 12626/2010).
La giurisprudenza di merito (di recente Trib. Firenze 11.8.2017; Trib. Lanciano 12.2.2018; Trib. Paola 9.3.2018; Trib. Belluno 22.3.2018) ha valorizzato l’esigenza che l’intermediario segnalante compia una valutazione incentrata, ad esempio: sulla verifica dell’intera esposizione debitoria del cliente (protesti); sulla esistenza di iniziative giudiziarie, specie se finalizzate al recupero del credito (azioni esecutive, ingiunzioni monitorie provvisoriamente esecutive, sequestri conservativi, ipoteche giudiziali); sulla verifica della capacità di produrre reddito e sulla effettiva consistenza patrimoniale del cliente; sulla generale situazione di allarme riguardo alla complessiva solvibilità del debitore: dati di bilancio, scadimento dell’indice di liquidità, calo del fatturato, andamento del c/c, reclami dei fornitori, rateizzazioni del credito, ritardi dei pagamenti e/o ricorso a mezzi anormali nell’esecuzione degli stessi e simili.