8 Ottobre 2024

La riduzione o l’annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società dall’Agenzia delle Entrate comporta la riduzione o l’annullamento anche dell’accertamento emesso nei confronti del socio

di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. V, Ord., 20/09/2024, n. 25267

Parole chiave: avviso di accertamento – socio – utili extracontabili – cartella di pagamento – impugnazione – annullamento – riduzione dell’utile extracontabile della società

Massima: Nel caso di emissione dell’avviso di accertamento nei confronti del socio relativo alla percezione di utili extracontabili non dichiarati, l’imposta concretamente dovuta dal socio successivamente all’ iscrizione a ruolo della cartella di pagamento deve essere ricalcolata, dopo che sia intervenuta, a seguito di sentenza del giudice tributario, la riduzione  dell’accertamento dell’utile extracontabile emesso nei confronti della società, in quanto quest’ultimo costituisce l’antecedente logico-giuridico per l’accertamento dei redditi da partecipazione dei soci.”

Disposizioni applicate: art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 336 c.p.c.

La vicenda trae origine dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un avviso di accertamento relativo ad utili extracontabili non dichiarati e percepiti dal socio di una s.r.l., in quanto detentore di una partecipazione del 40% all’interno della stessa.

Successivamente, tale avviso diventava definitivo a seguito del rigetto, da parte della commissione tributaria provinciale di Brindisi, del ricorso presentato avverso lo stesso dal socio e della mancata proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza di rigetto da parte di quest’ultimo; l’Agenzia delle Entrate procedeva pertanto ad iscrivere a ruolo e a notificare la cartella di pagamento relativa alle maggiori imposte accertate.

In seguito a tale notifica, il socio proponeva ricorso avverso tale cartella di pagamento, chiedendo quantomeno la riduzione della somma dovuta e deducendo, a sostegno di tale richiesta, che nei confronti della società l’avviso di accertamento relativo agli utili extracontabili era stato parzialmente annullato dalla commissione tributaria provinciale di Brindisi.

Il ricorso presentato avverso la cartella di pagamento veniva in prima battuta dichiarato inammissibile dalla commissione tributaria provinciale, motivo per cui il socio proponeva impugnazione presso la commissione tributaria regionale, che invece accoglieva l’appello, sostenendo che la pretesa dell’Agenzia delle Entrate, se pur fondata su una cartella di pagamento di per sé formata legittimamente, era sostanzialmente infondata e che, pertanto, a seguito dell’annullamento parziale dell’accertamento emesso nei confronti della società e in conformità con il rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione,  l’Agenzia delle Entrate avrebbe quantomeno dovuto rideterminare l’importo dovuto dal socio.

L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, sostenendo che l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento avvenute ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 erano da considerarsi legittime, in quanto fondate su un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito della mancata impugnazione della sentenza di rigetto emessa dalla commissione tributaria provinciale di Brindisi, relativamente al ricorso presentato avverso il medesimo avviso dal socio. L’Agenzia delle Entrate sottolineava quindi l’autonomia dell’accertamento emesso nei confronti del socio, rispetto a quello – all’epoca ancora sub iudice – emesso nei confronti della società.

Al fine di risolvere il caso, la Cassazione ha fatto riferimento al proprio orientamento (espresso nella richiamata sentenza Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758) secondo cui, a seguito dell’intervento di una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l’atto da cui dipende la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale.

Nel caso di specie, il richiamo a quest’orientamento si giustifica considerando che la giurisprudenza di legittimità riconosce l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle Entrate e la società, all’esito del quale sia stata accertata l’insussistenza di utili extracontabili della medesima, rispetto alle controversie riguardanti i maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati che i soci abbiano percepito. Quest’orientamento si spiega alla luce della considerazione per cui l’accertamento nei confronti della società costituisce l’antecedente logico-giuridico dell’accertamento dei redditi da partecipazione  dei soci, col risultato che, ove vi sia  una sentenza che, come nel caso in esame, riduca l’utile extrabilancio dell’ente rispetto a quello accertato in via presuntiva dall’amministrazione finanziaria,  ne consegue necessariamente la riduzione – in pari misura percentuale  – del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci, come espresso anche nelle Ordinanze n. 40844 del 20/12/2021 e n. 1574 del 26/01/2021 richiamate dalla Corte.

Per le ragioni sopra esposte, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando così la sentenza della commissione tributaria regionale.

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