8 Maggio 2018

La rinuncia al pignoramento determina l’inefficacia e l’estinzione della procedura, ma non preclude la decisione dell’opposizione all’esecuzione

di Ruggero Siciliano Scarica in PDF

Trib. Termini Imerese, ord. 25 aprile 2017; Dott.ssa Maria Margherita Urso

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Rinuncia agli atti dell’esecuzione – Estinzione del processo (Cod. proc. civ., artt. 543, 545, 615, 629, 632)

[1] Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva a seguito della rinuncia al pignoramento da parte del creditore procedente anche se pende opposizione all’esecuzione.

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Erogazioni previdenziali – Impignorabilità relativa – Opposizione all’esecuzione – Rinuncia agli atti dell’esecuzione – Condanna alle spese – Ammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 545, 615; l. 12 giugno 1984 n. 222, art. 2; d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602; art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con l. 1 dicembre 2016, n. 225)

[2] Qualora sia stata proposta dal debitore opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., il giudice dell’esecuzione, che accerti che il pignoramento era stato eseguito in violazione dei limiti posti dall’art. 545 c.p.c., deve statuire sulle spese di lite, anche nel caso in cui il creditore abbia rinunciato al pignoramento.

CASO

[1-2] Un contribuente è debitore nei confronti dell’erario di circa trentamila euro per imposte e tributi.

A seguito di assunzione d’informazioni, l’agente della riscossione territorialmente competente accerta che l’INPS è a sua volta debitore nei confronti del contribuente di 12.000,00 euro, per arretrati di pensione ordinaria d’invalidità.

L’agente della riscossione sottopone le somme a pignoramento presso l’INPS, in qualità di terzo ex artt. 543 e ss. c.p.c., al fine di recuperare il credito tributario.

Segnatamente, l’agenzia notifica all’INPS un pignoramento per l’importo di 32.210,34 euro, assoggettando tuttavia a pignoramento soltanto la somma di 12.000,00.

Il contribuente dopo aver avuto ricevuto la notifica del pignoramento, presenta all’agente della riscossione un’istanza di definizione agevolata ex art. 6 d. l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con l. 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali).

Al contempo il debitore propone opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., deducendo come motivo principale l’impignorabilità assoluta delle somme, sia in ragione della loro natura di emolumento assistenziale sia per la violazione, da parte del creditore procedente, del limite di pignorabilità fissato dall’art. 545, 7° comma, c.p.c.

Il pignoramento, secondo quanto dedotto dal debitore esecutato, era stato eseguito senza rispettare il limite della misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà pari a 672,78 euro.

Il debitore propone inoltre, nel ricorso di opposizione all’esecuzione, istanza di sospensione della procedura esecutiva.

A seguito dell’opposizione, il creditore procedente rinuncia alla procedura esecutiva e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione totale delle spese di lite. 

SOLUZIONE

[1-2] Il tribunale di Termini Imerese con l’ordinanza in epigrafe dichiara estinto il procedimento d’esecuzione presso terzi in virtù della rinuncia da parte del creditore.

Il giudice dell’esecuzione inoltre afferma che il pignoramento era stato eseguito dall’agente della riscossione in violazione del limite vitale fissato dall’art. 545, 7° comma c.p.c. e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza condanna l’agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del debitore esecutato.

QUESTIONI

[1-2] Il provvedimento in esame offre alcuni interessanti spunti di riflessione sulle questioni processuali ad esso sottese.

Nel caso di specie rileva in primo luogo il rapporto tra la normativa sulla definizione agevolata dei ruoli esattoriali introdotta con la art. 6 d. l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con l. 1 dicembre 2016, n. 225 ed il processo civile.

La presentazione della c.d. istanza di rottamazione esattoriale sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda medesima.

L’agente della riscossione, limitatamente ai suddetti ruoli, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Nel procedimento oggetto d’analisi il debitore esecutato, dopo aver presentato domanda di definizione agevolata dei ruoli esattoriali oggetto del pignoramento presso terzi, ha proposto opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.

L’agente della riscossione siciliano ha quindi rinunciato all’azione esecutiva.

Ai fini della comprensione delle tematiche che emergono dal provvedimento esaminato, giova adesso analizzare il rapporto tra la rinuncia agli atti ed il potere cognitivo del giudice dell’esecuzione.

La rinuncia agli atti è una delle ipotesi che conducono all’estinzione del processo esecutivo contemplate dal codice di rito all’art. 629. La rinuncia proviene sempre e necessariamente dal creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo.

Non è richiesta l’accettazione della rinuncia da parte del debitore, poiché egli non può pretendere la prosecuzione del processo esecutivo alla quale non avrebbe comunque interesse.

A seguito della rinuncia e della conseguente estinzione del processo esecutivo ne derivano effetti differenti a seconda che l’estinzione si sia verificata prima o dopo della conclusione della vendita forzata. Nel caso di estinzione antecedente alla vendita, come nella vicenda qui analizzata, tutti gli atti del processo esecutivo divengono inefficaci ed il pignoramento pertanto può produrre effetti meramente processuali e non sostanziali.

Nell’ipotesi di estinzione dopo la vendita, invece, la vendita resta ferma e il ricavato viene consegnato al debitore esecutato (sul tema, v. Luiso, F.P., Diritto processuale civile, Milano, 2015, IV, 307).

Nel provvedimento in esame, il giudice dell’esecuzione non si è limitato a dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura.

Ed infatti, la opposizione all’esecuzione aveva dato inizio a un incidente di cognizione.

Il giudice dell’esecuzione quindi ha compiuto un esame nel merito dei motivi di opposizione dedotti dal debitore.

Il giudice dell’esecuzione ha accertato che era stato violato il limite di impignorabilità fissato dall’art. 545, 7° comma, c.p.c., ed ha condannato il creditore procedente alle spese coerentemente al principio della soccombenza virtuale.

In ciò risiede l’aspetto degno di maggior interesse della vicenda esaminata, nella quale il giudice ha effettuato un’indagine nel merito delle questioni processuali rilevanti e correttamente ha condannato alle spese il creditore procedente risultato soccombente virtuale a seguito dell’incidente di cognizione.