La responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio
di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione – Sesta sez. civile-3 – Ordinanza n. 15839/2019
Condominio – art. 2051 c.c. – art. 2043 c.c. – art. 1227c.c.
CASO
La controversia origina da una vertenza tra un terzo ed il Condominio ed attiene all’applicabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in capo al Condominio ed in ragione dei danni occorsi al terzo per caduta accidentale, originata nel mentre transitava a piedi in prossimità di attività commerciali insistenti nel complesso condominiale e cagionata dalla presenza di residui di cibo misti a neve lungo il marciapiede.
Il Condominio negava la propria responsabilità e in via cautelativa evocava in giudizio a manleva e garanzia, la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile.
Il Tribunale civile di Pescara rigettava la domanda di risarcimento, ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame una generica responsabilità da custodia in capo al Condominio, per assenza di poteri di esercizio e vigilanza volti ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo e tenuto conto, che la presenza di residui di cibo lungo il marciapiede fosse ascrivibile “alla maleducazione di un presumibile condomino o di un terzo” e non al Condominio.
In altri termini, il giudice di prime cure riteneva inapplicabili i presupposti per responsabilità extracontrattuale in capo al Condominio, in assenza di attività diretta di vigilanza e controllo su ogni parte comune.
La sentenza veniva “ribaltata” in appello, sul presupposto che il Condominio non avesse provato in giudizio l’esimente del “caso fortuito e/o forza maggiore”, a fronte dell’applicazione della responsabilità oggettiva ricondotta all’articolo 2051 c.c..
Conseguentemente il Condominio impugnava la sentenza in grado d’appello avanti la Corte di Cassazione, al fine di evitare la condanna al risarcimento dei danni.
SOLUZIONE
La Corte rigettava il ricorso, confermando la sentenza d’appello e quindi la responsabilità ex articolo 2051 c.c. in capo al Condominio, in assenza dell’esimente, da concretizzarsi attraverso la prova del caso fortuito.
QUESTIONI
Al di là dei profili squisitamente processuali e procedurali, attinenti all’esame della Corte sul contenuto delle censure come proposte e, soprattutto sull’impossibilità di dare corso, in sede di legittimità, al riesame del merito della vertenza, dovendo riguardare solo “vizi in iure” e non “questio facti”[1], e quindi comportanti l’inammissibilità dei motivi di ricorso, la questione è di interesse in quanto involge ancora una volta la responsabilità da cose in custodia.
È fondamentale chiarire come, né la Corte d’Appello, né la Cassazione abbiano avuto alcun dubbio nel ritenere che la tipologia di responsabilità astrattamente addebitabile al Condominio fosse ex art. 2051 c.c., qualificandosi quindi nell’alveo della responsabilità aquilana di natura oggettiva.
Inoltre viene confermata, tramite rigetto delle doglianze di cui al ricorso, la motivazione secondo la quale, il Condominio è responsabile del tratto di marciapiede antistante tutte le volte in cui il danno, verificatosi in tale spazio, non deriva (o tale circostanza non viene dimostrata) da caso fortuito, come nel caso in questione.
La decisione si basa anche sulla provata ripetizione dei comportamenti da parte dei condomini (“abitudine dei condomini di gettare cibo dalle finestre per dare nutrimento ai piccioni”), poiché dalla maggiore o minore reiterazione dipende il maggiore o minore controllo che può essere esercitato dal condominio inteso come ente di gestione responsabile delle parti comuni.
Nel caso di specie la frequenza di tali comportamenti era rilevante, tanto da far venir meno l’ipotesi del caso fortuito. Anzi, tale frequenza veniva in rilevo dalla documentazione contenente le dichiarazioni di alcuni condomini che definivano “frequenti” tali atti, con il che passerebbe sicuramente in secondo piano l’eventuale inadeguatezza della condotta della danneggiata, che in applicazione dell’articolo 1227 c.c. e tenuto conto di una maggiore diligenza, avrebbe forse potuto evitare il danno.
L’applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c.[2]
Nel caso in cui il danno occorra nell’area comune di proprietà del condominio e non si ricada nell’ipotesi del caso fortuito, che espressamente esclude l’attribuzione del danno al custode, si avrà applicazione dell’articolo 2051 c.c..
Quando il luogo nel quale si verifica l’evento dannoso è invece solo detenuto si dovrà parlare di responsabilità aquiliana. Dunque, secondo la tesi maggioritaria, sarà unicamente il proprietario ad avere un obbligo di custodia, da cui discende la responsabilità ex art. 2051 c.c., e non il detentore, che ha un mero potere di controllo sulla cosa.
Oltretutto nel caso di responsabilità extracontrattuale, anche se il testo della norma parla di fatto, questo dovrà intendersi quale atto; questa distinzione traccia un confine tra la responsabilità derivante da cose in custodia – responsabilità oggettiva – e l’ipotesi ex art. 2043 c.c..
Non differentemente da quanto accade in ordine alla responsabilità della manutenzione delle strade in capo all’Ente comunale e/o Provinciale, parimenti il Condominio avrà l’obbligo di curare ogni attività di custodia che inerisce le parti comuni ed a salvaguardia di ogni eventualità fortuita o meno che dovesse accadere, avrà cura di segnalare vuoi con apposite norme regolamentari che con avvisi, ogni eventuale carenza degli oneri di custodia, quantomeno ai fini di una concreta applicabilità dell’art. 1227 c.c. in capo al danneggiato se non ad escludere la responsabilità da custodia.
[1] SSUU 8053-8054/2014
[2] Tribunale di Padova Civile, Sentenza 13 luglio 2018 n. 1519