La sanatoria della notificazione inesistente
di Enrico Picozzi Scarica in PDFCass., sez. lav., 25 marzo 2016, n. 6006
Pres. Manna – Est. Boghetich
Impugnazioni civili – notificazione ricorso per cassazione presso il diverso procuratore costituito in primo grado – inesistenza – esclusione (C.p.c. artt. 156, 291, 330, 360 n. 4)
[1] Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di secondo grado, presso il diverso procuratore costituito in primo grado, la proposizione del controricorso con difese nel merito esclude che la prima possa ritenersi inammissibile.
CASO
Un lavoratore propone ricorso volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità della propria collocazione in CIGS. La domanda viene accolta dal Tribunale, la cui pronuncia trova successivamente conferma in secondo grado. A fronte del ricorso per cassazione spiegato dalla società datoriale, il lavoratore eccepisce l’inesistenza della notificazione del gravame, poiché effettuata al procuratore costituito in primo grado e non a quello costituito in grado d’appello.
SOLUZIONE
La Suprema Corte, dopo aver precisato che l’eccezione sollevata si fonda sulla sua consolidata giurisprudenza (v. infra), ritiene nondimeno di respingerla e ciò in base a due distinte rationes. Da un lato in quanto, sebbene l’iter notificatorio si sia perfezionato in violazione dell’art. 330, comma 1, c.p.c., l’intimato non soltanto si è costituito, ma si è persino difeso nel merito, dal quale comportamento si desume che l’atto abbia raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. Dall’altro lato in quanto, la deduzione del vizio processuale è avvenuta in assenza di una puntuale indicazione del pregiudizio che la parte avrebbe in concreto subito dalla violazione in discorso.
QUESTIONI
La comprensione della pronuncia in commento e dell’elemento di novità che la connota suggerisce di richiamare alcuni punti fermi nella giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, la violazione dei criteri indicati dall’art. 330, comma 1, c.p.c. produce una mera nullità della notifica con possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. oppure di sanatoria per costituzione della parte (v. Cass., sez. II, 26 maggio 1994, 5156; Cass., sez. lav., 24 luglio 1998, n. 7283; Cass., sez. lav., 11 giugno 2004, n. 11140). In secondo luogo, nell’ambito della sua elaborazione giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte ha introdotto la categoria dell’inesistenza della notifica, la quale ricorre ogniqualvolta l’atto venga consegnato a persona o in luogo privi di alcun collegamento con il suo effettivo destinatario (per alcune esemplificazioni, cfr. Cass., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 716; Cass., sez. II, 18 febbraio 2008, n. 3970). La gravità di quest’ultima patologia è tale da escludere qualsiasi sanatoria (cfr. Cass., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 759). La novità della sentenza in esame (anticipata da Cass., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13451) è quella di aver ammesso una convalidazione oggettiva per raggiungimento dello scopo (costituzione dell’intimato e sua difesa nel merito) di un’ipotesi tradizionalmente ricondotta alla più ampia categoria dell’inesistenza e quindi di per sé insanabile (cfr. Cass., sez. I, 17 aprile 2007, n. 741; Cass. sez. V, 27 luglio 2012, n. 13477). In sintesi, dunque, l’astratto verificarsi di una situazione di inesistenza della notifica del gravame non determina, in automatico, l’inammissibilità di quest’ultimo, dovendosi in ogni caso valutare se la stessa abbia consentito all’impugnato l’esercizio del proprio diritto di difesa.
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