5 Aprile 2016

La ripartizione della giurisdizione in relazione alle liti catastali

di Luigi Ferrajoli Scarica in PDF

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2950/2016dirimono una lite tra privati concernente l’accertamento della titolarità di alcune porzioni immobiliari chiarendo come opera il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario con particolare riferimento alle materie devolute alla cognizione del giudice speciale ex art.2 del D.Lgs. n.546/92.

Con un’articolata impugnazione due privati comproprietari di un appartamento, un box e due cantine convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma la proprietaria di altre unità immobiliari site nel medesimo condominio allo scopo di ottenere una sentenza accertativa circa la titolarità delle rispettive porzioni immobiliari, denunciando, tra l’altro, anche l’erronea identificazione catastale delle unità controvertite, conseguentemente chiedendo al giudice adito che ordinasse agli Enti preposti, tra i quali l’Agenzia del territorio, di operare correzioni e rettifiche catastali di vario genere tra cui anche l’inserimento di un nuovo subalterno al fine direttificare le erronee iscrizioni catastali.

Il Tribunale ordinario con sentenza confermata anche dal Giudice dell’Appellodenegava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice speciale, individuato nella Commissione Tributaria territorialmente competente, in ordine ai capi della domanda concernenti la rimodulazione catastale previa disapplicazione dell’attuale inquadramento delle unità immobiliari in contesto, ritenendo che le risultanze catastali non spieghino alcuna influenza tra i privati e che non possano costituire titolo per l’attribuzione di diritti di natura privatistica.

A parere del Giudice di merito, dunque, gli attori, una volta muniti di un valido titolo giudiziale all’esito dell’eventuale sentenza civile di accertamento della titolarità dei loro diritti, avrebbero dovuto convenire nella sede preposta (i.e.: innanzi al giudice tributario) onde chiedere all’Amministrazione l’adeguamento dei dati catastali.

La Corte di Cassazione nella composizione a Sezioni Unite coglie l’occasione per chiarire i limiti tra giurisdizione ordinaria e speciale avendo riguardo alla circostanza se il diritto controverso appaia di natura tributaria ovvero civilistica.

In particolare, i giudici della Suprema Corte nel richiamare la disposizione di cui all’art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92, laddove prescrive che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di  una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”, ribadiscono, sulla scorta di una precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità, come nell’ambito di una controversia tra privati, come quella all’esame, la mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva determini l’assenza del rapporto tributario.

La Corte, affievolendo il principio della devoluzione della causa ratione materiae alla giurisdizione tributaria, impone la sussistenza del rapporto tributario affinché possa investirsi della questione il giudice tributario, il quale è chiamato a conoscere delle vertenze, sia pure concernenti atti di natura catastale, che riguardinol’assoggettamento a tributi ovvero la loro esatta determinazione con riferimentoall’entità ovvero alla debenza degli stessi, e non, invece, l’attribuzione di diritti di natura privatistica, come nel caso controverso in cui il diritto controverso tra le parti eral’attribuzione di un titolo di proprietà.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza afferma il seguente principio di diritto: “appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà: e in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario. Qualora e nel momento in cui, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti,le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, (anche al fine di adeguarli all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini), la giurisdizionenon può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi; e la giurisdizione andrà ovviamente attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge”.