29 Novembre 2022

La responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi in corso d’opera

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Prima Ord., 1/8/2022, n. 23858, Pres. Campanile, Est. Parise

Appalto – Responsabilità del direttore lavori – vizi costruttivi in corso d’opera

[1] In tema di appalto, la responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi può configurarsi anche in corso d’opera, non presupponendo che la prestazione professionale sia stata resa, pur a fronte di revoca dall’incarico, fino all’ultimazione dei lavori e al relativo collaudo.

Disposizioni applicate

Artt. 27 e 28 L. 109/1994

CASO

Con sentenza di primo grado il Tribunale accertava la sussistenza di gravi inadempienze imputabili al progettista e direttore dei lavori di costruzione di una piscina comunale e condannava il progettista convenuto alla restituzione del compenso e al risarcimento del danno.

In secondo grado, la Corte d’appello accoglieva parzialmente le ragioni del direttore lavori, il quale tuttavia ha pertanto impugnato tale sentenza avanti la Corte di Cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte afferma che non rileva ai fini della causa in tema di responsabilità del direttore lavori per vizi costruttivi se la prestazione professionale sia stata resa, pur a fronte di revoca dall’incarico, fino all’ultimazione dei lavori e al relativo collaudo, poiché tale responsabilità può configurarsi anche in corso d’opera.

QUESTIONI

La sentenza in commenta di occupa della responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi dell’opera.

In particolare, i giudici di legittimità si soffermano nella verifica dell’ipotesi che tale responsabilità possa configurarsi anche quando i vizi si riferiscano ad un’opera nei confronti della quale il direttore lavori si sia visto revocare l’incarico.

Nel caso di specie infatti il direttore lavori ricorrente ha assunto come non potesse esservi una sua responsabilità per vizi costruttivi in corso d’opera ma solo a lavori ultimati, asserendo che la responsabilità per la vigilanza nell’esecuzione può configurarsi solo se la prestazione professionale sia resa fino all’ultimazione dei lavori.

Il ricorrente si era visto revocato l’incarico in corso d’opera, pertanto, non potendo assistere al collaudo dell’opera escludeva una sua responsabilità nei vizi costruttivi rilevati.

Tuttavia, la Corte – riprendendo un proprio orientamento (cfr. Cass. 23174/2018) – ha affermato che, in tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

Prosegue la Cassazione affermando che il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata (cfr. Cass. 7370/2015).

Il direttore dei lavori pertanto è responsabile comunque, anche se in corso d’opera viene revocato l’incarico, purchè riesca a dimostrare che i vizi in questione non potevano essere da lui verificati durante l’incarico.

I giudici di legittimità, nella fattispecie, hanno osservato che l’inadempimento accertato in secondo grado è consistito nel “mancato rispetto di posa dell’armatura minima alla base delle murature in elevazione della vasca da adibire a piscina”, ma ha anche evidenziato la necessità di ripristino del rivestimento con malta rasante delle opere in cemento armato (ripristino dell’intonaco della vasca), verificata in sede di collaudo. Correttamente pertanto la Corte territoriale ha accertato l’efficienza causale di quell’inadempimento, consistito in difetto di diligenza e vigilanza della professionista in corso d’opera, sul pregiudizio concreto subito dal committente, mentre ha escluso che gli altri inadempimenti, pur sussistenti, siano stati forieri di danno.

Il direttore dei lavori in corso d’opera avrebbe dovuto vigilare e a porre in essere tutte le iniziative necessarie per riparare il danno, senza attendere il momento del collaudo.

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