17 Dicembre 2024

La richiesta di produzione del contratto di finanziamento

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nonostante l’art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB) sia rubricato «Comunicazioni periodiche alla clientela» e il quarto comma preveda il diritto di ottenere copia della documentazione relativa  «a singole operazioni» poste in essere negli ultimi dieci anni, è diffuso il convincimento che anche il contratto di finanziamento rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 119 TUB. In tal senso, si sono espressi alcuni tribunali (Trib. Sassari 21.12.2015; Trib. Lucca 23.4.2019; Trib. Urbino 21.6.2021), sebbene non manchino decisioni di diverso avviso (Trib. Catania 14.1.2020; Trib. Massa 2.11.2020; App. Torino 28.3.2022; Trib. Genova 7.3.2023 n. 614).

La Corte di Cassazione, in sostanziale adesione al primo degli orientamenti, ha ritenuto applicabile l’art. 119, comma 4, TUB anche ai contratti, riconoscendo al cliente il diritto di ottenere copia dei contratti stipulati negli ultimi dieci anni (Cass. n. 22183/2015; Cass. n. 12178/2020; Cass. 4064/2024).

Ad ogni buon conto, l’obbligo dell’intermediario creditizio di fornire al cliente copia del contratto di finanziamento – che, secondo la Cassazione, configura un suo diritto autonomo (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 1669/2007) – trova il proprio fondamento nel dovere generale della banca di agire secondo i principi di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Tali disposizioni impongono a ciascuna parte di adottare quei comportamenti che, pur non comportando un sacrificio apprezzabile da parte propria e a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a tutelare gli interessi dell’altra parte: «tra i doveri di comportamento o scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento » (così Cass. n. 12093/2001; conf. Trib. Lucca 27.2.2019 e 23.4.2019; Trib. Lagonegro 13.1.2020; Trib. Massa 2.11.2020; Trib. Pistoia 14.9.2021; Trib. Patti 18.4.2023 n. 382).

Inoltre, si segnala la posizione espressa da altra parte della giurisprudenza di merito (Trib. Bari 16.11.2021; App. Roma 19.7.2022; Trib. Genova 7.3.2023 n. 614; Trib. Patti 18.4.2023 n. 382.) e dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF Milano n. 20220/2020 e n. 1588/2021; ABF Napoli n. 13646/2021. ABF Bari n. 13910/2021; Collegio di coordinamento ABF n. 15404/2021), secondo cui il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione contrattuale ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUB. In tale contesto, la banca è obbligata ad un dovere specifico di protezione del cliente, che si traduce nel dovere di fornire il supporto documentale relativo ai contratti stipulati. L’obbligo di consegnare copia del contratto è previsto dal primo comma dell’art. 117 TUB, senza vincoli temporali, salvo la prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dalla chiusura del rapporto.

Ricapitolando: «sia che si ritenga che il diritto del cliente di ottenere copia dei contratti (di conto corrente, di apertura di credito, ecc.) sia fondato sull’(interpretazione estensiva o analogica dell’) art. 119, 4º comma, T.U.B., come sembra preferibile, sia che si ritenga che il diritto stesso sia fondato sul combinato disposto dell’art. 117, 1º comma, T.U.B., e degli artt. 2946 e 2935 c.c., sia infine che si ritenga sia fondato sul principio di buona fede oggettiva o correttezza, il risultato non cambia: il cliente ha diritto di ottenere copia dei contratti stipulati negli ultimi dieci anni» (E. Minervini).

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