7 Febbraio 2023

La riduzione del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2022, n. 23418 – Pres. Orilia – Rel. Trapuzzano

Massima: “Il potere, attribuito al giudice dall’art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo se concorrono giusti motivi non si sottrae all’obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 per l’emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall’art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché le ragioni che li caratterizzano come giusti, devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate e accolte e, dall’altro lato, che sia stato garantito il diritto di difesa del debitore ingiunto”.

CASO

Una società chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di persona residente in Svizzera, instando espressamente perché ne venisse concessa la provvisoria esecuzione e affinché fosse ridotto il termine per proporre opposizione, in considerazione della rilevanza della somma, dell’infondatezza delle contestazioni mosse da controparte per sottrarsi al pagamento, del tempo trascorso e della necessità di attivare l’esecuzione forzata in un paese straniero, una volta ottenuto il titolo esecutivo.

La domanda monitoria veniva accolta e il giudice assegnava all’ingiunto il termine di quaranta giorni per interporre opposizione.

Ciononostante, l’atto di citazione introduttivo della stessa veniva notificato una volta scaduto il suddetto termine, ma entro quello di sessanta giorni previsto dall’art. 641, comma 2, c.p.c. per il caso in cui l’intimato risieda in uno Stato non appartenente all’Unione europea.

Il Tribunale di Tivoli dichiarava la tardività dell’opposizione e, nel contempo, la nullità del decreto ingiuntivo, per assenza di motivazione in merito alla riduzione del termine di cui all’art. 641, comma 2, c.p.c.

La Corte d’Appello di Roma confermava la tardività e la conseguente inammissibilità dell’opposizione, ma riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato il decreto ingiuntivo, in quanto l’omessa motivazione circa l’abbreviazione del termine per l’opposizione, in realtà, non poteva dirsi sussistente, dal momento che l’accoglimento della relativa richiesta, debitamente argomentata in ricorso, era da reputarsi fondato sulle stesse ragioni addotte dal ricorrente e implicitamente richiamate nel provvedimento monitorio e, in ogni caso, doveva essere dedotta – quale motivo di nullità – con l’opposizione tempestiva; pertanto, la sua proposizione dopo la scadenza del termine concesso aveva comportato la cristallizzazione del decreto ingiuntivo, divenuto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

La sentenza di secondo grado era impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, quando il ricorrente ha esposto nel ricorso le ragioni che fondano la richiesta di abbreviazione del termine per l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deve ritenersi che il giudice le abbia lette e vagliate, con la conseguenza che il provvedimento di accoglimento della domanda monitoria che assegni al debitore un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 641, comma 1, c.p.c. va considerato validamente assunto, in quanto motivato per relationem, mediante rinvio implicito alle argomentazioni addotte dal ricorrente.

QUESTIONI

[1] L’art. 641 c.p.c. stabilisce che, con il provvedimento di accoglimento del ricorso monitorio, al debitore viene ingiunto di pagare la somma (o di consegnare la cosa) dovuta entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, con l’avvertimento che, nel medesimo termine, può proporre opposizione.

Tuttavia, qualora il debitore risieda all’estero, il comma 2 del medesimo art. 641 c.p.c. stabilisce che il termine per l’opposizione è di cinquanta o di sessanta giorni, a seconda che il destinatario dell’ingiunzione risieda, rispettivamente, in uno Stato appartenente o non appartenente all’Unione europea.

In tutti i casi, il termine per l’opposizione, in presenza di giustificati motivi, può essere aumentato o ridotto, con provvedimento motivato, nei limiti fissati sempre dal comma 2 dell’art. 641 c.p.c., purché il ricorrente ne abbia fatto richiesta (non potendo tale provvedimento essere assunto d’ufficio); l’istanza, pur dovendo essere manifestata in modo inequivoco, non richiede l’utilizzo di formule sacramentali, essendo necessario e sufficiente che i giusti motivi sui quali è fondata siano debitamente rappresentati.

Va ricordato che, di converso, l’opponente, nel regime anteriore alle modifiche apportate all’art. 645 c.p.c. dalla l. 218/2011, poteva assegnare al creditore opposto un termine di comparizione inferiore a quello legale, ma, in questo caso, era tenuto a costituirsi in giudizio entro cinque (anziché dieci) giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, giusta quanto stabilito dall’art. 165 c.p.c., a pena di improcedibilità dell’opposizione.

Venendo all’analisi dell’ordinanza che si annota, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’obbligo di motivazione cui fa riferimento il comma 1 dell’art. 641 c.p.c., attiene al provvedimento che accoglie non solo la domanda monitoria, ma pure l’istanza di abbreviazione del termine per interporre opposizione; ciò, peraltro, non significa che vadano esplicate le ragioni che hanno indotto a reputare fondata l’istanza del ricorrente, visto che, di regola, debbono ritenersi implicitamente richiamati i motivi addotti a fondamento della stessa, che vengono portati a conoscenza del debitore con la notifica – oltre che del decreto ingiuntivo – del ricorso.

Quindi, secondo questa impostazione, le ragioni sulle quali il creditore ha fondato la richiesta di abbreviazione del termine per proporre opposizione hanno da intendersi lette e vagliate dal giudice e, così, enunciate nel provvedimento di accoglimento, per effetto di rinvio implicito a esse.

Per la ricorrente, invece, il fatto che fosse stato assegnato il termine di quaranta (anziché di sessanta) giorni, ossia quello fissato in via ordinaria dall’art. 641, comma 1, c.p.c., doveva considerarsi una svista del giudice, che, utilizzando il modulo prestampato normalmente utilizzato per l’emissione del decreto ingiuntivo, non si era avveduto del fatto che l’ingiunta risiedeva all’estero (e, precisamente, in uno Stato non appartenente all’Unione europea); pertanto, la presunta riduzione del termine andava considerata il frutto non già di una valutazione e decisione meditatamente assunta, ma – come detto – di una svista, che aveva indebitamente leso il diritto di difesa della debitrice.

La Corte d’appello di Roma prima e la Corte di cassazione poi hanno respinto questa tesi, evidenziando che ricorso monitorio e decreto ingiuntivo – che debbono entrambi essere portati a conoscenza dell’ingiunto mediante notifica – formano un corpo unico, integrandosi la motivazione del secondo con le deduzioni contenute nel primo, sicché non possono essere letti in chiave atomistica e parcellizzata, ma debbono costituire oggetto di una disamina complessiva e sinergica.

A fronte del dato oggettivo risultante dall’integrazione del decreto monitorio con le motivazioni addotte nel ricorso a fondamento della richiesta di abbreviazione del termine ai sensi dell’art. 641, comma 2, c.p.c., non residuano margini valutativi per indagare, in base a considerazioni di carattere puramente soggettivistico, se il giudice abbia effettivamente voluto accogliere la domanda di riduzione o abbia incautamente indicato quello previsto in via ordinaria. In altre parole, la corrispondenza tra l’istanza motivata del ricorrente e il provvedimento di abbreviazione assunto con il decreto di accoglimento consente di fondare l’uno sulle argomentazioni addotte a sostegno dell’altra e, così, di ritenere soddisfatto l’obbligo motivazionale imposto dal legislatore.

Quando, come nel caso di specie, l’opposizione sia stata proposta tardivamente, il decreto ingiuntivo dev’essere confermato.

Invece, qualora, all’esito del giudizio di opposizione, il provvedimento monitorio venga revocato, non permane alcun effetto del suo contenuto sostanziale e, di conseguenza, non solo il titolo esecutivo non si forma (se la provvisoria esecuzione non era stata concessa ai sensi degli artt. 642 o 648 c.p.c.) o viene definitivamente meno (se il decreto ingiuntivo era stato munito della clausola di provvisoria esecuzione), ma non si forma nemmeno alcun giudicato, non permanendo alcun effetto del suo contenuto sostanziale (così Cass. civ., sez. III, 7 settembre 2022, n. 26397). In altre parole, la revoca del decreto ingiuntivo non incide ai soli fini dell’azione esecutiva (nel senso di impedirla), ma determina la caducazione di ogni ulteriore effetto connesso alla pronuncia monitoria, come si evince dall’art. 653 c.p.c., ove si prevede che l’accoglimento parziale dell’opposizione fa sì che il decreto ingiuntivo non sopravviva nemmeno in parte, essendo il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza (sicché, a fortiori, la revoca integrale non può consentire la sopravvivenza di alcun effetto).

D’altra parte, l’accoglimento dell’opposizione comporta la caducazione definitiva del decreto ingiuntivo, nel senso che l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello non ne determina la reviviscenza quale titolo esecutivo.

Da ultimo, va rammentato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, quando il debitore ingiunto lamenti di non essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo per nullità della notifica, lo strumento utilizzabile non è lo speciale procedimento delineato dall’art. 188 disp. att. c.p.c. (che può essere attivato solo in caso di inesistenza o di radicale mancanza della notifica, ovvero di completa inerzia del creditore, che rinunci ad avvalersi del decreto, astenendosi dal tentarne la notifica nel termine perentorio di legge), ma l’opposizione, eventualmente tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c. (così, di recente, Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2022, n. 33516, in un caso di asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata a società avente sede legale in uno Stato estero sulla base delle disposizioni dettate dal Regolamento CE 1393/2007, con modalità che, secondo il giudice italiano, non garantivano con sufficiente certezza la conoscenza o la conoscibilità dell’atto da parte del debitore ingiunto).

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