11 Maggio 2021

La riunione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., 30 marzo 2021, n. 8774, Pres. Di Iasi – Est. Doronzo

[1] Ragionevole durata del processo – Diritto fondamentale – Conseguenti poteri giudiziali – Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili – Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. – Istanza – Requisiti – Valutazione del giudice – Applicabilità nel giudizio di cassazione – Fattispecie (artt. 127, 175 c.p.c.; artt. 82, 115 disp. att. c.p.c.)

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti). (massima ufficiale)

CASO

[1] Nell’ambito della fase di merito di un procedimento introdotto innanzi al TAR da parte di alcuni docenti precari al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, i ricorrenti presentavano regolamento preventivo di giurisdizione – sfociato nel provvedimento che si commenta – chiedendo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, a scapito di quello amministrativo.

In prossimità della camera di consiglio, i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380-ter c.p.c., con la quale domandavano la trattazione congiunta dell’instaurato giudizio in cassazione con altri, aventi il medesimo oggetto e pendenti dinanzi alla Suprema Corte, in quanto in tali differenti procedimenti il p.m. – che nella controversia de qua aveva insistito per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo – aveva rassegnato conclusioni opposte e favorevoli alla posizione dei ricorrenti.

SOLUZIONE

[1] Limitando l’attenzione del presente commento all’istanza di trattazione congiunta dei plurimi procedimenti relativi alla medesima vicenda avanzata dai ricorrenti, la Suprema Corte ha concluso per il rigetto della stessa. Più nel dettaglio, la Corte ha richiamato alcuni suoi precedenti in cui si è affermato che «il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti»; sulla scorta di tali affermazioni, e con specifico riguardo all’istituto rilevante nel caso di specie, «l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dall’art. 115 c.p.c. e art. 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza» (in tal senso, il provvedimento richiama le recenti pronunce di Cass., 27 maggio 2019, n. 14365 e Cass., 10 marzo 2012, n. 3189).

Applicando tali principi alla vicenda in esame, la Cassazione ha rilevato come le ragioni addotte dai ricorrenti nella loro istanza – ossia, il fatto che il p.m. avesse rassegnato conclusioni opposte e a loro favorevoli negli altri procedimenti – non apparissero tali da giustificare un rinvio della decisione del ricorso, considerata l’autonomia dei giudizi, il compiuto esercizio da parte dei ricorrenti del diritto di difesa con riguardo alle conclusioni scritte del p.m., e l’esigenza di assicurare la piena osservanza della previsione di cui all’art. 111, 2°co., Cost., sulla ragionevole durata del processo.

QUESTIONI

[1] Nella vicenda descritta, la Cassazione, adita in via di regolamento preventivo di giurisdizione, è stata chiamata a esprimersi sulla sussistenza dei requisiti che possano giustificare la trattazione congiunta di plurimi procedimenti relativi alla medesima vicenda, tutti pendenti in sede di legittimità.

Quali riferimenti normativi cui muovere nell’argomentazione della propria decisione, la Suprema Corte richiama una serie di disposizioni del codice di rito, tutte orientate, come verrà subito illustrato, a garantire il celere e ordinato svolgimento del giudizio.

Anzitutto, viene ricordato l’art. 127 c.p.c. che, in materia di direzione dell’udienza, accorda al giudice il potere di «fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo»; la norma è generalmente letta in correlazione con il successivo art. 175 che, con riguardo ai poteri del giudice istruttore, gli conferisce tutti quelli «intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento». Secondo alcune pronunce di legittimità (Cass., 24 febbraio 2017, n. 4850; Cass., 25 ottobre 2016, n. 21549), tali norme impongono al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione del processo.

L’attenzione si sposta poi alle disposizioni di attuazione del codice di rito, nel cui ambito, rilevanti ai fini della controversia in esame sono gli artt. 82 e 115, i quali regolamentano le ipotesi di rinvio delle udienze – di prima comparizione, d’istruzione e di discussione della causa -, con una disciplina specifica e finalizzata a evitare ritardi e inutili dispendi di attività processuali.

La possibilità per la parte di presentare istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi attinenti alla medesima vicenda – che giocoforza comporta il rinvio dell’udienza nel corso della quale viene presentata ed eventualmente accolta – è fattispecie non disciplinata tra le ipotesi di rinvio previste dai menzionati artt. 82 e 115 disp. att. c.p.c. Per questo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha ancorato detta possibilità al ricorso di requisiti stringenti, integrati dall’esistenza di ragioni idonee a evidenziare benefici che siano suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta (in questo senso, pure Cass., 1° marzo 2012, n. 3189).

Tali requisiti, con tutta evidenza, non sono stati ravvisati nel caso in esame, dove la trattazione congiunta dei procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione non presentava un beneficio per il processo, bensì esclusivamente un vantaggio per i ricorrenti, che avrebbero potuto trarre profitto dalla circostanza per cui, come ricordato, il p.m. aveva concluso diversamente – e in senso ad essi favorevole – negli altri procedimenti.