La revoca dell’assegno divorzile non fa perdere il già maturato diritto alla quota di TFR del coniuge
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, 19/02/2021, n. 4499
Quota TFR al coniuge divorziato – assegno divorzile – revoca e decorrenza
(art. 12 bis Legge 898/70)
Il diritto alla quota del T.F.R. spetta all’ex coniuge titolare di assegno divorzile se il trattamento è stato corrisposto all’altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio. La sopravvenuta revoca dell’assegno opera ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda, e non ha effetto sui diritti già acquisiti collegati all’assegno.
CASO
Nell’ambito di un giudizio di divorzio, la Corte d’appello di Messina ha confermato il provvedimento del tribunale che riconosceva all’ex coniuge il 40% del trattamento di fine rapporto del marito, percepito in epoca successiva a quella in cui la moglie aveva conseguito il diritto all’assegno divorzile (sentenza del 7 novembre 2005 n. 2075).
Tuttavia, nel 2013, il tribunale di Messina aveva revocato l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, sicché alla data di presentazione della domanda di attribuzione della quota del T.F.R., in data 8 settembre 2014, la stessa non sarebbe più stata titolare di un assegno di divorzio.
L’uomo ricorre in Cassazione deducendo l’errata e falsa applicazione della L. n. 898/1970, art. 12-bis e quindi l’ingiusto riconoscimento all’ex moglie di una quota del T.F.R., per mancanza dei requisiti di legge, ossia la titolarità dell’assegno di divorzio.
La Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per il riconoscimento della quota d’indennità di fine rapporto spettante al coniuge, l’esistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui è maturato per l’altro il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto. E’ in quel momento che deve sussistere il requisito della titolarità dell’assegno di divorzio.
SOLUZIONE
La Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso.
I provvedimenti che contengono disposizioni economiche per il coniuge debole o per i figli, hanno efficacia rebus sic stantibus, ossia hanno piena efficacia e stabilità fino alla modifica o revoca degli stessi.
Il successivo provvedimento che viene a modificare quanto statuito, produrrà i suoi effetti dalla relativa domanda, lasciando fermo il diritto all’assegno di divorzio per il pregresso periodo – corrispondente al giudicato che si è già formato – e come tale entrato a far parte del patrimonio dell’ex coniuge. La modifica ha quindi un effetto ex nunc.
In base ai principi costantemente affermati dalla Cassazione in materia di revisione dell’assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, rimangono inalterati fino a quando non intervenga una modifica di tale provvedimento.
Non è rilevante il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che la decisione giudiziale di revisione non può avere una decorrenza anticipata riferita al momento del fatto innovativo, ma decorre sempre dalla data della domanda di modifica (Cass. Civ. 22/05/2009 n. 11913 e Cass. Civ. 30/07/2015 n. 16173).
QUESTIONI
La Cassazione conferma il proprio orientamento. Il caso è analogo a quello esaminato nella citata sentenza del 2009, in cui il marito, qualche anno dopo che la moglie aveva ricevuto una cospicua eredità dalla madre, aveva chiesto la revoca dell’assegno divorzile, con decorrenza anticipata a tale momento, coincidente con il mutamento delle condizioni economiche della donna.
Nello stesso periodo l’uomo aveva incassato il suo T.F.R. sul quale moglie, in forza della titolarità dell’assegno divorzile, avrebbe potuto chiedere l’attribuzione della quota spettante per legge.
La Corte suprema aveva ribadito che fino al provvedimento di modifica – e con effetto dal momento della domanda – il giudicato produce tutti i suoi effetti, in positivo e in negativo.
L’assegno di divorzio attribuito sarà dovuto fino a tale momento e, ugualmente, fino a tale momento la sua attribuzione comporterà anche il riconoscimento di ogni diritto connesso, come quello alla pensione di reversibilità, in caso di morte dell’obbligato (art. 9 commi 2 e 3 legge div.), e alla quota dell’indennità di fine rapporto del coniuge obbligato (art. 12 bis legge div.).