La riduzione del capitale al servizio della assegnazione agevolata
di Fabio Landuzzi Scarica in PDFLa “assegnazione” di beni ai soci, come noto, non è un’operazione codificata nella disciplina civilistica. L’assegnazione è infatti una modalità con cui la società dà esecuzione ad una decisione di distribuzione ai soci di una parte del proprio patrimonio netto, o dell’intero patrimonio se è attuata nella fase liquidatoria dell’ente; la peculiarità è che con l’assegnazione la società assolve all’obbligazione di restituzione, di riserve di utili o di capitale, nei confronti dei soci non attraverso il denaro, bensì in natura.
Poiché l’assegnazione ha quindi come presupposto una decisione, che compete ai soci e non agli amministratori della società, che si sostanzia in una diminuzione del patrimonio netto, la sua corretta esecuzione richiede necessariamente una particolare attenzione al rispetto della disciplina civilistica e statutaria. A questo riguardo, i punti principali di attenzione variano a seconda che la diminuzione del patrimonio interessi o meno il capitale sociale della società.
In caso di riduzione del capitale sociale, occorre in primo luogo rispettare il termine posto dagli artt. 2445 (per le Spa) e 2482 (per le Srl), c.c., ovvero che la decisione può essere eseguita solo trascorsi 90 giorni dalla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese ed a condizione che non vi siano opposizioni dei creditori sociali. Il termine dei 90 giorni diviene particolarmente sensibile nel caso della assegnazione agevolata di cui alla Legge di Stabilità 2016, tenuto conto che per beneficiare degli effetti premiali della disposizione di legge l’operazione deve essere attuata non oltre il 30 settembre 2016; se poi consideriamo iltermine di sospensione feriale del mese di agosto, ciò significa che onde incorrere nel rischio di fuoriuscire dal perimetro temporale dell’agevolazione, la delibera di riduzione del capitale non deve essere iscritta al registro imprese oltre il mese di maggio.
Un secondo aspetto da non sottovalutare attiene alla legittimità societaria di una riduzione di capitale attuata mediante assegnazione di beni in natura e non di denaro. Il punto era piuttosto dibattuto in dottrina, in particolare prima della riforma societaria del 2004, in quanto si riteneva che una decisione assunta a maggioranza e che si sostanziasse nella esecuzione della delibera di riduzione del capitale mediante assegnazione di beni, e non di denaro, potesse ledere la par condicio dei soci in quanto i beni sono sempre di incerta valutazione.
L’orientamento prevalente accede però alla tesi favorevole alla applicazione anche in questa circostanza del principio maggioritario, mediante l’inserimento nello statuto sociale di una clausola che specificamente preveda tale possibilità. L’Orientamento societario n. 9/2009 del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato espressamente afferma che:
- nello statuto è ammissibile la clausola che consente la riduzione del capitale sociale mediante l’assegnazione di beni in natura;
- tale clausola può essere inserita nello statuto anche a maggioranza;
- in presenza di questa previsione statutaria, la delibera di riduzione può essere assunta dai soci a maggioranza purché non violi il principio della parità di trattamento tra soci.
Un ulteriore aspetto da non sottovalutare riguarda il caso del socio che, in occasione della sottoscrizione del capitale sociale, avesse conferito in società uno o più beni in natura; ebbene, questo socio non ha titolo di pretendere che in esecuzione della delibera di riduzione del capitale gli sia restituito lo stesso bene – ad esempio, un immobile – che egli aveva apportato originariamente in società. Infatti, il rimborso a cui è diretta l’assegnazione del bene al socio va visto esclusivamente sotto il profilo quantitativo e non qualitativo, ovverosia deve avere ad oggetto la quantità di capitale (patrimonio) al socio spettante, ma senza alcuna esigenza di ripristinare sotto il profilo qualitativo la situazione preesistente al conferimento in società.