9 Dicembre 2020

La richiesta di produzione della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’interessato ha diritto di ottenere tutta la documentazione decennale relativa ad un determinato rapporto posto in essere negli ultimi dieci anni, senza dover motivare la richiesta e anche se il rapporto è cessato (da non oltre dieci anni): «l’art. 119, comma 4, TUB riconoscendo al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dall’attualità del rapporto cui la documentazione richiesta si riferisce, ferma restando la richiedibilità di tali documenti a quelli relativi agli ultimi dieci anni» (Cass. n. 11004/2006; conf. Cass. 22183/2016).

L’esercizio del diritto in questione non è subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali (Cass. n. 6975/2020; Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 25158/2020).

La pretesa alla documentazione bancaria si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.). L’art. 119, comma 4, TUB va dunque interpretato, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso che esso attribuisce alla clientela bancaria il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma (ex multis Cass. n. 4598/1997; Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 11004/2006).

Nella fattispecie, non trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può pertanto negarsi il diritto (primario) del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata (Cass. n. 3875/2019; Cass. n. 31649/2019; Cass. n. 25158/2020). Quanto precede poiché il diritto del cliente di acquisire la documentazione bancaria ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica finale e non puramente strumentale (da ultimo, Cass. n. 25158/2020.).

Ai fini del reperimento della documentazione bancaria, non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto cui si riferiscono i documenti richiesti in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad es., i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (Cass. n. 31649/2019; Cass. n. 21472/2017; Cass. n. 5091/2016; Cass. n. 22183/2015; Cass. n. 11004/2006).

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