La riserva legale nelle S.r.l. semplificate
di Redazione Scarica in PDFLa disciplina delle S.r.l. semplificate presenta ancora numerosi punti da chiarire, il più rilevante dei quali è sicuramente rappresentato dalle regole da applicare in tema di riserva legale.
Come noto, attualmente, possono essere richiamate tre distinte tipologie di S.r.l.:
- la S.r.l. c.d. “ordinaria”, con capitale superiore a 10.000 euro;
- la S.r.l. c.d. “a capitale minimo” o “sottocapitalizzata”, con capitale sociale compreso tra 1 euro e 9.999 euro;
- la S.r.l. semplificata, con capitale sociale compreso tra 1 euro e 9.999 euro, specificatamente disciplinata dall’articolo 2463-bis civ..
Mentre per la S.r.l. ordinaria l’articolo 2430 cod. civ. prevede l’accantonamento a riserva legale di almeno 1/20 degli utili netti d’esercizio, finché la riserva non raggiunge un importo pari a 1/5 del capitale sociale, la disciplina in tema di S.r.l. a capitale minimo richiede l’accantonamento di 1/5 degli utili, fino a quando la riserva, unitamente al capitale sociale, non raggiunge la somma di 10.000 euro.
L’articolo 2463-bis cod. civ., in tema di S.r.l. semplificate, invece, non prevede alcunché.
Ecco quindi il motivo per il quale sono sorti, e permangono, i dubbi interpretativi:
- da un lato, infatti, la S.r.l. semplificata potrebbe essere accomunata alla S.r.l. a capitale minimo, in quanto condividono entrambe lo stesso capitale sociale inferiore a 10.000 euro;
- dall’altro lato, invece, si potrebbe qualificare la disciplina in tema di S.r.l. semplificata come “derogatoria” rispetto a quella della S.r.l. a capitale minimo, sicché, il legislatore, ove abbia inteso richiamare specifiche disposizioni in tema di S.r.l. a capitale minimo lo ha fatto proprio con l’articolo 2463-bis civ.. Mancando un espresso richiamo alla disciplina della riserva legale, quindi, dovrebbe trovare applicazione la disciplina ordinaria in tema di S.r.l., con accantonamento di 1/20 degli utili netti d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2430 cod. civ..
La dottrina maggioritaria ha abbracciato la prima tesi, sebbene non siano mancati autori che hanno riconosciuto validità anche alla seconda interpretazione.
Volendo invece richiamare i chiarimenti di prassi, giova sottolineare che il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 892/2013 ha ritenuto applicabile, anche alle S.r.l. semplificate, la speciale disciplina prevista per le S.r.l. a capitale minimo.
Se, infatti, è vero che alle S.r.l. semplificate si applicano le norme sulle S.r.l. in quanto compatibili, “trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere elementi di incompatibilità con l’applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell’articolo 2463 cod. civ., che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la successiva patrimonializzazione della società”.
Stante l’attuale incertezza interpretativa, si consiglia, pertanto, di seguire prudenzialmente la disciplina dettata dall’articolo 2463 cod. civ., e accantonare quindi 1/5 degli utili, fino a quando la riserva, unitamente al capitale sociale, non abbia raggiunto l’importo di 10.000 euro.
D’altra parte, sottovalutare la disciplina in commento potrebbe portare gravi conseguenze, considerato il disposto dell’articolo 2627 cod. civ., il quale punisce con l’arresto fino ad un anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
Sul punto, al fine di favorire il corretto accantonamento degli utili a riserva legale, si precisa che, per le S.r.l. a capitale minimo (e, quindi, in virtù di quanto sopra esposto, anche per le S.r.l. semplificate), deve essere verificato il rispetto del c.d. “doppio limite”.
Nella determinazione degli utili da accantonare a riserva legale, infatti, sebbene trovi applicazione la speciale disciplina dettata dall’articolo 2463 cod. civ., non è derogata la norma ordinaria (articolo 2430 cod. civ.).
Pertanto, se la S.r.l. semplificata ha un capitale sociale pari a 1 euro, sarà necessario accantonare 1/5 degli utili, fino a quando la riserva legale accantonata non diventa pari a 9.999 euro.
Tuttavia, se il capitale sociale della S.r.l. semplificata è pari ad euro 9.000, non sarà sufficiente accantonare 1.000 euro di riserva legale (raggiungendo così la soglia dei 10.000 euro nella somma della capitale sociale e della riserva).
Continua infatti a trovare applicazione anche l’articolo 2430 cod. civ., ragion per cui la riserva legale deve comunque raggiungere un importo pari a 1/5 del capitale sociale (ovvero 1.800 euro).
È questo quanto chiarito dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 892/2013), il quale, tuttavia, specifica che “in seguito al superamento della soglia dei 10.000 euro, l’accantonamento verrà eseguito applicando il criterio ordinario del ventesimo degli utili di cui all’articolo 2430 cod. civ. e non, invece, quello integrativo del quinto di cui all’articolo 2463, comma 5, cod. civ., applicabile solo al disotto della soglia dei 10.000 euro”.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“