La responsabilità oggettiva dell’amministratore di società appartenente ad un gruppo di imprese

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 3 marzo 2021, n. 5795 Parole chiave: Società – Azione di responsabilità contro gli amministratori – Responsabilità dell’amministratore Massima: La responsabilità dell’amministratore di una società per inosservanza dei suoi obblighi di vigilanza sull’andamento della società e di attivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli non è esclusa dall’appartenenza della società ad un gruppo di imprese, anche se l’amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della società e abbia subito l’ingerenza di altri nella conduzione dell’impresa sociale o si sia limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede. Disposizioni applicate: art. 2392 c.c., art. 2393 c.c., art. 2394 c.c., art. 2449 c.c. e art. 146 L.F. Nel caso di specie, il curatore fallimentare … Leggi tutto La responsabilità oggettiva dell’amministratore di società appartenente ad un gruppo di imprese